XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 844
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Dipartimento per la salute mentale delle aziende
sanitarie locali).
1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano su base dipartimentale i servizi di assistenza
psichiatrica.
Gli interventi per la tutela della salute mentale sono
svolti dai servizi unici di psichiatria, di neuropsichiatria
infantile e di psicologia, istituiti presso ogni azienda
sanitaria locale. Tali servizi sono coordinati tra loro, con
il servizio sociale del dipartimento per la salute mentale
delle aziende sanitarie locali e con gli altri che siano
ritenuti necessari. L'organizzazione dipartimentale deve
prevedere la costituzione di due gruppi interdisciplinari ed
unici per l'intera azienda sanitaria locale, dei quali uno per
la popolazione adulta ed un altro per la popolazione
infantile, integrati tra loro per garantire la continuità
negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione,
relativi alle malattie mentali, nel passaggio dall'età
infantile all'adolescenza ed all'età adulta".
2. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le parole: "dai servizi e presidi territoriali
extraospedalieri di cui al primo comma" sono sostituite dalle
seguenti: "dai servizi e dai dipartimenti di cui ai commi
primo e secondo".
3. I dipartimenti per la salute mentale di cui ai commi
primo e secondo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
devono essere istituiti entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2.
(Presidio per il ricovero psichiatrico della popolazione
adulta).
1. Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:
"Le regioni devono istituire, nel territorio di competenza
del dipartimento per la salute mentale, comunità
socio-terapeutiche per il trattamento sanitario, volontario ed
obbligatorio, dei pazienti le cui relazioni con l'ambiente
familiare e sociale appaiano gravemente compromesse in
conseguenza della patologia, al fine di promuovere il
superamento della malattia e la piena riabilitazione mediante
la partecipazione e la corresponsabilizzazione del paziente
stesso alla vita della comunità, nonché una progressiva
riduzione del ricovero a tempo parziale.
La responsabilità della comunità socio-terapeutica è
affidata dal dipartimento per la salute mentale ad un medico
psichiatra, che abbia acquisito il riconoscimento di formatore
secondo quanto previsto all'articolo 34-bis.
La comunità socio-terapeutica deve essere organizzata per
ospitare un numero di pazienti compreso tra i quindici e i
venti in funzione della popolazione servita dal dipartimento
per la salute mentale.
La comunità socio-terapeutica, quale servizio
psichiatrico, deve operare in strutture rispondenti alle
specifiche esigenze della malattia mentale; in particolare si
devono assicurare ambienti che garantiscano il rispetto della
dignità umana e la possibilità per i pazienti di organizzare
autonomamente la propria quotidianità e di ottenere e
custodire oggetti personali.
I piani sanitari regionali devono prevedere, per
l'istituzione della comunità socio-terapeutica,
l'utilizzazione prioritaria di tutte le strutture edilizie
sanitarie e socio-assistenziali adatte allo scopo presenti
nelle aziende sanitarie interessate".
Art. 3.
(Presìdi del dipartimento).
1. Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:
"I presìdi utilizzati dai servizi di psichiatria, di
neuropsichiatria infantile e di psicologia, sono quelli delle
aziende sanitarie locali a livello distrettuale, i
poliambulatori, gli ospedali generali e le comunità
socio-terapeutiche secondo quanto previsto dal presente
articolo.
Il servizio di psichiatria delle aziende sanitarie locali
assicura le necessarie competenze negli ospedali generali: è
vietata in ogni caso l'istituzione di divisioni o sezioni
psichiatriche, nonché di servizi psichiatrici ospedalieri
autonomi.
Le aziende sanitarie locali devono organizzare, anche
attraverso convenzioni private, un servizio di assistenza
domiciliare in grado anche di aiutare le famiglie che ospitano
parenti o congiunti affetti da patologie psichiatriche.
Il servizio di neuropsichiatria infantile delle aziende
sanitarie locali risiede nell'ospedale generale, con posti
letto tecnici di appoggio, in numero da cinque a dieci, nei
reparti di pediatria, e svolge la propria attività nelle
strutture e nei presìdi del dipartimento materno infantile,
nel quale è obbligatoriamente integrato".
Art. 4.
(Formazione del personale).
1. Dopo l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, come modificato dalla presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 34-bis. - (Albo nazionale dei formatori)-
1. Il Ministro della sanità istituisce, con proprio
decreto, l'albo nazionale dei formatori, al quale possono
accedere coloro che dimostrano di possedere i requisiti
specifici ottenuti attraverso esperienze documentabili.
2. Le regioni, per l'attuazione dei programmi di
formazione previsti nei piani sanitari regionali, identificano
le istituzioni pubbliche e private che hanno svolto attività
formativa specifica nell'ultimo quinquennio".
2. L'istituzione dell'albo nazionale dei formatori e i
provvedimenti delle regioni di cui all'articolo 34-bis
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, introdotto dal comma 1
del presente articolo, devono essere attuati entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Corsi di aggiornamento).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformità a quanto disposto dal progetto
obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000" di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22
novembre 1999, organizzano corsi di aggiornamento per il
personale medico ed infermieristico operante nelle strutture
psichiatriche al fine di consentire ad ogni operatore la
frequenza di almeno un corso ogni due anni.
2. Al fine di cui al comma 1 sono autorizzati accordi,
convenzioni con università o con istituti specializzati
pubblici o privati operanti nel settore della psichiatria o
della psicologia da almeno cinque anni.
Art. 6.
(Abrogazione di norme).
1. L'articolo 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180, è
abrogato.
Art. 7.
(Trattamento sanitario presso la comunità
socio-terapeutica).
1. Nei commi primo e secondo dell'articolo 35 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e nella rubrica e nei commi secondo
e terzo dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1978, n. 180, le
parole: "trattamento sanitario obbligatorio", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trattamento
sanitario presso la comunità socio-terapeutica".