XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 816
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
SEZIONE SPECIALIZZATA
DEL TRIBUNALE
Art. 1.
(Sezione specializzata del tribunale).
1. Presso ogni tribunale è istituita una sezione
specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi ai
minorenni e alla famiglia di cui alla presente legge, di
seguito denominata "sezione specializzata".
2. Il tribunale per i minorenni e la relativa procura
della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835, e successive modificazioni, sono soppressi.
Art. 2.
(Composizione della sezione specializzata
del tribunale e costituzione del collegio
giudicante).
1. La sezione specializzata del tribunale è composta da un
magistrato con funzioni di appello, che la presiede, da uno o
più giudici di tribunale e da tre o più giudici-esperti. I
giudici ordinari della sezione specializzata del tribunale che
ha sede nel capoluogo del distretto, e degli altri tribunali
indicati dal Consiglio superiore della magistratura,
esercitano le funzioni in via esclusiva.
2. La giurisdizione della sezione specializzata è
esercitata da un collegio composto da un giudice ordinario e
da due giudici-esperti, salvo quanto attribuito alla
competenza del giudice tutelare e del giudice di
sorveglianza.
Art. 3.
(Cancelleria e segreteria giudiziaria).
1. Presso ogni tribunale, procura della Repubblica e corte
di appello, uno o più
dipendenti sono, anche in via esclusiva, destinati agli
uffici di cancelleria e segreteria addetti al funzionamento
delle sezioni specializzate e del relativo ufficio del
pubblico ministero.
Art. 4.
(Servizi sociali).
1. Per l'adempimento dei loro compiti le sezioni
specializzate si avvalgono dell'opera degli uffici di servizio
sociale di cui alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, e
successive modificazioni, degli specialisti, degli istituti e
degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con
lo stesso convenzionati.
2. Le sezioni specializzate si avvalgono altresì dei
servizi istituiti dalla pubblica amministrazione centrale e
periferica e, in particolare, dagli enti locali e dalle
aziende sanitarie locali. Possono, qualora necessario,
avvalersi dei servizi apprestati da organismi o soggetti
privati che siano ritenuti idonei a cooperare per il
perseguimento delle finalità e dei compiti loro propri.
3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti
dagli enti pubblici da cui dipendono, sono compensati per le
prestazioni rese sulla base delle tariffe dei periti
giudiziari.
4. Il pubblico ministero può avvalersi, per speciali
incarichi, di un nucleo di polizia istituto presso il proprio
ufficio. Analoga facoltà è riconosciuta alle sezioni
specializzate.
5. Del nucleo di polizia di cui al comma 4, a composizione
mista, fanno parte agenti scelti tra soggetti che abbiano
maturato esperienza su problematiche minorili o familiari, nel
numero imposto dalle necessità operative.
Art. 5.
(Pubblico ministero in primo grado).
1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di
competenza della sezione specializzata del tribunale, sono
esercitate da magistrati della procura della Repubblica,
designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi
dell'articolo 9.
Art. 6.
(Sezione specializzata di appello).
1. Presso la corte di appello è istituita una sezione
specializzata per la trattazione in grado di appello dei
procedimenti relativi ai minorenni e alla famiglia.
Art. 7.
(Composizione della sezione specializzata di appello e
costituzione del collegio giudicante).
1. La sezione specializzata di appello di cui all'articolo
6 è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede,
da due o più giudici di appello e da tre o più
giudici-esperti.
2. La giurisdizione della sezione di cui al comma 1 è
esercitata, nei giudizi di appello contro le decisioni della
sezione specializzata del tribunale, da un collegio composto
da due giudici ordinari e da un giudice esperto.
3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede
all'assegnazione dei magistrati di cui al comma 1 del presente
articolo secondo i criteri stabiliti, rispettivamente, dagli
articoli 9 e 10.
Art. 8.
(Pubblico ministero in grado di appello).
1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione
specializzata di appello di cui all'articolo 6 sono esercitate
da uno o più magistrati della procura generale designati dal
Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo
9.
Art. 9.
(Assegnazione dei magistrati).
1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni
specializzate per la tutela dei minori e della famiglia dal
Consiglio superiore della magistratura, su parere del
consiglio giudiziario, per il periodo di un quadriennio.
2. I magistrati della procura della Repubblica e della
procura generale, incaricati di esercitare le funzioni di
pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni
specializzate, sono designati dal Consiglio superiore della
magistratura, su parere del consiglio giudiziario, per il
periodo di un quadriennio.
3. Alle sezioni specializzate ed all'esercizio delle
relative funzioni di procura, sono destinati magistrati che
dimostrino, per l'attività precedentemente svolta, per gli
speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, di
essere forniti delle attitudini necessarie.
4. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le
funzioni di presidente delle sezioni specializzate per la
tutela dei minori e della famiglia ai magistrati che hanno
svolto per non meno di quattro anni le funzioni di magistrato
di tribunale o di procura per i minorenni e per la famiglia,
ed hanno dimostrato adeguate e notevoli capacità
organizzative, sia all'interno dell'ufficio, sia nei rapporti
esterni.
5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura,
attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento
professionale dei magistrati indicati nei commi 1 e 2.
Art. 10.
(Giudici-esperti).
1. I giudici-esperti di cui alla presente legge sono
nominati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere
del consiglio giudiziario, tra cittadini di ambo i sessi che
abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non abbiano
superato il sessantacinquesimo anno di età, che siano esperti
in psichiatria, criminologia, pedagogia, psicologia o
sociologia, siano iscritti nei relativi albi professionali, e
che vantino una adeguata esperienza nel campo della vita
familiare e dell'educazione dei giovani.
2. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati. Nel caso di compimento dei sessantacinque
anni nel corso dell'incarico, essi sono prorogati di diritto
fino al compimento del triennio in corso.
3. Ai giudici-esperti spetta il trattamento economico
previsto per i giudici popolari delle corti di assise di
appello.
4. Ai giudici-esperti si applicano le incompatibilità
previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni. L'esercizio delle funzioni è
comunque incompatibile con l'esercizio della professione
forense.
Art. 11.
(Compiti dei giudici-esperti).
1. I giudici-esperti di cui all'articolo 10 sono chiamati
a comporre i collegi delle sezioni specializzate e delle
sezioni specializzate di appello per la tutela dei minori e
della famiglia ai sensi degli articoli 2 e 7.
2. I giudici-esperti, nei procedimenti civili, possono
essere delegati dal giudice incaricato della istruzione per il
compimento di singoli atti.
Capo II
COMPETENZA PENALE
Art. 12.
(Competenza per materia).
1. La sezione specializzata per la tutela dei minori e
della famiglia è competente, oltre che per i procedimenti
penali per i reati commessi dai minori di anni diciotto, anche
per i procedimenti concernenti i seguenti reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo
XI del libro II del codice penale, ad esclusione del delitto
di cui all'articolo 572, secondo comma;
b) delitti contro la moralità pubblica e il buon
costume, e delitti di cui agli articoli da 609-bis a
609-decies del codice penale, commessi in danno dei
minori;
c) delitti di percosse, di lesioni personali e
volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di
persona e delitti
contro la libertà morale se commessi da persone legate da
rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;
d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593,
primo e terzo comma, del codice penale;
e) contravvenzioni previste dagli articoli 671,
716, 731 e 732 del codice penale;
f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela
del lavoro dei fanciulli;
g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958,
n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.
Art. 13.
(Procedimenti connessi).
1. In caso di concorso, nel medesimo reato od in reati
connessi, di maggiorenni e minorenni, resta di competenza
della sezione specializzata la sola cognizione dei reati
commessi dal minorenne. Gli imputati maggiorenni sono deferiti
al giudizio di altre sezioni dello stesso tribunale in
osservanza dei criteri tabellari.
2. Gli organi o sezioni procedenti ai fini di cui al comma
1 possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e
le copie delle decisioni adottate.
Art. 14.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio negli affari penali è
regolata dalle norme del codice di procedura penale, anche nel
caso di connessione.
Capo III
COMPETENZA CIVILE
Art. 15.
(Competenza civile).
1. Sono di competenza della sezione specializzata del
tribunale:
a) i procedimenti relativi alle materie indicate
nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, X,
XII, XIII e XIV del libro I del codice civile, ad eccezione
di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
b) i procedimenti previsti dalla legge 1^ dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, e dalla legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ad eccezione
di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
c) il procedimento previsto nell'articolo 100
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive
modificazioni, relativamente ai minorenni.
Art. 16.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente
disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona
nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento. Se
tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del
luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.
Art. 17.
(Giudice tutelare).
1. Le funzioni di giudice tutelare sono svolte da uno o
più magistrati designati dal Consiglio superiore della
magistratura su proposta del presidente del tribunale.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce in
quali tribunali il magistrato o i magistrati designati
esercitano le funzioni di giudice tutelare in via esclusiva ed
in tali casi il magistrato o i magistrati designati non
possono essere trasferiti ad altre funzioni prima di un
biennio.
3. Il Consiglio superiore della magistratura assicura,
attraverso appositi corsi, la specializzazione dei magistrati
addetti alle funzioni di giudice tutelare.
4. Il giudice tutelare può farsi coadiuvare,
nell'esercizio della sua attività e per
il compimento di determinati atti, da un giudice esperto.
Art. 18.
(Competenze del giudice tutelare).
1. Sono di competenza del giudice tutelare, oltre a quanto
attribuitogli alla data di entrata in vigore della presente
legge, i procedimenti di cui agli articoli 155, terzo comma,
320, quinto comma, 321, 336, terzo comma, 343, secondo comma,
371, secondo comma, 375, 376, 394, terzo comma, e 397 del
codice civile, e il procedimento di cui all'articolo 747 del
codice di procedura civile, ove i beni appartengano ad un
incapace.
2. Spetta altresì al giudice tutelare la competenza per la
esecuzione dei provvedimenti emessi dalla sezione
specializzata del tribunale in materia di potestà
genitoriale.
3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso
reclamo alla sezione specializzata, che giudica in camera di
consiglio con la partecipazione del giudice tutelare come
relatore.
Capo IV
DISPOSIZIONI ORGANIZZATORIE
Art. 19.
(Competenze in materia penitenziaria).
1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del
magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti dei
minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento della
maggiore età, dalla sezione specializzata del tribunale che ha
sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario
della sezione stessa.
Art. 20.
(Vigilanza).
1. La vigilanza prevista dall'articolo 14 del regio
decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, e successive modificazioni, è esercitata dal
presidente della corte di appello sulle sezioni specializzate
e dal procuratore generale della stessa corte sugli uffici del
pubblico ministero operanti nel distretto.
Art. 21.
(Ufficio di protezione giuridica).
1. Presso i comuni sedi delle aziende sanitarie locali è
istituito un ufficio di protezione giuridica.
2. Gli uffici di protezione giuridica sono costituiti da
una o più persone scelte dalle assemblee previste
dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
3. Per la designazione di cui al comma 2 sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e
politici;
c) non avere riportato condanne per delitto non
colposo o a pena detentiva per contravvenzione e non essere
stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere idoneità fisica e psichica;
e) avere la residenza nel territorio di
competenza.
4. L'ufficio di protezione giuridica esercita le funzioni
attribuite dalla legge al tutore o al curatore, nei casi in
cui il giudice tutelare non ritenga di doverle conferire a
prossimi congiunti dell'incapace e nelle ipotesi previste
dagli articoli 354 e 402 del codice civile e dall'articolo 3
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni.
5. Nei casi di inerzia dei genitori o di conflitto di
interessi tra genitori e minorenni l'ufficio di protezione
giuridica è legittimato ad intervenire nei procedimenti civili
e ad esercitare i poteri spettanti ai genitori nei
procedimenti penali.
Capo V
PROCEDIMENTO CIVILE
Art. 22.
(Forma della domanda).
1. La domanda si propone con ricorso al tribunale del
luogo indicato nell'articolo 16. Il ricorso deve contenere
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
2. Il presidente fissa con decreto il giorno della
comparizione delle parti davanti a sé e il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 23.
(Comparizione personale delle parti).
1. Le parti devono comparire personalmente davanti al
presidente con l'assistenza del difensore.
2. Se il ricorrente non si presenta la domanda non ha
effetto.
3. Se non si presenta la persona nei confronti della quale
viene richiesto il provvedimento, il presidente può fissare un
nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la
notificazione del ricorso e del decreto sia rinnovata al
soggetto interessato.
Art. 24.
(Tentativo di conciliazione. Provvedimenti del
presidente).
1. Il presidente deve sentire le parti al fine di
conciliarle.
2. Se le parti si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
3. Se la parte nei confronti della quale viene richiesto
il provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il
presidente, anche d'ufficio, impartisce con ordinanza i
provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse
delle parti,
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione delle parti davanti a questo, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 180 del codice di procedura civile.
Art. 25.
(Notificazione della fissazione dell'udienza).
1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza
di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a
cura della parte ricorrente al resistente non comparso, nel
termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è
comunicata al pubblico ministero.
Art. 26.
(Istruzione e decisione della causa).
1. Per l'istruzione della causa si applicano, in quanto
compatibili, le norme contenute nel libro II del codice di
procedura civile.
2. Esaurita la discussione orale, il tribunale delibera in
camera di consiglio ed emette la decisione, dando lettura in
udienza del dispositivo. La motivazione, redatta da uno dei
componenti del collegio, è depositata in cancelleria entro
quindici giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito viene
di ufficio notificato alle parti e comunicato al pubblico
ministero nei cinque giorni successivi, anche ai fini della
decorrenza del termine stabilito per l'impugnazione.
Art. 27.
(Spese processuali).
1. Gli atti e i provvedimenti di cui al presente capo sono
esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore
dello Stato o di qualunque altro soggetto.
2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle
consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta
d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei
confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito
patrocinio, a cui carico sono state poste le spese.
Art. 28.
(Provvedimenti cautelari).
1. Si applicano, in quanto non diversamente disposto, le
norme sui procedimenti cautelari stabilite nel libro IV,
titolo I, capo III, del codice di procedura civile.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 29.
(Locali e mobili).
1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici
giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi
all'uso ed all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di
ufficio occorrenti per il loro funzionamento provvede
direttamente il Ministero della giustizia.
Art. 30.
(Organici).
1. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di
centocinquanta posti di magistrato di tribunale e di corte di
appello. Per provvedere alla copertura dei residui posti
d'organico il Governo è delegato a modificare entro sei mesi
le piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto
della variazione del carico di lavoro che si verifica nei
predetti uffici a seguito della nuova ripartizione di
competenze stabilita dalla presente legge.
2. Il ruolo organico dei cancellieri, degli assistenti
giudiziari, e dei commessi è conseguentemente adeguato con
provvedimento del Ministro della giustizia.
Art. 31.
(Assegnazione di magistrati).
1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono addetti ai tribunali per i minorenni e
alle relative procure vengono assegnati alle sezioni
specializzate e relative procure della provincia in cui
trovasi il capoluogo del distretto ove non richiedano di
essere destinati ad altro ufficio.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di
prima applicazione della presente legge, provvede
all'assegnazione dei magistrati non compresi tra quelli di cui
al comma 1 scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai
corsi di preparazione da organizzare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a cura del
Consiglio stesso, e che hanno dimostrato di essere forniti
delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni
da esercitare.
Art. 32.
(Affari pendenti).
1. Per gli affari pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) gli affari penali e gli affari contenziosi
civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso
ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla
cognizione delle sezioni specializzate competenti per
territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per
le cause civili passate in decisione e per i procedimenti
penali per i quali è già stato dichiarato aperto il
dibattimento;
b) le domande di affidamento preadottivo
presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, vengono
trasmesse alle sezioni specializzate del luogo di residenza
dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che la
loro domanda sia esaminata da altro tribunale;
c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari
sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le
sezioni specializzate competenti per territorio.
Art. 33.
(Ufficio di servizio sociale).
1. Ai fini di cui alla presente legge, l'ufficio
distrettuale di servizio sociale è ripartito ai sensi
dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in
sezioni funzionanti presso ogni sede di tribunale.
Art. 34.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 30, 32 e 33
della presente legge acquistano efficacia un anno dopo la data
di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta
Ufficiale.