XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 744
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I nuclei familiari in cui uno solo dei coniugi produce
reddito destinato ad entrambi hanno titolo al rimborso del 50
per cento dell'importo lordo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, trattenuta su stipendi e pensioni dall'ente o
dagli uffici erogatori.
Art. 2.
1. Il rimborso di cui all'articolo 1 è concesso previa
domanda da parte degli interessati, da inviare agli uffici o
agli enti che hanno operato la trattenuta dell'imposta di cui
al medesimo articolo 1, entro e non oltre due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano con
obbligo da parte dell'ufficio o dell'ente ricevente di
rilasciare apposita attestazione di avvenuta presentazione.
Art. 3.
1. Il sistema di tassazione delle famiglie monoreddito di
cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2001.
La regolarizzazione della quota di cui al medesimo articolo 1
è computata a decorrere dal 1^ gennaio 2001.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.