XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 831
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I docenti che hanno superato le prove del concorso per
titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del
personale direttivo nei licei artistici e negli istituti
d'arte indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis,
del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché
ammessi con riserva per mancanza dei soli requisiti riferiti
al servizio di preside incaricato, sono immessi nei predetti
ruoli purché in possesso, alla data di entrata in vigore della
presente legge, di almeno un anno di servizio prestato quale
preside incaricato con la qualifica di ottimo e di almeno
cinque anni di servizio prestato quale collaboratore vicario
del preside, effettuati nei medesimi ordini di scuola per i
quali si richiede l'accesso ai predetti ruoli del personale
direttivo.
Art. 2.
1. L'assunzione e l'assegnazione della sede dei docenti di
cui all'articolo 1 della presente legge avvengono sulla base
di graduatorie permanenti da utilizzare dopo l'esaurimento
delle graduatorie predisposte ai sensi dell'articolo 9, comma
1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417, e di quelle formulate ai sensi dell'articolo 11, comma
2, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le immissioni in ruolo
sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti
annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legislazione
vigente.
2. Dopo la nomina e l'assegnazione della sede di servizio,
ai sensi del comma 1, gli interessati sono inclusi negli
elenchi dei corsisti dell'ufficio scolastico regionale
competente e assegnati ai corsi di formazione dei capi
d'istituto nella provincia in cui svolgono servizio.