XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 736
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme generali).
1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento
come principio fondamentale della autonomia degli individui
rispetto alle proprie scelte e alla propria vita.
2. La Repubblica riconosce, altresì, il valore e il
carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione
e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da
istituzioni e associazioni private che abbiano personalità
giuridica, che corrispondano agli ordinamenti generali e alle
finalità nazionali della istruzione e della educazione e siano
coerenti con la domanda formativa.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona
di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico-educativo,
lo Stato promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al
pieno godimento di tale diritto.
4. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e
dell'educazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al
comma 2, si esplica secondo i princìpi di cui all'articolo 33
della Costituzione.
Art. 2.
(Diritti comuni - Norme di attuazione).
1. Possono chiedere la parità, e sono denominate scuole
paritarie, le istituzioni gestite da soggetti pubblici o
privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto
redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro pubblico
ufficiale dal quale emergano fini ed ordinamento coerenti con
gli obiettivi generali del servizio pubblico dell'istruzione e
della educazione.
2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere il
riconoscimento di parità, devono altresì impegnarsi a:
a) applicare gli orientamenti programmatici e le
norme generali stabiliti dalle leggi vigenti, fatte salve la
propria identità culturale e la propria autonomia
didattica;
b) conformare il numero massimo degli alunni per
classe a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le
scuole statali;
c) garantire il possesso del titolo legale da
parte degli alunni frequentanti le classi;
d) utilizzare personale in possesso dei requisiti
professionali richiesti dalle norme concernenti il
reclutamento del personale delle scuole statali, assicurando a
tale personale il trattamento giuridico ed economico previsto
dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;
e) adottare un apposito statuto che dichiari il
proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità,
l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della
scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a
quelli previsti nella corrispondente scuola statale;
f) uniformarsi alla normativa generale relativa
all'integrazione scolastica di alunni portatori di
handicap;
g) garantire l'idoneità dei locali all'uso
scolastico ed educativo secondo le disposizioni vigenti;
h) disporre di attrezzature, sussidi didattici,
materiali scientifici e strumenti di lavoro rispondenti al
tipo di scuola.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono emanate le norme di
attuazione del comma 2.
4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti
scolastici ed educativi che, ai sensi della presente legge,
rilasciano, nel corso della frequenza scolastica o a
conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale.
5. Le scuole non statali che non chiedono di fare parte
del sistema pubblico dell'istruzione conservano la
configurazione giuridica vigente prevista dagli articoli 331 e
336 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
6. La parità scolastica determina la piena validità a
tutti gli effetti degli esami sostenuti dagli alunni interni
ai sensi delle disposizioni vigenti per le scuole statali.
7. E' riconosciuta la piena equipollenza della carriera
scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria
rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso
ordine e grado.
Art. 3.
(Procedure per la parità).
1. La domanda di parità deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o
dal rappresentante designato dai soci per le associazioni non
riconosciute.
2. La domanda di cui al comma 1 è diretta al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve essere
inoltrata tramite il competente dirigente dell'ufficio
scolastico regionale che, verificata l'esistenza delle
condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al
Ministro allegando un parere sull'accoglimento, espresso anche
in relazione al fabbisogno scolastico previsto dalla
programmazione locale.
3. Il soggetto che chiede la parità deve documentare
l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
4. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico
successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata
purché l'intera documentazione sia trasmessa entro due mesi
dalla fine dell'anno scolastico in corso.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, entro due mesi dal ricevimento della domanda e del
parere di cui al comma 2, emana il decreto di riconoscimento
della parità, ovvero nega tale riconoscimento con decisione
motivata.
Art. 4.
(Esami di idoneità).
1. Coloro che, da esterni, aspirano ad iscriversi in una
scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità ai
sensi di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per le
scuole statali.
2. L'istituzione scolastico-educativa paritaria ha facoltà
di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla
ricettività della scuola, vincolando il candidato alla
frequenza per un periodo non superiore ai due successivi anni
scolastici.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del
presente articolo, a tutela dei diritti di libera
organizzazione interna dell'istituzione e di quelli delle
famiglie e degli studenti. Nel decreto sono altresì precisati
i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito ai
sensi del comma 2.
4. L'idoneità conseguita presso le istituzioni
scolastico-educative paritarie costituisce comunque titolo
valido per i successivi esami.
Art. 5.
(Frequenza scolastica).
1. La frequenza scolastica nelle istituzioni
scolastico-educative paritarie è obbligatoria ed è regolata
dalle disposizioni vigenti per le scuole statali.
2. E' in facoltà dell'istituzione scolastico-educativa
paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che
incorrano in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto
un comportamento contrario alle finalità indicate dallo
statuto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).
Art. 6.
(Elenchi provinciali ed albo nazionale
delle scuole).
1. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti
gli elenchi provinciali delle scuole paritarie.
2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale iscrive
negli elenchi di cui al comma 1 l'istituzione scolastica
subito dopo la data di emanazione del decreto di
riconoscimento da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
3. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca è istituito l'albo nazionale delle istituzioni
scolastico-educative paritarie iscritte negli elenchi tenuti
presso gli uffici scolastici regionali.
5. L'iscrizione dell'istituzione scolastico-educativa
nell'albo nazionale di cui al comma 4 è effettuata subito dopo
la data di emanazione del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
riconoscimento della parità.
6. L'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative
paritarie, con eventuali modifiche, è pubblicato, all'inizio
di ogni anno scolastico, nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 7.
(Vigilanza e trasparenza amministrativa del servizio
pubblico integrato).
1. Il gestore dell'istituzione scolastico-educativa, fatti
salvi i poteri di esclusiva spettanza del dirigente scolastico
e degli organi collegiali d'istituto, è titolare del governo
della scuola ed è responsabile personalmente di tutte le
decisioni che adotta.
2. Ciascuna istituzione scolastico-educativa istituisce
una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal
capo d'istituto e composta da quattro docenti di ruolo e da un
genitore e, nelle scuole secondarie superiori, da uno
studente.
3. La commissione di verifica e di valutazione di cui al
comma 2 ha il compito di procedere alla valutazione del
funzionamento della scuola e della attività educativa e
didattica e, in particolare, deve garantire:
a) la tutela del diritto dell'alunno ad una
prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle
proprie potenzialità;
b) la conformità dell'intervento formativo agli
obiettivi fissati dallo Stato;
c) gli standard minimi di produttività della
singola istituzione scolastico-educativa.
4. Gli studenti e i loro genitori, o chi ne fa le veci,
hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei
processi decisionali delle scuole riferiti sia agli aspetti
amministrativi che didattici con l'unico limite, ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della
salvaguardia della riservatezza di terzi; a tali soggetti è
garantita, altresì, la visione degli atti la cui conoscenza
sia necessaria a tutela dei loro diritti.
5. Per la vigilanza sul funzionamento, sugli scrutini e
sugli esami delle scuole paritarie si applicano le
disposizioni vigenti in materia per le corrispondenti scuole
statali.
Art. 8.
(Modifica della composizione del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, le rappresentanze all'interno del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono integrate,
al fine di assicurare la effettiva presenza paritaria di tutte
le componenti comunque interessate al sistema scolastico
nazionale integrato, prevedendo anche la partecipazione delle
associazioni dei genitori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
Art. 9.
(Sistema di finanziamento).
1. E' riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero
ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, il
diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed
educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri
figli
2. Le scuole paritarie ricevono annualmente un contributo
statale, denominato "buono scuola", erogato in ragione del
costo unitario per alunno iscritto alla scuola, determinato
statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun
ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per
l'anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti
ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico
conclusosi il 31 agosto dell'anno precedente, aumentato del
tasso programmato di inflazione.
3. L'ammontare del "buono scuola" è stabilito annualmente
entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.
4. L'erogazione del "buono scuola" è subordinata alla
effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono
iscritti.
5. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie,
di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli
alunni stessi, sono accreditate presso le singole scuole entro
e non oltre il 30 dicembre di ogni anno.
6. L'iscrizione degli alunni presso le istituzioni
scolastico-educative paritarie è soggetta all'applicazione
delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una
quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento
statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione
scolastica.
7. Per gli alunni meritevoli che abbiano riportato allo
scrutinio finale la votazione di otto decimi in tutte le
materie, l'ammontare del "buono scuola" è aumentato fino alla
completa copertura dell'intera retta scolastica. Analoga
procedura è attuata per gli alunni portatori di
handicap.
8. Le donazioni e i lasciti destinati alle istituzioni
scolastico-educative del sistema pubblico integrato, purché
debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono
deducibili dal reddito complessivo ai sensi degli articoli 10
e 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
9. Le scuole paritarie, entro il mese di novembre di ogni
anno, devono pubblicare il bilancio preventivo dell'anno
scolastico in corso e consuntivo dell'anno scolastico
precedente, debitamente approvati dagli organi collegiali
d'istituto competenti. Tali bilanci sono predisposti sulla
base dello schema unificato previsto dal regolamento di cui
all'articolo 11.
Art. 10.
(Detrazioni fiscali).
1. Al fine di garantire a tutte le famiglie degli alunni,
in età scolare e prescolare, delle scuole statali e delle
scuole paritarie la integrale copertura dei costi sostenuti
per l'acquisto di libri di testo, dei sussidi didattici di uso
personale e per tutte le altre spese scolastiche, i relativi
oneri, purché debitamente documentati e non coperti da altri
interventi, costituiscono credito d'imposta da utilizzare
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 11.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è emanato il regolamento di
attuazione della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 12.
(Gradualità dell'intervento finanziario
statale).
1. L'intervento statale di cui all'articolo 9 è attuato in
modo graduale ed è determinato in misura pari al:
a) 50 per cento del costo per alunno della scuola
statale per il primo anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) 60 per cento per il secondo anno;
c) 80 per cento per il terzo anno;
d) 90 per cento per il quarto anno;
e) 100 per cento per il quinto anno.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Le istituzioni scolastico-educative pareggiate e
legalmente riconosciute, funzionanti alla data di entrata in
vigore della presente legge, assumono la denominazione di
scuole paritarie qualora rispondano alle condizioni previste
dalla medesima.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 11, tutte le scuole di cui al
comma 1 sono sottoposte ad ispezione al fine di accertare che
ognuna abbia regolarizzato le condizioni tecniche, igieniche e
di sicurezza previste dalla presente legge e dal relativo
regolamento di attuazione.
3. Nella more attesa della totale e definitiva attuazione
della presente legge, le convenzioni in atto, che prevedono
oneri a carico dei comuni a favore di scuole materne non
statali, conservano la loro efficacia nei limiti degli
interventi diversi ed eccedenti i contributi di cui
all'articolo 9.
4. Le convenzioni in atto tra il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le scuole
parificate conservano la loro efficacia, nei limiti degli
interventi eccedenti il contributo di cui all'articolo 9.