XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 753
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I consorzi per le aree di sviluppo industriale, ai
sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 36 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono
enti pubblici economici e agli stessi si applica la normativa
in materia di società per azioni di cui agli articoli da 2325
a 2461 del codice civile.
2. I consorzi per le aree di sviluppo industriale già
costituiti nelle regioni ai sensi del testo unico sugli
interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni, assumono la denominazione di "consorzi di
sviluppo industriale".
3. Ai consorzi di cui al comma 2, che hanno durata
illimitata, partecipano gli enti già consorziati e possono
aderire, oltre agli enti locali, le finanziarie regionali e
nazionali, gli enti pubblici economici e non, anche non
operanti nel territorio regionale, nonché le associazioni
imprenditoriali di categoria e dei lavoratori, gli istituti di
credito, le società di servizi e gli enti di ricerca.
Art. 2.
1. I consorzi di sviluppo industriale concorrono alla
formazione della programmazione regionale e promuovono ed
attuano le condizioni per la creazione e lo sviluppo di
attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi;
realizzano e gestiscono infrastrutture per l'industria, centri
commerciali, servizi reali alle imprese, iniziative per
l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori,
dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori e
lavoratori; provvedono all'acquisto, all'assegnazione di aree
ed immobili necessari per insediamenti industriali,
commerciali e di servizi e per la realizzazione delle
infrastrutture; promuovono la costituzione, nel rispetto delle
norme del codice civile, di società alle quali devono
partecipare con la maggioranza del capitale ed a cui affidare
la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere,
infrastrutture e servizi.
Art. 3.
1. Per le attività ed i compiti di cui all'articolo 2, i
consorzi di sviluppo industriale dispongono:
a) dei contributi annuali erogati dagli enti
partecipanti, nell'entità e nei modi stabiliti dai rispettivi
statuti;
b) del contributo ordinario annuale da parte della
regione per le spese relative all'organizzazione e
all'attività dei consorzi sulla base dei piani economici e
finanziari, redatti annualmente dal consorzio e approvati
dalla regione stessa;
c) dei fondi straordinari concessi dalla regione
per la progettazione, la realizzazione, gestione e
manutenzione di opere e servizi;
d) dei fondi erogati dalla Unione europea, dallo
Stato, dalle regioni e dagli enti locali destinati sia alla
progettazione, alla realizzazione, gestione e manutenzione di
infrastrutture, di centri e servizi commerciali e di servizi
sociali, sia all'acquisizione di terreni occorrenti per gli
insediamenti e per le infrastrutture;
e) dei contributi e finanziamenti concessi da
istituti di credito, anche a medio termine, per il ripiano del
bilancio;
f) di entrate proprie derivanti dalla gestione dei
servizi consortili e dalle rendite del patrimonio.
2. La erogazione del contributo ordinario regionale di cui
al comma 1, lettera b), avviene con la presentazione
annuale da parte della giunta regionale del piano economico e
finanziario previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237. Il contributo non è corrisposto
nel caso in cui dal bilancio del consorzio risulti un utile di
esercizio.
Art. 4.
1. Sulla base del bilancio, che deve essere formulato
secondo le norme del codice civile che disciplinano il
bilancio delle società per azioni, i consorzi di sviluppo
industriale possono contrarre mutui, garantiti dalla regione,
per l'acquisizione dei suoli da conferire, a titolo oneroso,
alle imprese industriali o commerciali che ne fanno richiesta
e per la realizzazione di opere infrastrutturali e di
servizio, sulla base dei progetti approvati dalla giunta
regionale ed alle condizioni da essa stabilite.
2. Nell'esercizio della loro attività i consorzi devono
attenersi ai criteri di una corretta gestione economica e
finanziaria perseguendo, estinti i debiti, l'equilibrio tra i
costi globalmente derivanti dalla loro attività, ivi comprese
le spese per il personale, di programmazione e di acquisizione
delle aree.
Art. 5.
1. Per l'attuazione delle loro finalità, i consorzi di
sviluppo industriale provvedono alla formazione del piano
regolatore edilizio industriale delle zone di competenza ai
sensi dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni.
2. I piani di cui al comma 1 sono pubblicati presso l'albo
pretorio di ciascun comune interessato per un periodo di
trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, entro il quale
ogni soggetto interessato può presentare osservazioni.
3. La proposta di piano regolatore territoriale
industriale è inviata dal consorzio di sviluppo industriale
alla regione, la quale, in applicazione dei princìpi previsti
dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, assicura alla proposta la massima pubblicità e fissa
un termine non inferiore a un mese entro il quale chiunque può
formulare al presidente della giunta regionale le proprie
osservazioni. Entro i successivi due mesi, la giunta
regionale, tenendo conto delle osservazioni pervenute, procede
all'approvazione del piano.
4. Dell'approvazione del piano ai sensi del comma 3 è data
notizia mediante pubblicazione di un estratto nel
Bollettino Ufficiale della regione.
5. Nella redazione dei piani regolatori generali comunali
tutti i comuni aderenti a ciascun consorzio di sviluppo
industriale sono tenuti a rispettare i piani regolatori dei
consorzi.
6. I vincoli di destinazione dei terreni previsti dai
piani regolatori industriali dei consorzi di sviluppo
industriale hanno validità un quinquennio a decorrere dal
provvedimento di approvazione, ed i terreni non possono essere
vincolati nuovamente.
7. Per le costruzioni ricadenti nei piani regolatori
industriali dei consorzi di sviluppo industriale è esclusa la
corresponsione ai comuni aderenti dei contributi per le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla
legislazione vigente in materia.
Art. 6.
1. Sono organi dei consorzi di sviluppo industriale:
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale.
2. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti
partecipanti al consorzio.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero
di membri dispari, variabile da tre a sette, ed è nominato
dall'assemblea che sceglie, tra i propri membri, il
presidente, che ha la rappresentanza legale del consorzio.
4. Al consiglio di amministrazione spettano la redazione
dello statuto del consorzio e del bilancio d'esercizio,
l'amministrazione, nonché la nomina del collegio sindacale,
nel rispetto degli articoli 2380 e seguenti del codice
civile.
5. Il collegio sindacale è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti, ai sensi degli articoli 2397 e
seguenti del codice civile.
6. Il presidente della giunta regionale, su conforme
parere della giunta stessa, nomina, in caso di gravi
inadempienze o di mancato funzionamento degli organi
statutari, un commissario straordinario per la gestione
provvisoria dei consorzi di sviluppo industriale.
7. La durata in carica dei componenti degli organi sociali
dei consorzi è stabilita in quattro anni.
Art. 7.
1. I consorzi per le aree di sviluppo industriale
provvedono ad adeguare i propri statuti alle disposizioni
della presente legge, mediante l'approvazione delle modifiche
da parte della rispettiva assemblea, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 1,
provvede la giunta regionale, mediante la nomina di un
commissario ad acta che deve provvedere alla nomina
degli organi del consorzio di sviluppo industriale ai sensi
degli articoli 2363 e seguenti del codice civile.