XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 805
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito
l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di
seguito denominato "Osservatorio", al quale sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni
connessi al sostegno sportivo e, in particolare, dei fenomeni
di violenza e di intolleranza che si verificano in ambito
sportivo e promuovere ricerche sullo sviluppo di tali fenomeni
in Italia e all'estero;
b) promuovere iniziative coordinate per la
prevenzione dei fenomeni di violenza e di intolleranza in
ambito sportivo e per la sicurezza del pubblico nelle
manifestazioni sportive e definire le misure che, a tale fine,
possono essere adottate dalle società sportive nonché
promuovere e coordinare iniziative di educazione alla pratica
sportiva e di prevenzione, attraverso la partecipazione allo
sport, della devianza e della dipendenza dall'alcool o dalla
droga, anche in collaborazione con associazioni, enti locali,
enti statali e non statali;
c) offrire sostegno e consulenza alle società
sportive in ordine ai progetti che queste intendessero
realizzare al fine di coordinare le associazioni dei propri
sostenitori;
d) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento
dei fenomeni connessi al sostegno delle società sportive e, in
particolare, degli episodi di violenza ed intolleranza in
occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite
l'organizzazione, la composizione e le modalità di
funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo anche la
partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), delle federazioni sportive nazionali e delle società
sportive.
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti delle persone condannate o nei cui
confronti sia stata esercitata l'azione penale per uno dei
reati previsti dall'articolo 4, primo e secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, o dall'articolo 6-bis
della presente legge, ovvero per un reato commesso con
l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa
di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il
questore può con provvedimento motivato disporre il divieto di
accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
specificamente indicate, nonché a quelli, anch'essi
specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o
al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
"2. Nei confronti delle persone alle quali è
notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può
prescrivere di comparire una o più volte negli orari indicati
nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di
residenza, o in quello specificamente indicato, nel corso
della giornata di svolgimento delle manifestazioni per le
quali opera il divieto di cui al comma 1".
3. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
"6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 è punito con l'arresto da sei mesi a due anni. E'
consentito l'arresto nei casi di flagranza delle persone che
contravvengono al divieto di cui al comma 1. Il giudice può
applicare le misure coercitive previste dagli articoli 282 e
283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei
limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice,
prescrivendo all'imputato di presentarsi una o più volte
personalmente nei luoghi indicati al comma 2 del presente
articolo nei giorni in cui si svolgono manifestazioni sportive
specificamente indicate".
4. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
"7. Con la sentenza di condanna il giudice può
disporre il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1,
prescrivendo di presentarsi una o più volte negli orari
indicati nei luoghi indicati al comma 2 per un periodo da sei
mesi a due anni".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 6-bis- (Lancio di corpi contundenti in
occasione di manifestazioni sportive).- 1. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque lancia corpi
contundenti nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito
o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime, è punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni".
Art. 4.
1. L'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Reati commessi in occasione di
manifestazioni sportive). 1. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare
chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo
perseguibile d'ufficio, consumato o tentato, commesso con
l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa
di manifestazioni sportive.
2. Quando si procede per uno dei delitti indicati al
comma 1, possono essere applicate, alle stesse condizioni e
negli stessi limiti, le misure coercitive e le prescrizioni
previste dall'articolo 6, comma 6.
3. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti
indicati al comma 1, il giudice può disporre il divieto e le
prescrizioni previsti dall'articolo 6, comma 7.
4. I divieti e le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3
possono essere disposti dal giudice anche in caso di
remissione in libertà conseguente a convalida di fermo o di
arresto ovvero nei casi di concessione della sospensione
condizionale della pena o di applicazione della pena su
richiesta delle parti".
Art. 5.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
soggetto tesserato a federazioni sportive nazionali affiliate
al CONI che, nel corso o in occasione di competizioni
agonistiche, commette nei confronti di altri tesserati o di
soggetti che assistono alle competizioni stesse atti di
violenza o di istigazione alla violenza estranei alle
necessità della competizione è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni.
2. Se la violenza o la istigazione di cui al comma 1 è
accompagnata da espressioni ingiuriose afferenti la razza,
l'etnia, la nazionalità o la religione, la pena è della
reclusione da sei mesi a quattro anni.
3. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono perseguibili
d'ufficio.
4. Il giudice di gara o un suo collaboratore che, avendo
avuto notizia di un reato di cui ai commi 1 e 2 nell'esercizio
o a causa delle sue funzioni, omette o ritarda di denunciarlo
all'autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella
abbia obbligo di riferire, è punito con la multa da lire 60
mila a lire un milione.
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis.- (Circostanze aggravanti).-
1. Per i reati commessi con l'uso della violenza su
persone in occasione di manifestazioni sportive la pena è
aumentata fino alla metà.
Art. 8-ter.- (Casi di giudizio direttissimo).
- 1. Per i reati indicati negli articoli 6, comma 6, e
8, comma 1, si procede sempre a giudizio direttissimo, salvo
che siano necessarie speciali indagini, nelle forme previste
dal codice di procedura penale.
Art. 8-quater. - (Trasferte).- 1. Le norme
della presente legge si applicano ai fatti commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni".
Art. 7.
1. E' vietato alle società sportive corrispondere in
qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari
dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'articolo 2 della
presente legge, per la durata di tre anni dall'adozione dei
medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi e
facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a
prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di
titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle società sportive
corrispondere, per la durata predetta, contributi,
sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque
denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più
dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui al citato
articolo 6 della legge n. 401 del 1989, ovvero l'associazione
non abbia adempiuto all'obbligo di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. Le associazioni di tifosi, comunque denominate, che
ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi e
facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società
medesime l'elenco dei propri aderenti.
3. Fermi restando gli obblighi di tenuta della
documentazione contabile di cui alla normativa vigente, le
società sportive conservano per il periodo di tre anni la
documentazione relativa alle sovvenzioni, ai contributi e alle
facilitazioni di qualsiasi natura corrisposti alle
associazioni di tifosi e gli elenchi di cui al comma 2.
4. Il questore comunica alle società sportive interessate
alle manifestazioni sportive di cui all'articolo 6 della legge
13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'articolo 2
della presente legge, i nominativi dei destinatari dei
provvedimenti ivi previsti.
5. Alle società sportive che non osservano i divieti di
cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui
la società ha sede legale, al quale l'organo che effettua
l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma dal 20 al 50 per
cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare
successive, fino ad un massimo di sei.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti
delle società sportive che non ottemperano all'obbligo di cui
al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
7. Le società sportive sono obbligate, in solido con i
responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o
a causa di manifestazioni sportive dagli aderenti alle
associazioni dei tifosi destinatarie di contributi,
sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi natura erogati in
violazione dei divieti di cui al comma 1.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
9. L'articolo 1-bis del decreto-legge 22 dicembre
1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 45, è abrogato.
Art. 8.
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Qualora il fatto sia commesso in occasione o a causa di
manifestazioni sportive si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6
milioni".
Art. 9.
1. Presso l'Osservatorio è istituito un Fondo di
solidarietà sportiva, di seguito denominato "Fondo", avente lo
scopo di erogare:
a) nella misura del 50 per cento delle risorse
annualmente disponibili, elargizioni a favore delle vittime di
reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in
occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti
danneggiati dagli stessi reati, nel caso, rispettivamente, di
lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità
permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione
INAIL, o di danno alle cose superiore a 30 milioni di lire, a
condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla
commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi
connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura
penale, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per
cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima;
b) nella misura del 40 per cento delle risorse
annualmente disponibili, contributi per le finalità di cui
all'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, relativamente alle procedure di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernenti il personale
delle Forze di polizia;
c) nella misura del 10 per cento delle risorse
annualmente disponibili, contributi per l'alimentazione dei
fondi di assistenza e previdenza per il personale della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza e dei Corpi di polizia municipale, in
proporzione alle unità rispettivamente impiegate, nell'anno
precedente, per la sicurezza delle manifestazioni sportive.
2. L'elargizione di cui al comma 1, lettera a),
comporta la surrogazione del Fondo nei diritti per i
risarcimenti dovuti, per la parte corrispondente all'ammontare
della elargizione. Essa non può essere concessa prima del
decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale o
prima della fissazione dell'udienza per le conclusioni delle
parti nel procedimento civile per il risarcimento. Tuttavia,
prima di tali atti, possono essere concesse anticipazioni
complessivamente non superiori al 50 per cento
dell'elargizione.
3. I provvedimenti di elargizione di cui al comma 1,
lettera a), sono revocati e le somme già erogate, anche
come provvisionale, sono recuperate nei casi seguenti:
a) se nel corso del procedimento penale o di
quello civile per il risarcimento è accertato che il fatto
lesivo non sussiste, che questo è indipendente dalle
circostanze inerenti a manifestazioni sportive o la parte non
ha diritto al risarcimento;
b) se risulta che l'interessato abbia concorso
alla commissione dei reati di cui al comma 1, lettera
a), ovvero di reati a questi connessi, salvo che le
lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti
dall'azione o omissione della vittima.
4. Il Fondo è alimentato:
a) dall'ammontare delle sanzioni pecuniarie
percepite per i fatti illeciti previsti dalla presente legge,
dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e dal decreto-legge 22
dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 1995, n. 45, come modificati dalla presente
legge;
b) da un contributo di solidarietà, a carico delle
imprese operanti nel settore della comunicazione di massa,
relativamente agli eventi sportivi, nella misura del 2 per
cento della spesa sostenuta per acquistare i diritti della
singola manifestazione sportiva, e costituito inoltre dalla
quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi
pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento
dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il
credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto
dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453. La
determinazione del contributo, che terrà conto in misura non
superiore al 50 per cento dell'entità della spesa a carico del
bilancio dello Stato per i servizi di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica svolti in occasione di manifestazioni
sportive, è determinata con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito l'Osservatorio;
c) da donazioni e da lasciti da chiunque
effettuati.
5. Il Fondo è amministrato mediante convenzione con la
Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa,
o con un primario istituto assicurativo o di credito. Fermi
restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa
attività, l'Osservatorio assicura la verifica della
rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste
dal presente articolo.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per beni e le attività culturali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di
attuazione del presente articolo, recante anche le modalità
per la gestione del Fondo, i princìpi cui dovrà uniformarsi il
rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP
Spa, o altro istituto concessionario, le procedure per la
concessione e la liquidazione delle elargizioni e dei
contributi, secondo criteri idonei ad assicurare l'economicità
della gestione e la speditezza dei procedimenti, nonché la
tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
7. In sede di prima applicazione del presente articolo, il
Fondo è alimentato da un contributo di solidarietà costituito
da una quota parte delle entrate percepite dallo Stato da
concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento
dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il
credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 2000, n. 453, e pari al 3 per cento degli introiti
pubblicitari connessi alla trasmissione o diffusione di eventi
sportivi da parte delle imprese operanti nel settore della
comunicazione di massa.
Art. 10.
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente
legge è autorizzata la spesa di lire un miliardo annue.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire un miliardo annue a decorrere dal
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero e al
Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.