XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 828




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
        "Il presidente della corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, come istituito e regolato dalle vigenti norme di legge".
        2. Il primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
        "Il presidente della corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, come istituito e regolato dalle vigenti norme di legge".
        3. I commi terzo e quarto dell'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed i commi secondo e terzo dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.



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