XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 767




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con le seguenti finalità:

                a) lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, prevista dall'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

                b) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le agevolazioni ai genitori che lavorano, previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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