XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 828
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal
seguente:
"Il presidente della corte d'appello competente per
territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello
della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunziata
due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei
comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio
mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle
persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale,
come istituito e regolato dalle vigenti norme di legge".
2. Il primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
"Il presidente della corte d'appello competente per
territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello
della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunziata
due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei
comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio
mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle
persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale,
come istituito e regolato dalle vigenti norme di legge".
3. I commi terzo e quarto dell'articolo 20 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, ed i commi secondo e terzo
dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono
abrogati.