XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 774
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
E DI RESPONSABILITA' A LIVELLO
D'ISTITUTO
Art. 1.
(Funzioni degli organismi di partecipazione e di
responsabilità).
1. Gli organismi di partecipazione e di responsabilità
hanno il compito di coinvolgere le componenti interne ed
esterne all'attività e alla gestione delle istituzioni
scolastiche.
2. Ciascuna istituzione scolastica è rappresentata dal
direttore didattico ed istituisce i seguenti organismi:
a) consiglio di presidenza;
b) consiglio di amministrazione;
c) collegio dei docenti;
d) organismo partecipativo di intersezione, di
interclasse e di classe;
e) commissione di verifica e di valutazione.
Art. 2.
(Direttore didattico).
1. Il direttore didattico rappresenta la singola
istituzione scolastica, presiede il consiglio di presidenza,
il consiglio di amministrazione e tutti gli organismi di
partecipazione e di responsabilità d'istituto, tranne quelli
costituiti da soli alunni o da soli genitori; svolge funzioni
di direzione, gestione e controllo; cura i rapporti con le
famiglie e gli studenti, nonché le relazioni esterne con gli
enti e le agenzie operanti sul territorio.
2. Il direttore didattico è tenuto a presentare
trimestralmente al consiglio di amministrazione e al collegio
dei docenti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
fissati dal piano didattico d'istituto.
3. Il direttore didattico amministra, organizza e gestisce
il servizio secondo criteri di efficienza ed efficacia;
stipula contratti e convenzioni, indice le gare, acquisisce i
preventivi di spesa, conduce le trattative, effettua gli
acquisti, sottoscrive i contratti di fornitura di beni e
servizi.
4. Ferme restando le responsabilità civili, penali,
amministrative e disciplinari previste dalle vigenti
disposizioni di legge, il direttore didattico è altresì
responsabile dei risultati complessivi raggiunti nella
gestione del servizio scolastico reso dall'istituto.
Art. 3.
(Consiglio di presidenza).
1. Il consiglio di presidenza è formato dal direttore
didattico e dai collaboratori, nonché dal coordinatore
amministrativo.
2. Il consiglio di presidenza funge da supporto
all'attività del direttore didattico.
Art. 4.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione elabora gli indirizzi
generali, approva e verifica il piano didattico d'istituto,
predisposto dal collegio dei docenti, delibera il regolamento
interno dell'istituto, determina i criteri di partecipazione
degli studenti e delle famiglie alla vita scolastica, delibera
gli indirizzi generali e le risorse da destinare alla
realizzazione delle attività, determina le forme di
autofinanziamento, approva il bilancio e il conto
consuntivo.
2. Il consiglio di amministrazione svolge le specifiche
funzioni per l'esercizio dell'autonomia didattica,
organizzativa, di ricerca e sviluppo.
3. Il consiglio di amministrazione è formato da nove
membri, di cui tre docenti, quattro genitori nella scuola
primaria e secondaria di primo grado, e due genitori e due
studenti nella scuola secondaria di secondo grado.
4. Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione
il direttore didattico, che lo presiede, e il coordinatore
amministrativo, che cura anche la verbalizzazione delle
sedute.
5. Quando l'istituzione è costituita da scuole di diverso
ordine, grado e tipo, il numero dei seggi ai fini delle
elezioni di cui al comma 6 è attribuito proporzionalmente al
numero dei componenti del corpo elettorale delle differenti
scuole, garantendo comunque la presenza di tutte le
rappresentanze dei diverse ordini, gradi e tipi di scuola.
6. Il consiglio di amministrazione è eletto da tutte le
componenti di ruolo delle istituzioni scolastiche chiamate a
farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza.
7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre
anni.
Art. 5.
(Collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti,
di ruolo e non di ruolo, in servizio presso ciascuna
istituzione scolastica.
2. Il collegio dei docenti è presieduto dal direttore
didattico.
3. Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione
didattica e di valutazione interna dell'azione educativa
dell'istituto. Sulla base degli indirizzi generali proposti
dal consiglio di amministrazione, delle risorse disponibili, e
tenuto conto delle proposte delle famiglie e degli studenti,
nonché degli obiettivi e degli indirizzi nazionali, elabora il
piano didattico d'istituto. Esso esercita tale potere nel
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun
docente.
4. Il collegio dei docenti, inoltre:
a) formula proposte al direttore didattico per la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad
esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche,
tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di
amministrazione;
b) valuta periodicamente l'andamento complessivo
dell'azione didattica;
c) provvede all'adozione dei libri di testo,
sentiti i consigli di interclasse o di classe;
d) promuove iniziative di aggiornamento dei
docenti del circolo o dell'istituto;
e) elegge, in numero non superiore a quattro e
proporzionalmente al numero degli alunni della singola
istituzione scolastica, i docenti incaricati di collaborare
con il direttore didattico;
f) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di
amministrazione;
g) elegge i suoi rappresentanti in seno alla
commissione di verifica e di valutazione;
h) esprime al direttore didattico parere in ordine
alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del
personale docente quando ricorrano ragioni di particolare
urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di
ciascun anno scolastico.
6. Le funzioni di segretario del collegio dei docenti sono
attribuite dal direttore didattico ad uno dei docenti
collaboratori facenti parte del consiglio di presidenza.
Art. 6.
(Consiglio di intersezione, di interclasse
e di classe).
1. I consigli di intersezione nelle scuole materne, di
interclasse nelle scuole elementari e di classe nella scuola
secondaria di primo e secondo grado sono composti dal
direttore didattico, che li presiede, da tutti i docenti della
classe, da due genitori e, negli istituti secondari di secondo
grado, anche da due studenti, eletti dalle rispettive
rappresentanze.
2. I consigli di cui al comma 1 sono costituiti dai soli
docenti di classe quando esprimono la valutazione periodica
del profitto degli alunni.
Art. 7.
(Consiglio degli studenti e consiglio
dei genitori).
1. In ciascun istituto di istruzione, ove previsto nel
regolamento interno, possono essere istituiti il consiglio
degli studenti ed il consiglio dei genitori.
2. Il consiglio degli studenti è costituito da due
studenti rappresentanti di ciascuna classe della singola
istituzione scolastica.
3. Il consiglio degli studenti formula pareri e proposte
al consiglio di amministrazione in materia di programmazione e
di organizzazione delle attività scolastiche, con particolare
riferimento al progetto didattico di istituto.
4. Il consiglio dei genitori è costituito da due genitori
rappresentanti di ciascuna intersezione, interclasse o classe
della singola istituzione scolastica.
5. Il consiglio dei genitori formula proposte, pareri ed
indicazioni atti a migliorare l'attività organizzativa ed
educativa della scuola.
Art. 8.
(Commissione di verifica e di valutazione).
1. Ciascuna istituzione scolastica istituisce una
commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal
direttore didattico, e costituita da quattro docenti di
ruolo.
2. La commissione di verifica e di valutazione ha il
compito di procedere alla autovalutazione del funzionamento
della scuola e della attività educativa e didattica ed, in
particolare, deve garantire:
a) la tutela del diritto dell'alunno ad una
prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle
proprie potenzialità;
b) la conformità dell'intervento formativo agli
obiettivi fissati dallo Stato;
c) gli standard minimi di produttività della
singola istituzione scolastica.
Art. 9.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge i
regolamenti delle istituzioni scolastiche sono adottati dai
consigli di istituto in conformità alle disposizioni emanate
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
2. I regolamenti di cui al comma 1 possono subire
modifiche apportate dai nuovi consigli di amministrazione
delle singole istituzioni scolastiche.
Capo II
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
E DI RESPONSABILITA'
A LIVELLO DISTRETTUALE
Art. 10.
(Istituzione e fini del distretto scolastico).
1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali
interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica
periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle
deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è
suddiviso, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in comprensori che assumono
la denominazione di "distretti scolastici". Con la stessa
procedura si provvede alle eventuali variazioni. I decreti di
cui al presente comma indicano, altresì, anche le sedi dei
distretti.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca può indire conferenze nazionali interregionali o
regionali dei distretti scolastici, alle quali possono essere
chiamati a partecipare, ove ritenuto opportuno, gli assessori
regionali e le autorità scolastiche periferiche competenti,
per verificare la congruità e l'efficienza di tali organi
distrettuali e per attivare, con il loro coinvolgimento,
speciali progetti al servizio della scuola e per la crescita
culturale e civile delle comunità locali. In accordo con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
anche le regioni possono convocare, per le proprie competenze,
conferenze regionali dei distretti scolastici. Tali conferenze
possono essere richieste anche da almeno il 50 per cento dei
presidenti dei distretti scolastici del livello di cui si
chiede la conferenza.
3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione
degli utenti e degli operatori del servizio scolastico, degli
enti locali, delle istituzioni culturali e delle forze sociali
alla vita della scuola per le finalità e nei modi previsti dal
presente capo.
4. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed
ha la gestione dei fondi necessari; è dotato di una sede
idonea e di un organico adeguato e funzionale. I fondi di
gestione del distretto sono assegnati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui si
aggiungono i contributi dei comuni fissati in proporzione al
numero degli abitanti. Progetti ed iniziative finalizzati
secondo le proprie competenze sono finanziati da regioni e
province; le comunità montane possono finanziare attività
specifiche riguardanti il proprio territorio.
5. L'organico del distretto scolastico è composto da un
responsabile amministrativo e da assistenti assegnati per
attività programmate e finanziate.
6. Per l'assegnazione del responsabile amministrativo si
valuta:
a) la professionalità acquisita e documentata dal
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) con un
minimo di tre anni di servizio presso il distretto
scolastico;
b) la continuità di servizio presso il distretto
scolastico;
c) l'idoneità acquisita con pubblico concorso per
l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo o
acquisibile con un esame consistente in un colloquio riservato
al personale ATA già operante nei distretti.
7. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma
6 è confermato nei distretti scolastici il personale già
utilizzato.
Art. 11.
(Determinazione dei distretti scolastici).
1. Nella determinazione dei distretti scolastici si tiene
conto dei seguenti criteri:
a) il distretto scolastico deve normalmente
corrispondere ad un ambito subprovinciale di medie dimensioni,
omogeneamente ed originariamente definito come bacino di
utenza di servizi scolastici in cui, di regola, sia assicurata
la presenza di tutti gli ordini di scuola fino a quella di
secondo grado;
b) oltre che allo sviluppo demografico e
scolastico e all'espansione urbanistica si fa prevalente
riferimento alle caratteristiche geografiche, sociali,
economiche e culturali del comprensorio interessato, nonché
allo stato delle infrastrutture e dei trasporti;
c) la conterminazione dei distretti scolastici
avviene all'interno delle competenze territoriali di un
ufficio scolastico regionale. Tra distretti limitrofi di
diverse province, se insistono su comprensori delle medesime
caratteristiche, possono essere attivati programmi in comune.
In ogni caso deve essere evitato lo smembramento del
territorio comunale in distretti diversi, a meno che non
esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune
di più distretti.
Art. 12.
(Finalità dei distretti scolastici).
1. Il distretto scolastico opera, in un comprensorio
omogeneamente caratterizzato a livello interscolastico ed
infraistituzionale, quale osservatorio per l'esercizio del
diritto allo studio, per l'orientamento scolastico e
professionale e per la crescita culturale e civile della
comunità. Ha compiti di proposta, di coordinamento e di
verifica per l'offerta degli ordini scolastici e dei servizi
alla scuola; attiva programmi per la crescita della qualità
nella scuola, per l'apporto alle finalità della scuola di ogni
utile riferimento territoriale, per l'educazione permanente e
per la diffusione della cultura sul territorio. Il ruolo di
osservatorio è finalizzato al monitoraggio della domanda e dei
flussi scolastici, dell'osservanza dell'obbligo scolastico ed
all'analisi delle cause dell'abbandono, conoscenze
indispensabili per elaborare indirizzi utili alle comunità
locali per i piani al diritto allo studio e i criteri per la
realizzazione della scuola. Tale centro può inoltre servire
alle scuole del comprensorio per l'elaborazione di dati, per
l'offerta di informazioni e documentazioni, e per sostenere
l'innovazione e la multimedialità. Con tale mezzo sono
censite, divulgate e riscontrate le opportunità educative,
culturali, sportive e professionali che si attivano sul
territorio.
2. Con una conferenza annuale dei servizi il distretto
scolastico coordina:
a) il piano poliennale dell'offerta di scuole e
istituti e della razionalizzazione scolastica nel comprensorio
distrettuale, con un progetto di localizzazione e di
adeguamento delle strutture scolastiche pubbliche, medie e
superiori, da sostenere, per le rispettive competenze, con
accordi di programma tra comuni e di questi con
l'amministrazione provinciale. Il finanziamento di opere per
le scuole medie inferiori e superiori è condizionato
dall'esistenza di tale piano;
b) il programma annuale dei servizi e
dell'assistenza per garantire il diritto allo studio e
l'accesso e la frequenza scolastici;
c) la programmazione, con la regione, della
presenza e degli indirizzi delle attività di formazione e di
specializzazione professionale, dei corsi speciali per il
recupero socio-lavorativo dei giovani portatori di
handicap.
3. I distretti scolastici, con il supporto tecnico:
a) dell'azienda sanitaria locale promuovono
programmi di aggiornamento degli insegnanti per l'educazione
alla salute e alla prevenzione primaria;
b) delle competenze, anche universitarie, presenti
nel sistema scolastico e, se necessario, di qualificate
agenzie specializzate, promuovono, in accordo con la dirigenza
scolastica, e gestiscono i progetti di orientamento
scolastico, universitario e professionale;
c) della dirigenza scolastica promuovono e
gestiscono programmi di aggiornamento del personale
scolastico, progetti di ricerche-concorso di integrazione
scolastica per la conoscenza del territorio e delle culture
locali, per l'educazione civile e teatrale, per
l'incentivazione della lettura, per ogni altra attività
extracurricolare ritenuta utile, compatibile ed integrante
della normale attività di formazione scolastica;
d) dell'istituzione territoriale ritenuta
competente coordinano e promuovono iniziative per l'educazione
permanente, per l'aggiornamento professionale e per la
crescita culturale della comunità locale.
Art. 13.
(Organi del distretto).
1. L'organo di governo del distretto scolastico è il
consiglio scolastico distrettuale, espresso con elezione
diretta dalle tre componenti della scuola, ovvero famiglie,
studenti ed operatori scolastici, integrato dalle
rappresentanze sociali, e funzionalmente raccordato con le
istituzioni territoriali amministrative, scolastiche e
culturali. Esso è composto come segue:
a) da sei genitori di figli frequentanti le scuole
del distretto;
b) da sei studenti delle scuole medie di secondo
grado, di cui almeno uno di scuole non statali se
esistenti;
c) da sei insegnanti in servizio presso le scuole
del distretto di ogni ordine e grado, di cui almeno uno di
scuole non statali se esistenti;
d) da quattro rappresentanti del personale
direttivo in lista unica e con riserva di eletti per ogni
ordine di scuola del distretto, di cui uno rappresentante di
scuole non statali se esistenti;
e) da un rappresentante del personale ATA;
f) da due componenti designati dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui uno in
rappresentanza delle categorie economiche e l'altro in
rappresentanza delle organizzazioni sindacali, residenti nel
comprensorio del distretto.
2. Qualora nel distretto non esistano scuole non statali
cade la riserva dei posti previsti in loro rappresentanza ai
sensi del comma 1 ed anche tali seggi sono assegnati per
categorie alle liste concorrenti. Le liste, quando sono
presentate, devono contenere un numero di candidati doppio
rispetto ai seggi previsti.
3. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica
per un triennio.
4. Il consiglio scolastico distrettuale elegge nel proprio
ambito, con votazioni separate, un presidente ed un
vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Il presidente ed il vicepresidente sono coadiuvati da
una giunta esecutiva composta da altri quattro consiglieri
nominati dal consiglio scolastico distrettuale su proposta del
presidente.
6. Il consiglio scolastico distrettuale, su proposta del
presidente, può nominare commissioni di lavoro coordinate da
membri della giunta esecutiva.
7. I compiti di segreteria del consiglio scolastico
distrettuale e della giunta esecutiva sono svolti dal
responsabile amministrativo o, in sua assenza, da un
consigliere nominato dal presidente.
Art. 14.
(Funzioni degli organi del distretto).
1. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale
rappresenta il distretto ad ogni livello; convoca e presiede
il consiglio e la giunta esecutiva; convoca e presiede la
conferenza di servizi, attiva ogni altro incontro utile alle
finalità del distretto; mantiene i rapporti con
l'amministrazione scolastica e, per i problemi di competenza,
con gli enti e le istituzioni territoriali. I presidenti dei
consigli scolastici distrettuali possono riunirsi per
esaminare i problemi di comune interesse. In caso di assenza
del presidente il vicepresidente lo sostituisce a tutti gli
effetti. La giunta esecutiva prepara il lavoro del consiglio,
fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere
consiliari.
2. Per deliberare sulle competenze attribuite ai distretti
il consiglio scolastico distrettuale si riunisce almeno ogni
tre mesi. Si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il consiglio scolastico distrettuale entro il mese di
luglio di ogni anno elabora ed approva, con riferimento alle
proprie competenze, nel quadro di eventuali direttive generali
emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, tenuto conto delle indicazioni della conferenza di
servizi e di quanto concordato consultando la dirigenza
scolastica e le istituzioni culturali territoriali, il
programma annuale di attività.
4. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere
ogni qualvolta ne sia richiesto dal dirigente dell'ufficio
scolastico regionale, dalla regione o dagli enti locali. Tale
parere è obbligatorio quando si tratta di interventi attinenti
al programma scolastico ma in esso non previsti.
5. Il consiglio scolastico distrettuale svolge i compiti
di assistenza scolastica che gli sono affidati o delegati
dalla regione, che devono essere rivolti al coordinamento ed
all'integrazione delle attività assistenziali svolte nel
distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della
piena attuazione del diritto allo studio.
6. Il consiglio scolastico distrettuale predispone
annualmente una relazione sulla attività svolta e sui
risultati raggiunti e la invia al dirigente dell'ufficio
scolastico regionale.
7. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il
regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto
consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari.
8. Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età
non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 7,
riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché
l'impiego dei mezzi finanziari.
Art. 15.
(Conferenza di servizi).
1. Prima dell'approvazione da parte del consiglio
scolastico distrettuale del programma annuale, il presidente
del distretto scolastico convoca la conferenza annuale di
servizi cui partecipano il dirigente dell'ufficio scolastico
regionale o un suo delegato, l'assessore regionale competente
o un suo delegato, l'assessore provinciale competente o un suo
delegato, i dirigenti delle scuole del distretto, i sindaci
dei comuni del distretto o i loro delegati, i presidenti o i
loro delegati delle comunità montane laddove sono ricomprese
in tutto o in parte nel distretto, i presidenti degli altri
organi collegiali delle scuole e delle istituzioni culturali
esistenti nel distretto o l'amministratore o un suo delegato
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. La conferenza di servizi può riunirsi anche su
richiesta della regione, della provincia, del dirigente
dell'ufficio scolastico regionale o di un comune del distretto
scolastico.
Capo III
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
E DI RESPONSABILITA'
A LIVELLO NAZIONALE
Art. 16.
(Consiglio nazionale
della pubblica istruzione).
1. E' istituito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, che svolge le seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni
dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica
sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei
relativi servizi;
b) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su
proposte o disegni di legge e, in genere, sulla materia
legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
c) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di
promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio,
sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e
direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e
grado, e del personale docente di ruolo della scuola
secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi
del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla
restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo
nei casi di incapacità o di persistente insufficiente
rendimento attinente alla funzione direttiva;
d) esprime pareri obbligatori in ordine alle
disposizioni di competenza del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca in materia di concorsi,
valutazione dei titoli e ripartizione dei posti;
e) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito
dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.
Art. 17.
(Composizione del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione).
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è
composto da cinquanta membri, secondo le proporzioni indicate
al comma 2.
2. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione:
a) trenta rappresentanti del personale docente di
ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e
grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in
servizio nelle predette scuole, così ripartiti: tre per la
scuola materna, otto per la scuola elementare, otto per la
scuola media, otto per la scuola secondaria superiore, due per
le scuole di istruzione artistica, uno per le scuole statali
italiane all'estero;
b) tre rappresentanti del personale docente delle
scuole non statali, designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici,
eletti dal corrispondente personale di ruolo;
d) quattro rappresentanti dei presidi, di cui uno
di scuola media, due di istituto di istruzione secondaria
superiore, ed uno di scuole di istruzione artistica, eletti
dal corrispondente personale di ruolo;
e) un rappresentante dei direttori didattici
eletti dal corrispondente personale di ruolo;
f) un rappresentante del personale dirigente delle
scuole non statali, designato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
g) tre rappresentanti del personale ATA di ruolo e
non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale
corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h) due rappresentanti del mondo dell'economia e
del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;
i) due rappresentanti del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione
scolastica periferica, appartenenti all'area C, eletti dal
personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) un rappresentante del Consiglio universitario
nazionale, eletto nel suo seno.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è
integrato da un rappresentante della provincia autonoma di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei
decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n.
116, e 4 dicembre 1981, n. 761, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come
sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio
1996, n. 434, quando è chiamato ad esprimere il parere sul
progetto della provincia stessa di modifica dei programmi di
insegnamento e di esame.
4. Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale della
pubblica istruzione i membri del Parlamento. I membri del
Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il
Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni
trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo
dei suoi membri ne faccia richiesta.
5. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione dura
in carica tre anni.
Art. 18.
(Organi del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione).
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è
presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, un vicepresidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il
vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione elegge
altresì l'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza è costituito da sette
consiglieri eletti dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nel suo seno.
4. Al Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono
assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un dirigente
dell'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e tre funzionari dell'amministrazione dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di area C per le funzioni di
segretario degli organi previsti nel presente capo e per
sovrintendere ai servizi di segreteria.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è determinato, nei limiti
delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre
posizioni necessario per il funzionamento degli uffici del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Capo IV
STRUTTURE DI SUPPORTO ALL'AUTONOMIA DIDATTICA, DI RICERCA
ESVILUPPO
Art. 19.
(Istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la
valutazione).
1. Gli istituti regionali di ricerca educativa, l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e
l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa di cui al decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258, sono unificati nell'Istituto per la ricerca, la
documentazione educativa e la valutazione (IRDEV) e sono
riordinati per rispondere alle specifiche funzioni di servizio
e sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo
delle istituzioni scolastiche, in collegamento con le
università, il Consiglio nazionale delle ricerche ed altri
enti di ricerca di base, di informazione e documentazione,
nazionali e internazionali.
2. L'IRDEV si articola in centri regionali con funzione di
laboratori per la ricerca, lo sviluppo, l'aggiornamento e la
documentazione.
Art. 20.
(Finalità dell'IRDEV).
1. L'IRDEV ha il compito di:
a) condurre rilevazioni e studi sui bisogni
formativi e sulla produttività del servizio scolastico
nell'ambito del programma nazionale di valutazione; adottare
iniziative di ricerca ed interventi in materia didattica anche
in relazione alla specificità del territorio e in base alle
esigenze delle istituzioni scolastiche;
b) elaborare proposte e fornire sostegno tecnico
per i necessari processi di regolazione degli squilibri
formativi territoriali;
c) fornire un servizio di documentazione a
supporto delle attività delle istituzioni scolastiche ed
educative, tramite l'assistenza tecnica ed il coordinamento
delle attività dei centri per l'aggiornamento, la ricerca e la
documentazione di cui all'articolo 22, alle biblioteche e ai
servizi di documentazione delle scuole; favorire
l'utilizzazione dell'informazione attraverso l'accesso a
sistemi di documentazione nazionali ed internazionali;
d) sostenere l'autonomia didattica delle scuole
fornendo consulenza tecnica sui progetti di ricerca didattica
e di innovazione che coinvolgono una o più istituzioni
scolastiche;
e) favorire le opportunità di formazione in
servizio del personale in coerenza con le linee di indirizzo
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e sulla base delle richieste delle scuole; promuovere gli
opportuni collegamenti fra la ricerca scientifica a livello
universitario e la ricerca didattica della scuola; fornire
consulenza alle scuole per le autonome iniziative di
formazione in servizio.
Art. 21.
(Organi, finanziamenti e sedi dell'IRDEV).
1. L'IRDEV ha personalità giuridica di diritto pubblico
e autonomia amministrativa. E' sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. L'IRDEV si avvale di personale tecnico e amministrativo
tratti, rispettivamente, dai ruoli del personale della scuola
e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
3. Per lo svolgimento di specifici progetti di
documentazione, ricerca e aggiornamento e per le connesse
attività di supporto, il consiglio di amministrazione
dell'IRDEV può stipulare convenzioni e contratti di diritto
privato per avvalersi della collaborazione temporanea di
esperti e di organizzazioni specializzate anche straniere.
4. L'IRDEV gode di autonomia finanziaria e provvede al
finanziamento della propria attività tramite il contributo
ordinario del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e con i proventi derivanti dalle proprie
attività, servizi e produzioni scientifiche e culturali.
Art. 22.
(Centri regionali per l'aggiornamento, la ricerca e la
documentazione).
1. Sono istituiti, a livello regionale, centri per
l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione.
2. I centri regionali hanno funzioni di coordinamento, di
promozione e di supporto tecnico; svolgono funzioni operative
e di servizio e sono organizzati come laboratori aperti
opportunamente attrezzati per la formazione, la ricerca e
l'autoaggiornamento degli insegnanti.
3. I centri regionali, in particolare, hanno il compito
di:
a) assicurare un efficace servizio di informazione
e documentazione, anche in rete telematica, sulle esperienze
didattiche ed educative, nonché sulla letteratura
scientifico-pedagogica italiana e straniera;
b) fornire assistenza e supporto al servizio di
valutazione e alle iniziative delle scuole per le attività di
formazione e di aggiornamento;
c) fornire consulenza tecnica per la progettazione
e realizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione e di
riconversione rivolti a tutto il personale della scuola, sulla
base delle esigenze dei progetti delle istituzioni
scolastiche.
Art. 23.
(Funzionamento).
1. I centri di cui all'articolo 22 si avvalgono di
personale tecnico e amministrativo delle scuole ove hanno
sede, e di personale specializzato, reclutato tramite
formazione e selezione, temporaneamente distaccato
dall'insegnamento o dalla direzione per un periodo non
superiore a tre anni, non rinnovabili.
2. I centri sono diretti da un coordinatore designato
dagli stessi operatori.
3. La gestione del personale e l'amministrazione dei
centri è di competenza della scuola ove essi hanno sede.
Art. 24.
(Personale - Norme transitorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge il
presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 19,
nonché il personale ivi in servizio al termine del periodo
massimo di comando previsto dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge, possono
essere collocati fuori ruolo su loro richiesta e su delibera
del consiglio di amministrazione dell'IRDEV, adottata a
seguito di motivata valutazione del servizio prestato.
Art. 25.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti:
a) i criteri di individuazione della sede,
l'articolazione e l'organizzazione interna, le modalità di
funzionamento, le attribuzioni del direttore e del segretario,
la gestione amministrativa e il controllo di gestione
dell'IRDEV;
b) i criteri di individuazione delle scuole sede
dei centri, di cui all'articolo 22, nonché per
l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di formazione
e di selezione del personale specializzato.
Art. 26.
(Abrogazione di norme).
1. Gli articoli da 5 a 25, da 282 a 286 e da 296 a 301
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, e il decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.