XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 805




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di seguito denominato "Osservatorio", al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

                a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni connessi al sostegno sportivo e, in particolare, dei fenomeni di violenza e di intolleranza che si verificano in ambito sportivo e promuovere ricerche sullo sviluppo di tali fenomeni in Italia e all'estero;

                b) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo e per la sicurezza del pubblico nelle manifestazioni sportive e definire le misure che, a tale fine, possono essere adottate dalle società sportive nonché promuovere e coordinare iniziative di educazione alla pratica sportiva e di prevenzione, attraverso la partecipazione allo sport, della devianza e della dipendenza dall'alcool o dalla droga, anche in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e non statali;

                c) offrire sostegno e consulenza alle società sportive in ordine ai progetti che queste intendessero realizzare al fine di coordinare le associazioni dei propri sostenitori;

                d) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento dei fenomeni connessi al sostegno delle società sportive e, in particolare, degli episodi di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite l'organizzazione, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive nazionali e delle società sportive.


Art. 2.

        1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "1. Nei confronti delle persone condannate o nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o dall'articolo 6-bis della presente legge, ovvero per un reato commesso con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può con provvedimento motivato disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, anch'essi specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime".

        2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "2. Nei confronti delle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire una o più volte negli orari indicati nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata di svolgimento delle manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1".

        3. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da sei mesi a due anni. E' consentito l'arresto nei casi di flagranza delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1. Il giudice può applicare le misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi una o più volte personalmente nei luoghi indicati al comma 2 del presente articolo nei giorni in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate".

        4. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1, prescrivendo di presentarsi una o più volte negli orari indicati nei luoghi indicati al comma 2 per un periodo da sei mesi a due anni".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 6-bis- (Lancio di corpi contundenti in occasione di manifestazioni sportive).- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lancia corpi contundenti nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni".


Art. 4.

        1. L'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 8 - (Reati commessi in occasione di manifestazioni sportive). 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo perseguibile d'ufficio, consumato o tentato, commesso con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
            2. Quando si procede per uno dei delitti indicati al comma 1, possono essere applicate, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, le misure coercitive e le prescrizioni previste dall'articolo 6, comma 6.
            3. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, il giudice può disporre il divieto e le prescrizioni previsti dall'articolo 6, comma 7.
            4. I divieti e le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere disposti dal giudice anche in caso di remissione in libertà conseguente a convalida di fermo o di arresto ovvero nei casi di concessione della sospensione condizionale della pena o di applicazione della pena su richiesta delle parti".


Art. 5.

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il soggetto tesserato a federazioni sportive nazionali affiliate al CONI che, nel corso o in occasione di competizioni agonistiche, commette nei confronti di altri tesserati o di soggetti che assistono alle competizioni stesse atti di violenza o di istigazione alla violenza estranei alle necessità della competizione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
        2. Se la violenza o la istigazione di cui al comma 1 è accompagnata da espressioni ingiuriose afferenti la razza, l'etnia, la nazionalità o la religione, la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni.
        3. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono perseguibili d'ufficio.
        4. Il giudice di gara o un suo collaboratore che, avendo avuto notizia di un reato di cui ai commi 1 e 2 nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, omette o ritarda di denunciarlo all'autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, è punito con la multa da lire 60 mila a lire un milione.

Art. 6.

        1. Dopo l'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 8-bis.- (Circostanze aggravanti).- 1. Per i reati commessi con l'uso della violenza su persone in occasione di manifestazioni sportive la pena è aumentata fino alla metà.
        Art. 8-ter.- (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati negli articoli 6, comma 6, e 8, comma 1, si procede sempre a giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini, nelle forme previste dal codice di procedura penale.
        Art. 8-quater. - (Trasferte).- 1. Le norme della presente legge si applicano ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni".


Art. 7.

        1. E' vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, per la durata di tre anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989, ovvero l'associazione non abbia adempiuto all'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo.
        2. Le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.
        3. Fermi restando gli obblighi di tenuta della documentazione contabile di cui alla normativa vigente, le società sportive conservano per il periodo di tre anni la documentazione relativa alle sovvenzioni, ai contributi e alle facilitazioni di qualsiasi natura corrisposti alle associazioni di tifosi e gli elenchi di cui al comma 2.
        4. Il questore comunica alle società sportive interessate alle manifestazioni sportive di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti.
        5. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 20 al 50 per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino ad un massimo di sei.
        6. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società sportive che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
        7. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive dagli aderenti alle associazioni dei tifosi destinatarie di contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi natura erogati in violazione dei divieti di cui al comma 1.
        8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        9. L'articolo 1-bis del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, è abrogato.

Art. 8.

        1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Qualora il fatto sia commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni".


Art. 9.

        1. Presso l'Osservatorio è istituito un Fondo di solidarietà sportiva, di seguito denominato "Fondo", avente lo scopo di erogare:

                a) nella misura del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili, elargizioni a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso, rispettivamente, di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, o di danno alle cose superiore a 30 milioni di lire, a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima;

                b) nella misura del 40 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per le finalità di cui all'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernenti il personale delle Forze di polizia;

                c) nella misura del 10 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per l'alimentazione dei fondi di assistenza e previdenza per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e dei Corpi di polizia municipale, in proporzione alle unità rispettivamente impiegate, nell'anno precedente, per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

        2. L'elargizione di cui al comma 1, lettera a), comporta la surrogazione del Fondo nei diritti per i risarcimenti dovuti, per la parte corrispondente all'ammontare della elargizione. Essa non può essere concessa prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale o prima della fissazione dell'udienza per le conclusioni delle parti nel procedimento civile per il risarcimento. Tuttavia, prima di tali atti, possono essere concesse anticipazioni complessivamente non superiori al 50 per cento dell'elargizione.
        3. I provvedimenti di elargizione di cui al comma 1, lettera a), sono revocati e le somme già erogate, anche come provvisionale, sono recuperate nei casi seguenti:

                a) se nel corso del procedimento penale o di quello civile per il risarcimento è accertato che il fatto lesivo non sussiste, che questo è indipendente dalle circostanze inerenti a manifestazioni sportive o la parte non ha diritto al risarcimento;

                b) se risulta che l'interessato abbia concorso alla commissione dei reati di cui al comma 1, lettera a), ovvero di reati a questi connessi, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima.

        4. Il Fondo è alimentato:

                a) dall'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite per i fatti illeciti previsti dalla presente legge, dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e dal decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, come modificati dalla presente legge;

                b) da un contributo di solidarietà, a carico delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa, relativamente agli eventi sportivi, nella misura del 2 per cento della spesa sostenuta per acquistare i diritti della singola manifestazione sportiva, e costituito inoltre dalla quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453. La determinazione del contributo, che terrà conto in misura non superiore al 50 per cento dell'entità della spesa a carico del bilancio dello Stato per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolti in occasione di manifestazioni sportive, è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio;

                c) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

        5. Il Fondo è amministrato mediante convenzione con la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, o con un primario istituto assicurativo o di credito. Fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, l'Osservatorio assicura la verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente articolo.
        6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, recante anche le modalità per la gestione del Fondo, i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP Spa, o altro istituto concessionario, le procedure per la concessione e la liquidazione delle elargizioni e dei contributi, secondo criteri idonei ad assicurare l'economicità della gestione e la speditezza dei procedimenti, nonché la tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
        7. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Fondo è alimentato da un contributo di solidarietà costituito da una quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, e pari al 3 per cento degli introiti pubblicitari connessi alla trasmissione o diffusione di eventi sportivi da parte delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa.


Art. 10.

        1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire un miliardo annue.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire un miliardo annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero e al Ministero dell'interno.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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