XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 816




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

SEZIONE SPECIALIZZATA
DEL TRIBUNALE


Art. 1.

(Sezione specializzata del tribunale).

        1. Presso ogni tribunale è istituita una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi ai minorenni e alla famiglia di cui alla presente legge, di seguito denominata "sezione specializzata".
        2. Il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, sono soppressi.


Art. 2.

(Composizione della sezione specializzata
del tribunale e costituzione del collegio
giudicante).

        1. La sezione specializzata del tribunale è composta da un magistrato con funzioni di appello, che la presiede, da uno o più giudici di tribunale e da tre o più giudici-esperti. I giudici ordinari della sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto, e degli altri tribunali indicati dal Consiglio superiore della magistratura, esercitano le funzioni in via esclusiva.
        2. La giurisdizione della sezione specializzata è esercitata da un collegio composto da un giudice ordinario e da due giudici-esperti, salvo quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare e del giudice di sorveglianza.


Art. 3.

(Cancelleria e segreteria giudiziaria).

        1. Presso ogni tribunale, procura della Repubblica e corte di appello, uno o più dipendenti sono, anche in via esclusiva, destinati agli uffici di cancelleria e segreteria addetti al funzionamento delle sezioni specializzate e del relativo ufficio del pubblico ministero.


Art. 4.

(Servizi sociali).

        1. Per l'adempimento dei loro compiti le sezioni specializzate si avvalgono dell'opera degli uffici di servizio sociale di cui alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, e successive modificazioni, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con lo stesso convenzionati.
        2. Le sezioni specializzate si avvalgono altresì dei servizi istituiti dalla pubblica amministrazione centrale e periferica e, in particolare, dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. Possono, qualora necessario, avvalersi dei servizi apprestati da organismi o soggetti privati che siano ritenuti idonei a cooperare per il perseguimento delle finalità e dei compiti loro propri.
        3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti dagli enti pubblici da cui dipendono, sono compensati per le prestazioni rese sulla base delle tariffe dei periti giudiziari.
        4. Il pubblico ministero può avvalersi, per speciali incarichi, di un nucleo di polizia istituto presso il proprio ufficio. Analoga facoltà è riconosciuta alle sezioni specializzate.
        5. Del nucleo di polizia di cui al comma 4, a composizione mista, fanno parte agenti scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienza su problematiche minorili o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.


Art. 5.

(Pubblico ministero in primo grado).

        1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di competenza della sezione specializzata del tribunale, sono esercitate da magistrati della procura della Repubblica, designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 9.

Art. 6.

(Sezione specializzata di appello).

        1. Presso la corte di appello è istituita una sezione specializzata per la trattazione in grado di appello dei procedimenti relativi ai minorenni e alla famiglia.


Art. 7.

(Composizione della sezione specializzata di appello e
costituzione del collegio giudicante).

        1. La sezione specializzata di appello di cui all'articolo 6 è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da due o più giudici di appello e da tre o più giudici-esperti.
        2. La giurisdizione della sezione di cui al comma 1 è esercitata, nei giudizi di appello contro le decisioni della sezione specializzata del tribunale, da un collegio composto da due giudici ordinari e da un giudice esperto.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati di cui al comma 1 del presente articolo secondo i criteri stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 10.


Art. 8.

(Pubblico ministero in grado di appello).

        1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione specializzata di appello di cui all'articolo 6 sono esercitate da uno o più magistrati della procura generale designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 9.


Art. 9.

(Assegnazione dei magistrati).

        1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni specializzate per la tutela dei minori e della famiglia dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario, per il periodo di un quadriennio.
        2. I magistrati della procura della Repubblica e della procura generale, incaricati di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni specializzate, sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario, per il periodo di un quadriennio.
        3. Alle sezioni specializzate ed all'esercizio delle relative funzioni di procura, sono destinati magistrati che dimostrino, per l'attività precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, di essere forniti delle attitudini necessarie.
        4. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le funzioni di presidente delle sezioni specializzate per la tutela dei minori e della famiglia ai magistrati che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzioni di magistrato di tribunale o di procura per i minorenni e per la famiglia, ed hanno dimostrato adeguate e notevoli capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio, sia nei rapporti esterni.
        5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati indicati nei commi 1 e 2.


Art. 10.

(Giudici-esperti).

        1. I giudici-esperti di cui alla presente legge sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario, tra cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, che siano esperti in psichiatria, criminologia, pedagogia, psicologia o sociologia, siano iscritti nei relativi albi professionali, e che vantino una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.
        2. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nel caso di compimento dei sessantacinque anni nel corso dell'incarico, essi sono prorogati di diritto fino al compimento del triennio in corso.
        3. Ai giudici-esperti spetta il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise di appello.
        4. Ai giudici-esperti si applicano le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'esercizio delle funzioni è comunque incompatibile con l'esercizio della professione forense.


Art. 11.

(Compiti dei giudici-esperti).

        1. I giudici-esperti di cui all'articolo 10 sono chiamati a comporre i collegi delle sezioni specializzate e delle sezioni specializzate di appello per la tutela dei minori e della famiglia ai sensi degli articoli 2 e 7.
        2. I giudici-esperti, nei procedimenti civili, possono essere delegati dal giudice incaricato della istruzione per il compimento di singoli atti.


Capo II

COMPETENZA PENALE


Art. 12.

(Competenza per materia).

        1. La sezione specializzata per la tutela dei minori e della famiglia è competente, oltre che per i procedimenti penali per i reati commessi dai minori di anni diciotto, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

            a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro II del codice penale, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 572, secondo comma;

            b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori;

            c) delitti di percosse, di lesioni personali e volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi da persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;

            d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593, primo e terzo comma, del codice penale;

            e) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 716, 731 e 732 del codice penale;

            f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

            g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.


Art. 13.

(Procedimenti connessi).

        1. In caso di concorso, nel medesimo reato od in reati connessi, di maggiorenni e minorenni, resta di competenza della sezione specializzata la sola cognizione dei reati commessi dal minorenne. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni dello stesso tribunale in osservanza dei criteri tabellari.
        2. Gli organi o sezioni procedenti ai fini di cui al comma 1 possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.


Art. 14.

(Competenza per territorio).

        1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale, anche nel caso di connessione.


Capo III

COMPETENZA CIVILE


Art. 15.

(Competenza civile).

        1. Sono di competenza della sezione specializzata del tribunale:

            a) i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV del libro I del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

            b) i procedimenti previsti dalla legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

            c) il procedimento previsto nell'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, relativamente ai minorenni.


Art. 16.

(Competenza per territorio).

        1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.


Art. 17.

(Giudice tutelare).

        1. Le funzioni di giudice tutelare sono svolte da uno o più magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del presidente del tribunale.
        2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce in quali tribunali il magistrato o i magistrati designati esercitano le funzioni di giudice tutelare in via esclusiva ed in tali casi il magistrato o i magistrati designati non possono essere trasferiti ad altre funzioni prima di un biennio.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la specializzazione dei magistrati addetti alle funzioni di giudice tutelare.
        4. Il giudice tutelare può farsi coadiuvare, nell'esercizio della sua attività e per
il compimento di determinati atti, da un giudice esperto.


Art. 18.

(Competenze del giudice tutelare).

        1. Sono di competenza del giudice tutelare, oltre a quanto attribuitogli alla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti di cui agli articoli 155, terzo comma, 320, quinto comma, 321, 336, terzo comma, 343, secondo comma, 371, secondo comma, 375, 376, 394, terzo comma, e 397 del codice civile, e il procedimento di cui all'articolo 747 del codice di procedura civile, ove i beni appartengano ad un incapace.
        2. Spetta altresì al giudice tutelare la competenza per la esecuzione dei provvedimenti emessi dalla sezione specializzata del tribunale in materia di potestà genitoriale.
        3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che giudica in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare come relatore.


Capo IV

DISPOSIZIONI ORGANIZZATORIE


Art. 19.

(Competenze in materia penitenziaria).

        1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti dei minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento della maggiore età, dalla sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.


Art. 20.

(Vigilanza).

        1. La vigilanza prevista dall'articolo 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, è esercitata dal presidente della corte di appello sulle sezioni specializzate e dal procuratore generale della stessa corte sugli uffici del pubblico ministero operanti nel distretto.


Art. 21.

(Ufficio di protezione giuridica).

        1. Presso i comuni sedi delle aziende sanitarie locali è istituito un ufficio di protezione giuridica.
        2. Gli uffici di protezione giuridica sono costituiti da una o più persone scelte dalle assemblee previste dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
        3. Per la designazione di cui al comma 2 sono richiesti i seguenti requisiti:

            a) essere cittadini italiani;

            b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

            c) non avere riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

            d) avere idoneità fisica e psichica;

            e) avere la residenza nel territorio di competenza.

        4. L'ufficio di protezione giuridica esercita le funzioni attribuite dalla legge al tutore o al curatore, nei casi in cui il giudice tutelare non ritenga di doverle conferire a prossimi congiunti dell'incapace e nelle ipotesi previste dagli articoli 354 e 402 del codice civile e dall'articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
        5. Nei casi di inerzia dei genitori o di conflitto di interessi tra genitori e minorenni l'ufficio di protezione giuridica è legittimato ad intervenire nei procedimenti civili e ad esercitare i poteri spettanti ai genitori nei procedimenti penali.

Capo V

PROCEDIMENTO CIVILE


Art. 22.

(Forma della domanda).

        1. La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo indicato nell'articolo 16. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
        2. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione delle parti davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.


Art. 23.

(Comparizione personale delle parti).

        1. Le parti devono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
        2. Se il ricorrente non si presenta la domanda non ha effetto.
        3. Se non si presenta la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto sia rinnovata al soggetto interessato.


Art. 24.

(Tentativo di conciliazione. Provvedimenti del
presidente).

        1. Il presidente deve sentire le parti al fine di conciliarle.
        2. Se le parti si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
        3. Se la parte nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, impartisce con ordinanza i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 180 del codice di procedura civile.


Art. 25.

(Notificazione della fissazione dell'udienza).

        1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura della parte ricorrente al resistente non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.


Art. 26.

(Istruzione e decisione della causa).

        1. Per l'istruzione della causa si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel libro II del codice di procedura civile.
        2. Esaurita la discussione orale, il tribunale delibera in camera di consiglio ed emette la decisione, dando lettura in udienza del dispositivo. La motivazione, redatta da uno dei componenti del collegio, è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito viene di ufficio notificato alle parti e comunicato al pubblico ministero nei cinque giorni successivi, anche ai fini della decorrenza del termine stabilito per l'impugnazione.


Art. 27.

(Spese processuali).

        1. Gli atti e i provvedimenti di cui al presente capo sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.
        2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio, a cui carico sono state poste le spese.


Art. 28.

(Provvedimenti cautelari).

        1. Si applicano, in quanto non diversamente disposto, le norme sui procedimenti cautelari stabilite nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile.


Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 29.

(Locali e mobili).

        1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso ed all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento provvede direttamente il Ministero della giustizia.


Art. 30.

(Organici).

        1. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di centocinquanta posti di magistrato di tribunale e di corte di appello. Per provvedere alla copertura dei residui posti d'organico il Governo è delegato a modificare entro sei mesi le piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto della variazione del carico di lavoro che si verifica nei predetti uffici a seguito della nuova ripartizione di competenze stabilita dalla presente legge.
        2. Il ruolo organico dei cancellieri, degli assistenti giudiziari, e dei commessi è conseguentemente adeguato con provvedimento del Ministro della giustizia.

Art. 31.

(Assegnazione di magistrati).

        1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure vengono assegnati alle sezioni specializzate e relative procure della provincia in cui trovasi il capoluogo del distretto ove non richiedano di essere destinati ad altro ufficio.
        2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di prima applicazione della presente legge, provvede all'assegnazione dei magistrati non compresi tra quelli di cui al comma 1 scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione da organizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, e che hanno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.


Art. 32.

(Affari pendenti).

        1. Per gli affari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:

            a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate competenti per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

            b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, vengono trasmesse alle sezioni specializzate del luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che la loro domanda sia esaminata da altro tribunale;
            c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate competenti per territorio.


Art. 33.

(Ufficio di servizio sociale).

        1. Ai fini di cui alla presente legge, l'ufficio distrettuale di servizio sociale è ripartito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in sezioni funzionanti presso ogni sede di tribunale.


Art. 34.

(Entrata in vigore).

        1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 30, 32 e 33 della presente legge acquistano efficacia un anno dopo la data di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale.



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