XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 711




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche alla legge
21 dicembre 1999, n. 508).

        1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 6, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Ai fini della determinazione del fabbisogno organico è acquisito il parere del Consiglio nazionale di cui all'articolo 3";

            b) all'articolo 2, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

        "6-bis. Nei conservatori di musica e nell'Accademia nazionale di danza è istituita la cattedra di "maestro accompagnatore al pianoforte per il canto e la danza".
            6-ter. Con i regolamenti di cui al comma 7 sono definiti i criteri generali per l'insegnamento attinente alla cattedra di cui al comma 6-bis ed è stabilito il relativo programma.
            6-quater. Gli accompagnatori al pianoforte inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 6, i quali abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, assumono la titolarità delle cattedre di cui al comma 6-bis, previa valutazione di idoneità effettuata da una commissione giudicatrice sulla base dei titoli artistici e professionali posseduti. Le cattedre sono istituite in numero pari agli accompagnatori giudicati idonei e il corrispondente numero di posti di "accompagnatore al pianoforte" e di "pianista accompagnatore" è soppresso. Agli accompagnatori giudicati non idonei inquadrati nei ruoli ad esaurimento sono confermati il posto precedentemente assegnato e le funzioni anteriormente svolte. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 settembre 2002. Resta fermo quanto previsto dal comma 6";

            c) il comma 9 dell'articolo 2 è abrogato;

            d) all'articolo 7 la rubrica è sostituita dalla seguente: "Norme transitorie e finali" e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "1-bis. Per l'anno 2001 restano ferme le competenze delle province previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge. A decorrere dall'anno 2002 le risorse finanziarie destinate alle istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, determinate nella misura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            1-ter. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca amministra le istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, assumendo le competenze già attribuite in materia al Ministero della pubblica istruzione e applicando, ove compatibili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione in vigore compatibile concernente le medesime istituzioni";

            e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

        "Art. 8. - (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le competenze di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzare secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia e dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7".


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in lire 3.976 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione