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1. Il comma 1
dell'articolo 444 del codice
di procedura penale è
sostituito dai seguenti: |
1. All'articolo 444
del codice di procedura
penale sono apportate le
seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: |
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"1. L'imputato e il
pubblico ministero possono
chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie
e nella misura indicata, di
una sanzione sostitutiva o di
una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo,
ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto
delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera
cinque anni. |
"1. L'imputato e il
pubblico ministero possono
chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie
e nella misura indicata, di
una sanzione sostitutiva o di
una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo,
ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto
delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera
cinque anni soli o
congiunti a pena
pecuniaria. |
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1-bis. Per i
delitti di cui all'articolo
51, commi 3-bis e
3-quater, nonché nei
confronti di delinquenti
abituali, professionali e per
tendenza, nonché di recidivi
ai sensi dell'articolo 99,
quarto comma, del codice
penale, in caso di pena
detentiva superiore a due
anni, l'applicazione della
pena ai sensi del comma 1 è
subordinata al fatto che non
permangano conseguenze
dannose o pericolose del
reato eliminabili da parte
dell'imputato". |
1-bis. Sono
esclusi dall'applicazione del
comma 1 i procedimenti per
i delitti di cui all'articolo
51, commi 3-bis e
3-quater, nonché
quelli contro coloro che
siano stati dichiarati
delinquenti abituali,
professionali e per tendenza,
o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto
comma, del codice penale"; |
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b) dopo il comma
3, sono aggiunti i
seguenti: "3-bis. La parte nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dall'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al |
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decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive
modificazioni. Se accoglie la
richiesta, il giudice dispone
con separata ordinanza una
delle misure di cui al
periodo precedente e, qualora
disponga la misura
dell'affidamento in prova,
l'ordinanza contiene le
prescrizioni e le forme di
controllo previste
dall'articolo 47 della legge
26 luglio 1975, n.354, e
dall'articolo 94 del citato
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309. Dopo che la sentenza è
divenuta irrevocabile, la
sentenza stessa è trasmessa
dal pubblico ministero al
magistrato di sorveglianza,
nella cui giurisdizione la
misura deve avere corso, che
ne cura l'esecuzione. Anche
dopo che la sentenza è
divenuta irrevocabile si
osservano, per quanto non
diversamente stabilito, le
disposizioni della citata
legge n.354 del 1975 e
l'articolo 94 del citato
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Resta ferma la
competenza del tribunale di
sorveglianza in materia di
revoca dei benefici di cui al
presente comma. Se il giudice
ritiene che la misura non
possa essere concessa,
rigetta la richiesta. 3-ter. La decisione di rigetto di cui al comma 3-bis, non impedisce che l'istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile". |
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1. All'articolo 445 del
codice di procedura penale
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
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a) al comma 1,
dopo le parole: "La sentenza
prevista dall'articolo 444
comma 2," sono inserite le
seguenti: "quando la pena
irrogata non superi i due
anni di pena detentiva,"; |
a) il comma
1 è sostituito dai
seguenti: "1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non |
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comporta la condanna
al pagamento delle spese del
procedimento né
l'applicazione di pene
accessorie e di misure di
sicurezza, fatta eccezione
della confisca nei casi
previsti dall'articolo 240
del codice penale. Salve
diverse disposizioni di
legge, la sentenza è
equiparata a una pronuncia di
condanna. 1-bis. Salvo quanto previsto dagli articoli 651 e 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi"; |
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b) al comma 2,
dopo le parole: "Il reato è
estinto" sono inserite le
seguenti: ", ove sia stata
irrogata una pena detentiva
non superiore a due
anni,". |
b) al comma 2,
dopo le parole: "Il reato è
estinto" sono inserite le
seguenti: ", ove sia stata
irrogata una pena detentiva
non superiore a due anni
soli o congiunti a pena
pecuniaria,". |
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1. Al comma 1
dell'articolo 629 del codice
di procedura penale, dopo le
parole: "delle sentenze di
condanna" sono inserite le
seguenti: "o delle sentenze
emesse ai sensi dell'articolo
444, comma 2,". |
1. All'articolo
629 del codice di procedura
penale, dopo il comma 1
è aggiunto il
seguente: "1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche alle sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 444, comma 2, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 630". |
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1. All'articolo 651 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno". |
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1. Alla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma dell'articolo 53 è sostituito dal seguente: "Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente"; b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: " due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"; c) l'articolo 60 è abrogato. |
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| 1. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da | 2. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata |
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parte del pubblico
ministero o la richiesta sia
stata rigettata da parte del
giudice. |
tale richiesta, ma vi sia
stato il dissenso da parte
del pubblico ministero o la
richiesta sia stata rigettata
da parte del giudice, e
sempre che la nuova richiesta
non costituisca mera
riproposizione della
precedente. |
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2. Su richiesta
dell'imputato il dibattimento
è sospeso per un periodo non
inferiore a trenta giorni per
valutare l'opportunità della
richiesta e durante tale
periodo sono sospesi i
termini di prescrizione e di
custodia cautelare. |
3. Su richiesta
dell'imputato il dibattimento
è sospeso per un periodo non
inferiore a
quarantacinque giorni
per valutare l'opportunità
della richiesta e durante
tale periodo sono sospesi i
termini di prescrizione e di
custodia cautelare. 4. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive. |
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