XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 749
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ordine dei docenti ed esame di Stato).
1. E' istituito l'ordine dei docenti, di seguito
denominato "ordine", che assicura l'autogoverno e
l'autodisciplina dei docenti al fine di garantire la libertà e
l'autonomia dell'attività di insegnamento nonché il rispetto
della deontologia professionale.
2. L'ordine cura, attraverso i consigli regionali di cui
al comma 6, la tenuta dell'albo dei docenti, di seguito
denominato "albo", diviso in diversi elenchi in base alle
materie di insegnamento.
3. Possono iscriversi all'albo i laureati che, dopo aver
svolto un corso di studi universitario, finalizzato
all'esercizio dell'attività di insegnamento, nonché aver
sostenuto un periodo di tirocinio di sei mesi presso una
scuola pubblica, hanno superato un apposito esame di Stato.
Tale esame, che ha valore abilitante, deve svolgersi a livello
regionale e con cadenza tassativamente biennale.
4. Le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame
di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 10.
5. L'iscrizione all'albo comporta l'acquisizione della
qualifica di docente nonché del titolo di insegnante ed è
incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato
diversa da quella di insegnamento.
6. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo ed alla
disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna
regione, da un consiglio regionale dell'ordine secondo le
disposizioni della presente legge e del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 10.
7. Sia gli ordini regionali sia l'ordine nazionale,
ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone
giuridiche di diritto pubblico.
8. Possono esercitare attività di insegnamento nelle
scuole pubbliche e private solo gli iscritti all'albo.
Art. 2.
(Assunzioni a tempo indeterminato
nelle scuole pubbliche).
1. Le assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole
pubbliche avvengono a mezzo di procedure concorsuali aperte,
per le rispettive classi di concorso, ai docenti iscritti
all'albo.
Art. 3.
(Consigli regionali dell'ordine).
1. I consigli regionali dell'ordine dei docenti sono
composti da docenti che hanno almeno tre anni di anzianità di
iscrizione all'albo.
2. I consigli di cui al comma 1 sono eletti dai docenti
iscritti all'albo in regola con il pagamento dei contributi
dovuti all'ordine.
3. Il numero dei consiglieri e le modalità della loro
elezione sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 10.
4. Ciascun consiglio regionale dell'ordine elegge nel
proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario,
un tesoriere ed un collegio dei revisori dei conti composto da
tre membri.
5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 10
disciplina, altresì, la ripartizione delle competenze tra il
Consiglio e gli altri organi dell'ordine regionale.
6. I componenti i consigli regionali dell'ordine restano
in carica tre anni e possono ricoprire non più di due
mandati.
Art. 4.
(Consiglio nazionale dell'ordine).
1. E' istituito, con sede presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Consiglio
nazionale dell'ordine dei docenti.
2. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei
consigli regionali dell'ordine ed elegge nel proprio seno un
presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere,
che restano in carica due anni e possono ricoprire non più di
due mandati.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 10
provvede alla ripartizione delle competenze tra il Consiglio e
gli altri organi dell'ordine nazionale.
Art. 5.
(Riunioni dei consigli regionali e
del Consiglio nazionale).
1. Le modalità di riunione e di deliberazione del
Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'ordine sono
disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
10.
Art. 6.
(Competenze del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, esercita l'alta vigilanza sui consigli regionali e
sul Consiglio nazionale dell'ordine. Egli può, con decreto
motivato, sentito il parere del Consiglio di Stato, sciogliere
un consiglio regionale o il Consiglio nazionale, qualora non
siano in grado di funzionare regolarmente o abbiano compiuto
gravi violazioni di legge. Con lo stesso decreto il Ministro
nomina, scegliendolo fra i docenti iscritti all'albo, un
commissario straordinario al quale sono affidate le funzioni
fino alla formazione del nuovo consiglio, regionale o
nazionale.
Art. 7.
(Iscrizione all'albo).
1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui
all'articolo 1 possono chiedere l'iscrizione all'albo.
2. L'iscrizione all'albo deve essere disposta dal
consiglio regionale dell'ordine entro venti giorni dalla
richiesta.
3. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione
all'albo, nei casi di insussistenza del requisito di cui al
comma 1, ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 8,
deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato,
nel termine di dieci giorni dalla deliberazione.
4. E' consentita la contemporanea iscrizione in più
elenchi dello stesso albo.
5. E' vietata la contemporanea iscrizione a più di un
albo.
6. L'iscrizione deve essere effettuata presso il consiglio
regionale della regione nel cui territorio si svolge o si
intende svolgere l'attività di insegnamento.
7. Il docente, nel caso in cui trasferisca la sua attività
di insegnamento in una regione diversa da quella presso il cui
albo è iscritto deve, entro tre mesi, iscriversi presso l'albo
della sua regione nel cui territorio presta servizio.
8. La residenza non rileva ai fini dell'iscrizione
all'albo.
Art. 8.
(Cancellazione e radiazione dall'albo).
1. Il consiglio regionale dell'ordine delibera d'ufficio
la cancellazione dall'albo in caso di perdita dei requisiti
previsti per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 7.
2. E' radiato dall'albo il docente che ha riportato
condanne penali cui consegue l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
3. Nel caso di condanna cui consegua l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto all'albo è sospeso
di diritto durante il periodo dell'interdizione. Ove sia
emesso provvedimento di custodia cautelare, gli effetti
dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del
provvedimento.
4. Nel caso la sospensione di cui al comma 3 si protagga
per oltre cinque anni il consiglio regionale competente,
sentito l'interessato, provvede alla sua radiazione
dall'albo.
Art. 9.
(Procedimento disciplinare).
1. Gli organi competenti a svolgere il procedimento
disciplinare sono definiti dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 10.
2. Il regolamento di cui all'articolo 10 stabilisce,
altresì, le cause e le modalità di sottoposizione degli
iscritti a procedimento disciplinare, nonché le relative
sanzioni irrogabili, compresa la radiazione dall'albo.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Art. 11.
(Disposizione transitoria).
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, svolgono o hanno svolto attività di
insegnamento nelle scuole pubbliche o private parificate, e
non sono già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento,
possono accedere a speciali corsi abilitanti da disciplinare
nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.