XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 741
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'ordine dei "Cavalieri della patria", di
seguito denominato "Ordine".
2. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
3. L'ordine è retto da un consiglio composto da ufficiali
generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado
di generale di corpo d'armata che lo presiede, e dai
presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci,
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
4. I componenti del consiglio dell'Ordine sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa.
5. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce
metallica e da un nastrino, aventi caratteristiche stabilite
con decreto del Ministro della difesa.
6. L'onorificenza di Cavaliere della patria è concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, ai combattenti della seconda guerra
mondiale e della guerra di liberazione che siano stati
decorati dalla croce al merito di guerra.
7. L'onorificenza è, altresì, conferita ai feriti, ai
mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra che
fruiscano di una categoria pensionistica tabellare di guerra,
nonché ai congiunti dei caduti.