XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 778
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che al
31 ottobre 1979 hanno maturato i requisiti previsti
dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con
anzianità di servizio continuativo dalla citata data alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a
domanda, a sostenere una prova costituita da appositi giudizi
di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori
universitari, fascia degli associati.
Art. 2.
1. Coloro che sono stati titolari di un contratto di
lavoro presso le facoltà di medicina e chirurgia in base ad un
concorso, che hanno svolto attività di assistenza e cura oltre
i limiti di impegno del contratto e che, entro l'anno
1979-1980, avevano svolto per un triennio attività didattica e
scientifica, possono sostenere la prova costituita da giudizi
di idoneità di cui all'articolo 1 per essere inquadrati nel
ruolo dei professori universitari, fascia degli associati.
Art. 3.
1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono dimostrare
uno stato di servizio immune da provvedimenti disciplinari.
Art. 4.
1. I giudizi di idoneità sono disciplinati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. La composizione delle commissioni e le modalità di
inquadramento di coloro che superano i giudizi di idoneità
sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.