XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 849




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è inserito il seguente:

        "Art. 9-bis. - 1. Al fine di garantire l'applicazione della legge, senza alcuna discriminazione, gli ospedali pubblici, nel caso in cui la divisione di ostetricia e ginecologia sia diretta da un primario che ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi del comma 2, devono istituire un servizio di fisiopatologia della riproduzione. Tale servizio, oltre a svolgere i compiti specifici delle divisioni di ostetricia e ginecologia, assicura la realizzazione dei programmi connessi all'interruzione volontaria della gravidanza e le finalità della legge. La responsabilità di tale servizio è affidata ad un medico con la specializzazione in ginecologia e ostetricia con funzione apicale, che non abbia sollevato obiezione di coscienza.
            2. L'eventuale obiezione di coscienza sollevata dal medico responsabile del servizio di cui al comma 1, è considerata a tutti gli effetti di legge come una notifica di dimissioni dall'incarico, se il medico precedentemente non era in organico nella struttura sanitaria; è invece considerata come rinuncia all'incarico, e come richiesta di ritorno alle mansioni precedentemente svolte, se il medico era già dipendente della struttura sanitaria.
            3. La possibilità di sollevare obiezione di coscienza è riservata ai medici ginecologi ed alle ostetriche, in qualità di operatori direttamente impegnati nell'intervento operatorio.
            4. La funzionalità del servizio di fisiopatologia della riproduzione è assicurata dalla presenza di personale non obiettore, al quale sono estese in caso di obiezione le disposizioni del comma 2. La funzionalità del servizio ostetrico e ginecologico dell'ospedale deve essere garantita in ogni caso da un organico medico e paramedico, che non abbia sollevato obiezione di coscienza almeno nella misura del 50 per cento.
            5. E' fatto obbligo a tutte le strutture di ricovero e cura, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per la ostetricia e ginecologia, di applicare la presente legge relativamente all'interruzione volontaria della gravidanza pena il decadimento della convenzione per il servizio di ostetricia e ginecologia".



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