XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 829
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nei cinque mesi precedenti le scadenze ordinarie per la
elezione della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica, dei consigli regionali, dei sindaci e dei
presidenti della provincia, sono indette le elezioni primarie
per la selezione dei candidati di partiti o di raggruppamenti
di partiti che intendono partecipare alla competizione
elettorale.
2. In caso di elezioni anticipate, la fissazione della
data delle elezioni primarie, di cui al comma 1, è determinata
anteponendo ai periodi già previsti dalle vigenti disposizioni
per lo svolgimento della campagna elettorale, un periodo di
almeno un mese per consentire l'espletamento delle operazioni
di cui al medesimo comma 1.
Art. 2.
1. Entro cinque giorni dalla data di indizione delle
elezioni primarie i partiti provvedono a depositare i loro
simboli presso le corti di appello competenti per
territorio.
2. Il giorno successivo alla scadenza del termine di cui
al comma 1, sono pubblicati in tutti i comuni i simboli dei
partiti che hanno adempiuto alle formalità di cui al medesimo
comma 1.
3. Dal momento della pubblicazione dei simboli e fino a
due giorni dalla data fissata per le elezioni primarie, tutti
i cittadini elettori possono iscriversi alla lista dei
sostenitori di uno dei simboli presentati.
4. L'iscrizione di cui al comma 3 deve essere effettuata
nel comune di residenza, deve riguardare uno solo dei simboli
depositati e deve essere accompagnata dal versamento di una
quota di iscrizione pari a lire 15 mila.
5. L'ammontare delle quote di iscrizione è destinato per
un terzo a copertura parziale delle spese sostenute
dall'amministrazione comunale per l'organizzazione delle
operazioni elettorali e per due terzi al partito
beneficiario.
Art. 3.
1. Entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione dei
simboli di cui al comma 2 dell'articolo 2, ogni cittadino
iscritto nelle liste dei sostenitori di uno dei partiti
secondo le modalità di cui al medesimo articolo 2 può essere
proposto come aspirante candidato da una lista di presentatori
che risultino sostenitori del suo stesso partito nel numero
di:
a) 200 per le candidature alla Camera dei
deputati;
b) 350 per le candidature al Senato della
Repubblica;
c) 500 per le candidature a sindaco di comune con
popolazione superiore ad un milione di abitanti;
d) 500 per le candidature a presidente di
provincia;
e) 600 per le designazioni a presidente di
regione;
f) 400 per le candidature a sindaco in comune con
popolazione compresa tra 500.000 e un milione di abitanti;
g) 300 per le candidature a sindaco di comune con
popolazione compresa tra 100.000 e 499.999 abitanti;
h) 200 per le candidature a sindaco di comune con
popolazione compresa tra 10.000 e 99.999 abitanti;
i) 100 per le candidature a sindaco di comune con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
2. Ogni elettore può sottoscrivere una sola
candidatura.
Art. 4.
1. Entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine di
cui all'articolo 3, comma 1, gli uffici elettorali comunali
provvedono a pubblicare le liste degli aspiranti candidati per
ciascun partito.
2. Nei giorni successivi e fino al penultimo giorno
precedente la data delle elezioni primarie, i partiti
partecipanti alla competizione elettorale organizzano ogni
iniziativa utile per consentire agli aspiranti candidati di
far conoscere i loro programmi.
3. I partiti devono assicurare piena parità di iniziativa
e di visibilità ai loro aspiranti candidati.
Art. 5.
1. Nel giorno fissato per le elezioni primarie, gli uffici
elettorali comunali provvedono alla organizzazione dei
seggi.
2. Gli elettori sono inseriti in elenchi corrispondenti al
partito nelle cui liste di sostenitori risultano iscritti,
secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, e
votano su schede riportanti il simbolo e i nomi degli
aspiranti candidati del partito medesimo.
Art. 6.
1. Risulta selezionato per ciascuna lista l'aspirante
candidato che riporta il più alto numero di voti.
2. L'aspirante candidato che risulta selezionato può
rinunciare alla candidatura prima della presentazione delle
liste elettorali per lo svolgimento delle elezioni cui le
consultazioni primarie si riferiscono. In tale caso a colui
che rinuncia subentra il primo dei non eletti.
3. In caso di apparentamento tra più partiti, acquisisce
il diritto alla candidatura l'eletto nelle elezioni primarie
che ha riportato più voti, salvo il diritto alla rinuncia di
cui al comma 2.
Art. 7.
1. I partiti possono chiedere che siano cancellati dalle
liste dei sostenitori gli elettori che risultano condannati
per reati contro la persona, per corruzione, per concussione e
per appartenenza ad associazione di stampo mafioso.
2. I partiti possono, altresì, chiedere che siano
cancellati dalle liste degli aspiranti candidati gli elettori
che risultano sottoposti a procedimenti penali per i medesimi
reati di cui al comma 1.