XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 831




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I docenti che hanno superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo nei licei artistici e negli istituti d'arte indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva per mancanza dei soli requisiti riferiti al servizio di preside incaricato, sono immessi nei predetti ruoli purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno un anno di servizio prestato quale preside incaricato con la qualifica di ottimo e di almeno cinque anni di servizio prestato quale collaboratore vicario del preside, effettuati nei medesimi ordini di scuola per i quali si richiede l'accesso ai predetti ruoli del personale direttivo.


Art. 2.

        1. L'assunzione e l'assegnazione della sede dei docenti di cui all'articolo 1 della presente legge avvengono sulla base di graduatorie permanenti da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie predisposte ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e di quelle formulate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legislazione vigente.
        2. Dopo la nomina e l'assegnazione della sede di servizio, ai sensi del comma 1, gli interessati sono inclusi negli elenchi dei corsisti dell'ufficio scolastico regionale competente e assegnati ai corsi di formazione dei capi d'istituto nella provincia in cui svolgono servizio.



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