XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 711
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge
21 dicembre 1999, n. 508).
1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 6, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: "Limitatamente alla copertura dei
posti in organico annualmente disponibili, a decorrere
dall'anno accademico 2001-2002, si fa ricorso alle graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali
di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato
articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei
posti in organico avviene nel rispetto delle procedure di
programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Ai fini
della determinazione del fabbisogno organico è acquisito il
parere del Consiglio nazionale di cui all'articolo 3";
b) all'articolo 2, dopo il comma 6, sono inseriti
i seguenti:
"6-bis. Nei conservatori di musica e nell'Accademia
nazionale di danza è istituita la cattedra di "maestro
accompagnatore al pianoforte per il canto e la danza".
6-ter. Con i regolamenti di cui al comma 7 sono
definiti i criteri generali per l'insegnamento attinente alla
cattedra di cui al comma 6-bis ed è stabilito il
relativo programma.
6-quater. Gli accompagnatori al pianoforte
inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 6, i quali
abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo,
assumono la titolarità delle cattedre di cui al comma
6-bis, previa valutazione di idoneità effettuata da una
commissione giudicatrice sulla base dei titoli artistici e
professionali posseduti. Le cattedre sono istituite in numero
pari agli accompagnatori giudicati idonei e il corrispondente
numero di posti di "accompagnatore al pianoforte" e di
"pianista accompagnatore" è soppresso. Agli accompagnatori
giudicati non idonei inquadrati nei ruoli ad esaurimento sono
confermati il posto precedentemente assegnato e le funzioni
anteriormente svolte. La composizione e le modalità di
funzionamento della commissione sono determinate con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
da emanare entro il 30 settembre 2002. Resta fermo quanto
previsto dal comma 6";
c) il comma 9 dell'articolo 2 è abrogato;
d) all'articolo 7 la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Norme transitorie e finali" e sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"1-bis. Per l'anno 2001 restano ferme le competenze
delle province previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio
1996, n. 23, e successive modificazioni, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge. A
decorrere dall'anno 2002 le risorse finanziarie destinate alle
istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge,
determinate nella misura prevista dal decreto del Ministro
delle finanze 26 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, sono iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca amministra le
istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge,
assumendo le competenze già attribuite in materia al Ministero
della pubblica istruzione e applicando, ove compatibili, le
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché ogni
altra disposizione in vigore compatibile concernente le
medesime istituzioni";
e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e
per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono delegate le competenze di cui alla presente legge
nei rispettivi territori, da realizzare secondo specifiche
norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai
rispettivi statuti di autonomia e dai regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 7".
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
comma 1, lettera b), valutato in lire 3.976 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.