XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 849
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - 1. Al fine di garantire
l'applicazione della legge, senza alcuna discriminazione, gli
ospedali pubblici, nel caso in cui la divisione di ostetricia
e ginecologia sia diretta da un primario che ha sollevato
obiezione di coscienza ai sensi del comma 2, devono istituire
un servizio di fisiopatologia della riproduzione. Tale
servizio, oltre a svolgere i compiti specifici delle divisioni
di ostetricia e ginecologia, assicura la realizzazione dei
programmi connessi all'interruzione volontaria della
gravidanza e le finalità della legge. La responsabilità di
tale servizio è affidata ad un medico con la specializzazione
in ginecologia e ostetricia con funzione apicale, che non
abbia sollevato obiezione di coscienza.
2. L'eventuale obiezione di coscienza sollevata dal
medico responsabile del servizio di cui al comma 1, è
considerata a tutti gli effetti di legge come una notifica di
dimissioni dall'incarico, se il medico precedentemente non era
in organico nella struttura sanitaria; è invece considerata
come rinuncia all'incarico, e come richiesta di ritorno alle
mansioni precedentemente svolte, se il medico era già
dipendente della struttura sanitaria.
3. La possibilità di sollevare obiezione di
coscienza è riservata ai medici ginecologi ed alle ostetriche,
in qualità di operatori direttamente impegnati nell'intervento
operatorio.
4. La funzionalità del servizio di fisiopatologia
della riproduzione è assicurata dalla presenza di personale
non obiettore, al quale sono estese in caso di obiezione le
disposizioni del comma 2. La funzionalità del servizio
ostetrico e ginecologico dell'ospedale deve essere garantita
in ogni caso da un organico medico e paramedico, che non abbia
sollevato obiezione di coscienza almeno nella misura del 50
per cento.
5. E' fatto obbligo a tutte le strutture di ricovero
e cura, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per
la ostetricia e ginecologia, di applicare la presente legge
relativamente all'interruzione volontaria della gravidanza
pena il decadimento della convenzione per il servizio di
ostetricia e ginecologia".