XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 832




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In ogni comune con popolazione fino a 50.000 abitanti è istituito, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, almeno un circolo giovanile, con lo scopo di offrire ai giovani una struttura di incontro e di servizi diretti al soddisfacimento delle necessità da essi espressi, soprattutto nel campo della formazione, della cultura, dello sport e del lavoro.
        2. Per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'ambito territoriale per l'istituzione di almeno un circolo giovanile corrisponde a quello del consiglio circoscrizionale.


Art. 2.

        1. La gestione dei circoli giovanili è demandata al comitato di gestione del circolo, formato dalle rappresentanze delle associazioni del volontariato, delle associazioni culturali, delle associazioni sportive e delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categorie economiche. I quattro decimi dei componenti del comitato di gestione sono riservati ai rappresentanti dei giovani residenti nell'ambito territoriale con età compresa tra 16 e 29 anni.
        2. Il comitato di gestione dei circoli giovanili è assimilato, ai fini giuridici, alle associazioni del volontariato.
        3. Il funzionamento del circolo giovanile è disciplinato da un regolamento che il consiglio comunale approva contestualmente alla richiesta di costituzione, di finanziamento e di localizzazione del circolo medesimo.
        4. Il comitato di gestione del circolo giovanile può proporre modifiche al regolamento di cui al comma 3, che devono essere approvate dal consiglio comunale, per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, e dal consiglio circoscrizionale in cui ha sede il circolo giovanile, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.


Art. 3.

        1. La richiesta di costituzione del circolo giovanile deve essere inoltrata alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. La regione o la provincia autonoma, con lo stesso provvedimento che autorizza la costituzione e concede il finanziamento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, prescrivono anche la destinazione urbanistica e delle strutture dell'area del circolo giovanile secondo le procedure previste per le varianti relative ad opere pubbliche nel caso in cui vi sia contrasto con lo strumento urbanistico in vigore.
        3. Le aree e le strutture del circolo giovanile, ai fini degli strumenti urbanistici in vigore, sono destinate per usi sociali o culturali.


Art. 4.

        1. Il circolo giovanile deve essere preferibilmente ubicato in fabbricati esistenti che necessitano di interventi di recupero edilizio.
        2. I comuni, per il finanziamento dell'acquisto, delle ristrutturazioni e del recupero degli immobili o per l'acquisto di aree per la costruzione della struttura destinata all'utilizzo da parte del circolo giovanile, possono beneficiare dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, secondo le modalità da definire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

        1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per i giovani.
        2. Il 50 per cento della quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinato a beneficio dello Stato è versato al Fondo di cui al comma 1. Ulteriori risorse possono essere destinate al Fondo dalla legge finanziaria.
        3. Ogni anno l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il provvedimento di autorizzazione alla costituzione del circolo giovanile, dispongono altresì il finanziamento nella misura del 50 per cento, dopo avere acquisito copia della delibera con la quale il comune interessato provvede all'erogazione della quota residua.


Art. 6.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un proprio fondo per i giovani con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per gli scopi di cui all'articolo 1.
        2. Per il finanziamento dell'acquisto, per la costruzione, per la ristrutturazione di immobili e per l'acquisto di aree, strutture e attrezzature destinate all'utilizzo da parte di circoli giovanili possono concorrere anche soggetti privati secondo modalità che garantiscano una rigorosa trasparenza e attraverso apposite convenzioni stipulate con il comune.
        3. Per le attività e le iniziative dei circoli giovanili di cui all'articolo 1, il comitato di gestione, per la durata massima di un anno, può avvalersi anche di contributi e servizi di soggetti privati, secondo modalità che garantiscano una rigorosa trasparenza.

Art. 7.

        1. Per la vigilanza delle strutture e delle attrezzature del circolo giovanile, il comitato di gestione può chiedere di avvalersi anche di giovani obiettori di coscienza impiegati nel servizio civile, secondo le forme previste per le associazioni di volontariato.



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