XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 801
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 64 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1^ dicembre 1949, n. 1142, le regioni assegnano un'unica
classe agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
nell'ambito di una razionalizzazione del patrimonio abitativo
pubblico, dandone comunicazione, ai sensi dello stesso
articolo, alle commissioni censuarie. Tale disposizione si
applica sino alla eventuale vendita dell'alloggio ad un
soggetto privato, in seguito alla quale l'ufficio tecnico
erariale procede all'eventuale riclassificazione
dell'alloggio.