XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 829




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nei cinque mesi precedenti le scadenze ordinarie per la elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei sindaci e dei presidenti della provincia, sono indette le elezioni primarie per la selezione dei candidati di partiti o di raggruppamenti di partiti che intendono partecipare alla competizione elettorale.
        2. In caso di elezioni anticipate, la fissazione della data delle elezioni primarie, di cui al comma 1, è determinata anteponendo ai periodi già previsti dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento della campagna elettorale, un periodo di almeno un mese per consentire l'espletamento delle operazioni di cui al medesimo comma 1.


Art. 2.

        1. Entro cinque giorni dalla data di indizione delle elezioni primarie i partiti provvedono a depositare i loro simboli presso le corti di appello competenti per territorio.
        2. Il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, sono pubblicati in tutti i comuni i simboli dei partiti che hanno adempiuto alle formalità di cui al medesimo comma 1.
        3. Dal momento della pubblicazione dei simboli e fino a due giorni dalla data fissata per le elezioni primarie, tutti i cittadini elettori possono iscriversi alla lista dei sostenitori di uno dei simboli presentati.
        4. L'iscrizione di cui al comma 3 deve essere effettuata nel comune di residenza, deve riguardare uno solo dei simboli depositati e deve essere accompagnata dal versamento di una quota di iscrizione pari a lire 15 mila.
        5. L'ammontare delle quote di iscrizione è destinato per un terzo a copertura parziale delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per l'organizzazione delle operazioni elettorali e per due terzi al partito beneficiario.


Art. 3.

        1. Entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione dei simboli di cui al comma 2 dell'articolo 2, ogni cittadino iscritto nelle liste dei sostenitori di uno dei partiti secondo le modalità di cui al medesimo articolo 2 può essere proposto come aspirante candidato da una lista di presentatori che risultino sostenitori del suo stesso partito nel numero di:

                a) 200 per le candidature alla Camera dei deputati;

                b) 350 per le candidature al Senato della Repubblica;

                c) 500 per le candidature a sindaco di comune con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

                d) 500 per le candidature a presidente di provincia;

                e) 600 per le designazioni a presidente di regione;

                f) 400 per le candidature a sindaco in comune con popolazione compresa tra 500.000 e un milione di abitanti;

                g) 300 per le candidature a sindaco di comune con popolazione compresa tra 100.000 e 499.999 abitanti;

                h) 200 per le candidature a sindaco di comune con popolazione compresa tra 10.000 e 99.999 abitanti;

                i) 100 per le candidature a sindaco di comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
        2. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.


Art. 4.

        1. Entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, gli uffici elettorali comunali provvedono a pubblicare le liste degli aspiranti candidati per ciascun partito.
        2. Nei giorni successivi e fino al penultimo giorno precedente la data delle elezioni primarie, i partiti partecipanti alla competizione elettorale organizzano ogni iniziativa utile per consentire agli aspiranti candidati di far conoscere i loro programmi.
        3. I partiti devono assicurare piena parità di iniziativa e di visibilità ai loro aspiranti candidati.


Art. 5.

        1. Nel giorno fissato per le elezioni primarie, gli uffici elettorali comunali provvedono alla organizzazione dei seggi.
        2. Gli elettori sono inseriti in elenchi corrispondenti al partito nelle cui liste di sostenitori risultano iscritti, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, e votano su schede riportanti il simbolo e i nomi degli aspiranti candidati del partito medesimo.


Art. 6.

        1. Risulta selezionato per ciascuna lista l'aspirante candidato che riporta il più alto numero di voti.
        2. L'aspirante candidato che risulta selezionato può rinunciare alla candidatura prima della presentazione delle liste elettorali per lo svolgimento delle elezioni cui le consultazioni primarie si riferiscono. In tale caso a colui che rinuncia subentra il primo dei non eletti.
        3. In caso di apparentamento tra più partiti, acquisisce il diritto alla candidatura l'eletto nelle elezioni primarie che ha riportato più voti, salvo il diritto alla rinuncia di cui al comma 2.


Art. 7.

        1. I partiti possono chiedere che siano cancellati dalle liste dei sostenitori gli elettori che risultano condannati per reati contro la persona, per corruzione, per concussione e per appartenenza ad associazione di stampo mafioso.
        2. I partiti possono, altresì, chiedere che siano cancellati dalle liste degli aspiranti candidati gli elettori che risultano sottoposti a procedimenti penali per i medesimi reati di cui al comma 1.



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