XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 767
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con le seguenti
finalità:
a) lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 per l'assunzione di personale docente di sostegno
nelle scuole secondarie di secondo grado, prevista
dall'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
b) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 per le agevolazioni ai genitori che lavorano,
previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.