XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 756




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La musica leggera italiana è riconosciuta come patrimonio artistico e culturale della Nazione, tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
        2. In attuazione del princìpio di cui al comma 1, la Repubblica promuove e sostiene l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di favorire lo sviluppo culturale e sociale della collettività.


Art. 2.

        1. La musica leggera italiana, prodotta in Italia e interpretata da artisti italiani, è tutelata secondo le norme della presente legge.
        2. Il Governo promuove la produzione e la diffusione della musica leggera italiana, e ne cura il finanziamento nel rispetto della creatività artistica e della libertà organizzativa di forme e modalità di esecuzione.


Art. 3.

        1. E' fatto divieto alle emittenti radiofoniche e televisive di diffondere musica leggera non prodotta in Italia e non interpretata da artisti italiani in misura superiore al 40 per cento di tutte le emissioni musicali su base giornaliera.
        2. Laddove vi sia apparizione in video di artisti stranieri, a condizione che siano di chiara e riconosciuta notorietà internazionale, il tetto massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20 per cento.
        3. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha in materia gli stessi poteri sanzionatori attribuitigli dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 4.

        1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "Art. 78 - 1. E' considerato produttore proprietario la persona fisica o giuridica che per prima provvede alla realizzazione del supporto originale mediante la diretta fissazione dei suoni e delle voci. Esso è proprietario esclusivo della matrice originale e dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci; la sua qualifica è convenzionalmente indicata con la sigla "PP".
            2. E' considerato luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale".


Art. 5.

        1. Entro i termini di protezione previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, il produttore discografico è il legittimo proprietario del supporto musicale realizzato ai sensi dell'articolo 72 della citata legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni. Al produttore è dovuto un congruo compenso per l'utilizzazione dei supporti da esso prodotti, siano essi in commercio o fuori commercio, e comunque utilizzati, sia a mezzo della radio, della televisione, a prescindere dalla presenza o meno dell'interprete, o per pubblica esecuzione, sia a mezzo di diffusione satellitare e per mezzo di qualunque altra applicazione tecnologica.
        2. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 6.

        1. Qualora il produttore originario del supporto musicale ceda in totale vendita, conceda in licenza, in distribuzione o in altra forma di sfruttamento commerciale, il supporto originale prodotto, ad esso compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale indisponibile, il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 5, con esclusione di quelli derivanti dalla vendita dei supporti di ogni tipo messi in commercio per uso privato.


Art. 7.

        1. Chiunque indebitamente opera in violazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, è punito con le sanzioni previste dagli articoli 171-ter e 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
        2. Sulle somme sottratte al produttore originario del supporto musicale devono essere applicati interessi pari al tasso legale vigente, nonché l'importo dovuto per rivalutazione monetaria.


Art. 8.

        1. Tutti i supporti musicali in commercio sono posti in vendita ad esclusivo uso privato. Di tali supporti è vietata pertanto l'utilizzazione per fini commerciali, radiotelevisivi, per diffusione in pubblici esercizi di intrattenimento o trasmissioni via satellite.
        2. Nel caso di arbitraria utilizzazione dei supporti musicali, si applicano le medesime sanzioni previste all'articolo 7 ed in ogni caso tale utilizzazione è considerata a scopo di pubblica diffusione e commerciale, ai sensi dell'articolo 5.


Art. 9.

        1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito fondo per il finanziamento e il sostegno di tutte le attività tese alla promozione e produzione della musica leggera italiana.
        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, nell'ambito delle finalità della presente legge, determina l'entità dei contributi e le eventuali agevolazioni fiscali, da destinare a:

                a) pubblici locali di rappresentazione e spettacolo, che organizzino intrattenimenti con interpreti dal vivo esclusivamente italiani;

                b) agenzie artistiche munite di regolare licenza, che organizzino tour teatrali e spettacoli in genere, esclusivamente con utilizzo di artisti e maestranze italiani. A questo scopo i contributi possono essere stabiliti in rapporto ai biglietti venduti in misura inversamente proporzionale al costo del biglietto;

                c) sale di registrazione, limitatamente alla produzione di supporti musicali realizzati interamente con interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

                d) produttori fonografici di musica leggera, che realizzino supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con impiego di interpreti, musicisti, e personale tecnico esclusivamente italiani;

                e) negozianti e rivenditori di dischi, limitatamente alla messa in vendita di supporti di ogni tipo, interamente prodotti e stampati in Italia;

                f) fabbriche dell'industria fonomeccanica, limitatamente ai prodotti stampati e duplicati esclusivamente in Italia;

                g) diritti di affissione inerenti a spettacoli e concerti dal vivo di musica leggera, organizzati con utilizzo di interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiano.


Art. 10.

        1. Lo Stato, attraverso gli enti locali, finanzia la costruzione e il restauro di apposite strutture, sia al chiuso che all'aperto, ove si possano svolgere spettacoli di musica leggera. Tali siti devono essere concessi in uso gratuito a tutte le organizzazioni che possano garantire lo svolgersi di spettacoli di musica leggera a titolo gratuito o con biglietto di ingresso a prezzo ridotto.


Art. 11.

        1. Le regioni, le province, i comuni, i consorzi turistici, le aziende di promozione turistica e gli altri enti di promozione turistica, devono obbligatoriamente inserire, ai sensi della presente legge, nei loro capitoli di spesa, appositi finanziamenti per l'effettuazione di spettacoli di musica leggera dal vivo con l'impiego di interpreti professionisti, nel proprio territorio di competenza.


Art. 12.

        1. A tutti gli organismi rappresentativi e alle organizzazioni comunque patrocinate dallo Stato italiano con proprie sedi all'estero con incarico di rappresentare la cultura italiana, sono attribuiti compiti operativi per la promozione e la diffusione della musica leggera italiana, in special modo con spettacoli all'estero che prevedano esibizioni dal vivo di artisti italiani.


Art. 13.

        1. E' istituito, anche con la collaborazione della SIAE e della Discoteca di Stato, il Pubblico registro discografico, nel quale sono registrate la proprietà originaria dei supporti musicali prodotti ed i dati dei rispettivi proprietari.


Art. 14.

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli artisti interpreti e musicisti di musica leggera che non abbiano rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dirette dipendenze di orchestre, sono considerati lavoratori autonomi e sono parificati ai liberi professionisti agli effetti del regime fiscale e assicurativo.



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