XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 801




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1^ dicembre 1949, n. 1142, le regioni assegnano un'unica classe agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito di una razionalizzazione del patrimonio abitativo pubblico, dandone comunicazione, ai sensi dello stesso articolo, alle commissioni censuarie. Tale disposizione si applica sino alla eventuale vendita dell'alloggio ad un soggetto privato, in seguito alla quale l'ufficio tecnico erariale procede all'eventuale riclassificazione dell'alloggio.



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