XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 832
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In ogni comune con popolazione fino a 50.000 abitanti è
istituito, secondo le modalità stabilite dalla presente legge,
almeno un circolo giovanile, con lo scopo di offrire ai
giovani una struttura di incontro e di servizi diretti al
soddisfacimento delle necessità da essi espressi, soprattutto
nel campo della formazione, della cultura, dello sport e del
lavoro.
2. Per i comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, l'ambito territoriale per l'istituzione di almeno un
circolo giovanile corrisponde a quello del consiglio
circoscrizionale.
Art. 2.
1. La gestione dei circoli giovanili è demandata al
comitato di gestione del circolo, formato dalle rappresentanze
delle associazioni del volontariato, delle associazioni
culturali, delle associazioni sportive e delle organizzazioni
sindacali, imprenditoriali e di categorie economiche. I
quattro decimi dei componenti del comitato di gestione sono
riservati ai rappresentanti dei giovani residenti nell'ambito
territoriale con età compresa tra 16 e 29 anni.
2. Il comitato di gestione dei circoli giovanili è
assimilato, ai fini giuridici, alle associazioni del
volontariato.
3. Il funzionamento del circolo giovanile è disciplinato
da un regolamento che il consiglio comunale approva
contestualmente alla richiesta di costituzione, di
finanziamento e di localizzazione del circolo medesimo.
4. Il comitato di gestione del circolo giovanile può
proporre modifiche al regolamento di cui al comma 3, che
devono essere approvate dal consiglio comunale, per i comuni
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, e dal consiglio
circoscrizionale in cui ha sede il circolo giovanile, per i
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Art. 3.
1. La richiesta di costituzione del circolo giovanile deve
essere inoltrata alle regioni o alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. La regione o la provincia autonoma, con lo stesso
provvedimento che autorizza la costituzione e concede il
finanziamento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, prescrivono
anche la destinazione urbanistica e delle strutture dell'area
del circolo giovanile secondo le procedure previste per le
varianti relative ad opere pubbliche nel caso in cui vi sia
contrasto con lo strumento urbanistico in vigore.
3. Le aree e le strutture del circolo giovanile, ai fini
degli strumenti urbanistici in vigore, sono destinate per usi
sociali o culturali.
Art. 4.
1. Il circolo giovanile deve essere preferibilmente
ubicato in fabbricati esistenti che necessitano di interventi
di recupero edilizio.
2. I comuni, per il finanziamento dell'acquisto, delle
ristrutturazioni e del recupero degli immobili o per
l'acquisto di aree per la costruzione della struttura
destinata all'utilizzo da parte del circolo giovanile, possono
beneficiare dei proventi derivanti dagli oneri di
urbanizzazione, secondo le modalità da definire con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5.
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo per i giovani.
2. Il 50 per cento della quota dell'otto per mille
dell'IRPEF destinato a beneficio dello Stato è versato al
Fondo di cui al comma 1. Ulteriori risorse possono essere
destinate al Fondo dalla legge finanziaria.
3. Ogni anno l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è
ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con il provvedimento di autorizzazione alla
costituzione del circolo giovanile, dispongono altresì il
finanziamento nella misura del 50 per cento, dopo avere
acquisito copia della delibera con la quale il comune
interessato provvede all'erogazione della quota residua.
Art. 6.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono un proprio fondo per i giovani con le
risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per gli scopi di cui
all'articolo 1.
2. Per il finanziamento dell'acquisto, per la costruzione,
per la ristrutturazione di immobili e per l'acquisto di aree,
strutture e attrezzature destinate all'utilizzo da parte di
circoli giovanili possono concorrere anche soggetti privati
secondo modalità che garantiscano una rigorosa trasparenza e
attraverso apposite convenzioni stipulate con il comune.
3. Per le attività e le iniziative dei circoli giovanili
di cui all'articolo 1, il comitato di gestione, per la durata
massima di un anno, può avvalersi anche di contributi e
servizi di soggetti privati, secondo modalità che garantiscano
una rigorosa trasparenza.
Art. 7.
1. Per la vigilanza delle strutture e delle attrezzature
del circolo giovanile, il comitato di gestione può chiedere di
avvalersi anche di giovani obiettori di coscienza impiegati
nel servizio civile, secondo le forme previste per le
associazioni di volontariato.