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1. L'esercizio
dell'attività di trasporto di
viaggiatori su strada rientra
nella sfera della libertà di
iniziativa economica ai sensi
dell'articolo 41 della
Costituzione, cui possono
essere imposti esclusivamente
vincoli per esigenze di
carattere sociale o
prescrizioni finalizzate alla
tutela della concorrenza
secondo quanto previsto dalla
legge 10 ottobre 1990, n.
287. 2. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei princìpi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario. 3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali. 4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone; b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro. |
Identico. |
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| 1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi |
1. Identico. |
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all'accesso alla
professione di trasportatore
su strada di viaggiatori,
secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, e
successive modificazioni,
svolgono attività di
trasporto di persone con le
modalità di cui al comma 2,
utilizzando autobus
rispondenti alle
caratteristiche tecniche di
esercizio, dei quali hanno la
disponibilità. |
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2. Per servizi di
noleggio di autobus con
conducente si intendono i
servizi di trasporto di
viaggiatori effettuati da una
impresa professionale per uno
o più viaggi richiesti da
terzi committenti o offerti
direttamente a gruppi
precostituiti, con preventiva
definizione del periodo di
effettuazione, della sua
durata e dell'importo
complessivo dovuto per
l'impiego e l'impegno
dell'autobus adibito al
servizio, da corrispondere
unitariamente o da frazionare
tra i singoli componenti del
gruppo. |
2. Identico. |
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3. Per autobus si
intendono gli autoveicoli
definiti dall'articolo 54,
comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni. |
3. Identico. |
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4. Fermo restando il
regime autorizzativo di cui
alla legge 15 gennaio 1992,
n. 21, le imprese di
trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio
di autobus con conducente, in
qualsiasi forma costituite,
possono gestire anche i
servizi di noleggio con
conducente di cui alla citata
legge n. 21 del 1992. |
4. Fermo restando il
regime autorizzativo di cui
alla legge 15 gennaio 1992,
n. 21, le imprese di
trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio
di autobus con conducente, in
qualsiasi forma costituite,
si considerano abilitate
all'esercizio dei servizi
di noleggio con conducente di
cui alla citata legge n. 21
del 1992. |
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5. Per disponibilità
degli autobus si intende il
legittimo possesso
conseguente ad acquisto in
proprietà, usufrutto,
locazione con facoltà di
acquisto, vendita con patto
di riservato dominio. |
5. Identico. |
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| 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel | 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di |
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settore e di evitare
possibili distorsioni della
concorrenza su base
territoriale, definisce con
propria deliberazione i
parametri di riferimento per
la determinazione, da parte
delle singole regioni: |
garantire condizioni
omogenee di mercato per le
imprese operanti nel settore
e di evitare possibili
distorsioni della concorrenza
su base territoriale,
definisce con proprio
decreto i parametri di
riferimento per la
determinazione, da parte
delle singole regioni: |
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a) della misura
delle sanzioni pecuniarie in
relazione alla gravità delle
infrazioni commesse; |
a) identica; |
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b) dei casi in
cui è consentito procedere
alla sospensione o alla
revoca dell'autorizzazione. |
b) identica. |
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1. Al fine di definire i
contenuti e le modalità delle
prestazioni che le imprese
professionali esercenti
l'attività di noleggio di
autobus con conducente sono
tenute a fornire ai
committenti o ai
sottoscrittori delle relative
offerte, di subordinare
l'effettivo esercizio al
rispetto della
regolamentazione comunitaria
e nazionale in materia di
rapporti di lavoro e di
prestazioni di guida, di
assicurare condizioni
omogenee per l'inserimento
sul mercato delle imprese
nazionali e di quelle
comunitarie, spetta alle
regioni adottare propri atti
legislativi o regolamentari
che siano rispondenti ai
criteri di tutela della
libertà di concorrenza di cui
alla presente legge. |
1. Identico. |
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2. In particolare, spetta
alle regioni l'adozione di
atti legislativi o
regolamentari volti: |
2. Identico: |
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a) a stabilire i
requisiti e le condizioni per
il rilascio delle
autorizzazioni di cui
all'articolo 5; |
a) a stabilire
le modalità per il
rilascio delle autorizzazioni
di cui all'articolo 5; |
|
b) a fissare le
modalità e le procedure per
l'accertamento periodico
della permanenza dei
requisiti previsti dalle
norme comunitarie e nazionali
per lo svolgimento
dell'attività di trasporto di
viaggiatori su strada. |
b) identica. |
| 3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione | 3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione |
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territoriale delle
imprese professionali
esercenti l'attività di
noleggio di autobus con
conducente, ai fini degli
adempimenti e degli
interventi da compiere a
livello comunitario, le
regioni istituiscono il
registro regionale delle
imprese esercenti l'attività
di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus
con conducente e provvedono
ad inviare annualmente al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti l'elenco delle
imprese titolari delle
autorizzazioni da ciascuna di
esse rilasciate, con la
specificazione del numero di
autobus in dotazione, ai fini
della predisposizione e
dell'aggiornamento da parte
dello stesso Ministero di un
elenco nazionale delle
imprese professionali di
noleggio di autobus con
conducente aventi sede sul
territorio italiano. |
territoriale delle
imprese professionali
esercenti l'attività di
noleggio di autobus con
conducente, ai fini degli
adempimenti e degli
interventi da compiere a
livello comunitario, le
regioni istituiscono il
registro regionale delle
imprese esercenti l'attività
di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus
con conducente e provvedono
ad inviare annualmente al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti l'elenco delle
imprese titolari delle
autorizzazioni da ciascuna di
esse rilasciate, con la
specificazione del numero di
autobus in dotazione e con
l'annotazione degli autobus
acquistati con finanziamenti
pubblici, ai fini della
predisposizione e
dell'aggiornamento da parte
dello stesso Ministero di un
elenco nazionale delle
imprese professionali di
noleggio di autobus con
conducente aventi sede sul
territorio italiano. |
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1. L'attività di noleggio
di autobus con conducente è
subordinata al rilascio, alle
imprese in possesso dei
requisiti relativi alla
professione di trasportatore
su strada di viaggiatori, di
apposita autorizzazione da
parte delle regioni o degli
enti locali allo scopo
delegati in cui dette imprese
hanno la sede legale o la
principale organizzazione
aziendale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio. 3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale. 4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione. |
Identico. |
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5. Copia conforme
dell'autorizzazione deve
essere conservata a bordo di
ogni autobus che è stato
immatricolato in base ad
essa. |
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1. I conducenti degli
autobus adibiti al servizio
di noleggio di autobus con
conducente possono essere
lavoratori dipendenti,
lavoratori con contratto a
termine o altre tipologie
contrattuali per lavoro
temporaneo consentite dalla
legge, titolari, soci e
collaboratori familiari di
imprese titolari delle
relative autorizzazioni. 2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. 3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. |
Identico. |
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| 1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva |
Identico. |
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da conservare a bordo
dell'autobus o degli autobus
in caso di prestazioni
plurime, ai fini della prova
della regolarità fiscale del
servizio svolto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale di cui al comma 1. 3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell'autobus in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni. 4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. 5. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro. |
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1. In caso di violazione
delle disposizioni di cui
alla presente legge
l'autorità che procede
all'applicazione della
sanzione è tenuta a segnalare
tale violazione alla regione
che ha rilasciato
l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività
di noleggio di autobus con
conducente in capo
all'impresa contravventrice
per l'adozione degli
eventuali, ulteriori
provvedimenti previsti dalle
rispettive disposizioni
regionali. |
Identico. |
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1. Chiunque svolga con
autobus immatricolati
all'estero servizi di
noleggio di autobus con
conducente privi delle
autorizzazioni o dei
documenti di controllo
previsti dalla normativa
nazionale o comunitaria è
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da 1.500 euro a
6.000 euro, nonché alla
sanzione accessoria del
sequestro del veicolo ai
sensi dell'articolo 213
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni. |
1. Chiunque svolga con
autobus immatricolati
all'estero servizi di
noleggio di autobus con
conducente privi delle
autorizzazioni o dei
documenti di controllo
previsti dalla normativa
nazionale o comunitaria è
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da 1.500 euro a
6.000 euro, con le
modalità di cui all'articolo
207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni. |
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2. La sanzione di cui al
comma 1 è ridotta di un terzo
nei casi in cui il servizio
di trasporto venga effettuato
con modalità diverse da
quelle indicate
nell'autorizzazione o nel
documento di controllo. |
2. Identico. |
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1. Ai servizi occasionali
o continuativi di noleggio di
autobus con conducente
interessanti il territorio di
Stati non appartenenti
all'Unione europea si
applicano le disposizioni di
accesso e di contingentamento
previste dagli specifici
accordi bilaterali attraverso
il rilascio delle apposite
autorizzazioni. 2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9. |
Identico. |
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| 1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove |
Identico. |
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disposizioni in materia,
sulla base degli elementi di
tutela previsti dalla
presente legge, conservano la
loro efficacia fino a quando
non siano sostituite dalle
autorizzazioni di cui
all'articolo 5. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni. |
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1. La presente legge
entra in vigore decorsi
centoventi giorni dalla data
della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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