XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 756
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La musica leggera italiana è riconosciuta come
patrimonio artistico e culturale della Nazione, tutelato ai
sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
2. In attuazione del princìpio di cui al comma 1, la
Repubblica promuove e sostiene l'educazione musicale nelle
scuole di ogni ordine e grado, al fine di favorire lo sviluppo
culturale e sociale della collettività.
Art. 2.
1. La musica leggera italiana, prodotta in Italia e
interpretata da artisti italiani, è tutelata secondo le norme
della presente legge.
2. Il Governo promuove la produzione e la diffusione della
musica leggera italiana, e ne cura il finanziamento nel
rispetto della creatività artistica e della libertà
organizzativa di forme e modalità di esecuzione.
Art. 3.
1. E' fatto divieto alle emittenti radiofoniche e
televisive di diffondere musica leggera non prodotta in Italia
e non interpretata da artisti italiani in misura superiore al
40 per cento di tutte le emissioni musicali su base
giornaliera.
2. Laddove vi sia apparizione in video di artisti
stranieri, a condizione che siano di chiara e riconosciuta
notorietà internazionale, il tetto massimo di cui al comma 1 è
ridotto al 20 per cento.
3. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo è attribuita all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che ha in materia gli stessi
poteri sanzionatori attribuitigli dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 78 - 1. E' considerato produttore
proprietario la persona fisica o giuridica che per prima
provvede alla realizzazione del supporto originale mediante la
diretta fissazione dei suoni e delle voci. Esso è proprietario
esclusivo della matrice originale e dell'apparecchio originale
analogo riproduttore di suoni o di voci; la sua qualifica è
convenzionalmente indicata con la sigla "PP".
2. E' considerato luogo della produzione quello nel
quale avviene la diretta registrazione originale".
Art. 5.
1. Entro i termini di protezione previsti dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, il produttore discografico è il legittimo
proprietario del supporto musicale realizzato ai sensi
dell'articolo 72 della citata legge n. 633 del 1941, e
successive modificazioni. Al produttore è dovuto un congruo
compenso per l'utilizzazione dei supporti da esso prodotti,
siano essi in commercio o fuori commercio, e comunque
utilizzati, sia a mezzo della radio, della televisione, a
prescindere dalla presenza o meno dell'interprete, o per
pubblica esecuzione, sia a mezzo di diffusione satellitare e
per mezzo di qualunque altra applicazione tecnologica.
2. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, è abrogato.
Art. 6.
1. Qualora il produttore originario del supporto musicale
ceda in totale vendita, conceda in licenza, in distribuzione o
in altra forma di sfruttamento commerciale, il supporto
originale prodotto, ad esso compete in ogni caso, a titolo di
tutela residuale indisponibile, il 50 per cento dei proventi
di cui all'articolo 5, con esclusione di quelli derivanti
dalla vendita dei supporti di ogni tipo messi in commercio per
uso privato.
Art. 7.
1. Chiunque indebitamente opera in violazione degli
articoli 5 e 6 della presente legge, è punito con le sanzioni
previste dagli articoli 171-ter e 171-quater della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
2. Sulle somme sottratte al produttore originario del
supporto musicale devono essere applicati interessi pari al
tasso legale vigente, nonché l'importo dovuto per
rivalutazione monetaria.
Art. 8.
1. Tutti i supporti musicali in commercio sono posti in
vendita ad esclusivo uso privato. Di tali supporti è vietata
pertanto l'utilizzazione per fini commerciali,
radiotelevisivi, per diffusione in pubblici esercizi di
intrattenimento o trasmissioni via satellite.
2. Nel caso di arbitraria utilizzazione dei supporti
musicali, si applicano le medesime sanzioni previste
all'articolo 7 ed in ogni caso tale utilizzazione è
considerata a scopo di pubblica diffusione e commerciale, ai
sensi dell'articolo 5.
Art. 9.
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali
è istituito un apposito fondo per il finanziamento e il
sostegno di tutte le attività tese alla promozione e
produzione della musica leggera italiana.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
gli altri Ministri competenti, nell'ambito delle finalità
della presente legge, determina l'entità dei contributi e le
eventuali agevolazioni fiscali, da destinare a:
a) pubblici locali di rappresentazione e
spettacolo, che organizzino intrattenimenti con interpreti dal
vivo esclusivamente italiani;
b) agenzie artistiche munite di regolare licenza,
che organizzino tour teatrali e spettacoli in genere,
esclusivamente con utilizzo di artisti e maestranze italiani.
A questo scopo i contributi possono essere stabiliti in
rapporto ai biglietti venduti in misura inversamente
proporzionale al costo del biglietto;
c) sale di registrazione, limitatamente alla
produzione di supporti musicali realizzati interamente con
interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente
italiani;
d) produttori fonografici di musica leggera, che
realizzino supporti musicali interamente prodotti in sale di
registrazione italiane e con impiego di interpreti, musicisti,
e personale tecnico esclusivamente italiani;
e) negozianti e rivenditori di dischi,
limitatamente alla messa in vendita di supporti di ogni tipo,
interamente prodotti e stampati in Italia;
f) fabbriche dell'industria fonomeccanica,
limitatamente ai prodotti stampati e duplicati esclusivamente
in Italia;
g) diritti di affissione inerenti a spettacoli e
concerti dal vivo di musica leggera, organizzati con utilizzo
di interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente
italiano.
Art. 10.
1. Lo Stato, attraverso gli enti locali, finanzia la
costruzione e il restauro di apposite strutture, sia al chiuso
che all'aperto, ove si possano svolgere spettacoli di musica
leggera. Tali siti devono essere concessi in uso gratuito a
tutte le organizzazioni che possano garantire lo svolgersi di
spettacoli di musica leggera a titolo gratuito o con biglietto
di ingresso a prezzo ridotto.
Art. 11.
1. Le regioni, le province, i comuni, i consorzi
turistici, le aziende di promozione turistica e gli altri enti
di promozione turistica, devono obbligatoriamente inserire, ai
sensi della presente legge, nei loro capitoli di spesa,
appositi finanziamenti per l'effettuazione di spettacoli di
musica leggera dal vivo con l'impiego di interpreti
professionisti, nel proprio territorio di competenza.
Art. 12.
1. A tutti gli organismi rappresentativi e alle
organizzazioni comunque patrocinate dallo Stato italiano con
proprie sedi all'estero con incarico di rappresentare la
cultura italiana, sono attribuiti compiti operativi per la
promozione e la diffusione della musica leggera italiana, in
special modo con spettacoli all'estero che prevedano
esibizioni dal vivo di artisti italiani.
Art. 13.
1. E' istituito, anche con la collaborazione della SIAE e
della Discoteca di Stato, il Pubblico registro discografico,
nel quale sono registrate la proprietà originaria dei supporti
musicali prodotti ed i dati dei rispettivi proprietari.
Art. 14.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
gli artisti interpreti e musicisti di musica leggera che non
abbiano rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dirette
dipendenze di orchestre, sono considerati lavoratori autonomi
e sono parificati ai liberi professionisti agli effetti del
regime fiscale e assicurativo.