XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 699
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Albo dei dottori naturalisti).
1. E' istituito l'albo professionale dei dottori
naturalisti, di seguito denominato "albo", al quale sono
obbligatoriamente iscritti coloro che intendono esercitare la
professione di dottore naturalista in proprio, con incarico o
con rapporto di impiego privato o pubblico in tutto il
territorio nazionale.
Art. 2.
(Competenze del dottore naturalista).
1. Rientrano tra le competenze del dottore naturalista:
a) la classificazione e la valutazione del ruolo
ecologico delle specie vegetali ed animali, nonché delle
caratteristiche geomineralogiche, geomorfologiche e
pedologiche degli ecosistemi naturali e antropizzati, sia
terrestri che d'acqua dolce o marini;
b) l'esecuzione di censimenti naturalistici del
territorio a fini di pianificazione e di progettazione con
redazione di carte della vegetazione, faunistiche,
pedologiche, dell'uso del suolo, della situazione agricola e
per le parti di competenza naturalistica anche antropologiche,
paleontologiche, micropaleontologiche;
c) la gestione, l'elaborazione e la restituzione
computerizzate di dati naturalistici; la realizzazione e la
riproduzione di modelli ecologici di analisi, previsione,
tutela e recupero ambientale;
d) le ricerche e le sintesi di autoecologia e
sinecologia;
e) le ricerche e le sintesi, con finalità di
qualificazione ambientale, nel campo della fitosociologia,
fitogeografia, geobotanica, zoogeografia ed anche, per la
parte di competenza naturalistica, di paleontologia,
climatologia, geografia fisica, geografia umana ed economica,
antropologia, paletnologia ed archeologia;
f) le valutazioni ecologiche in materia di
inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, dei monumenti,
di opere d'arte, di manufatti e paesaggistico; l'analisi
previsionale degli effetti prodotti da agenti inquinanti o
sospetti inquinanti, sugli ecosistemi e sulle comunità
viventi; l'esecuzione di analisi di qualificazione ambientale
mediante l'impiego di singole specie o di associazioni di
specie, vegetali o animali;
g) l'esecuzione di studi e mappature di livelli
equivalenti sonori, l'elaborazione dei dati previsionali
sull'impatto da rumore, lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il
collaudo e la verifica delle opere di bonifica dal rumore
mediante barriere verdi o miste;
h) gli studi, le valutazioni, le previsioni ed i
bilanci di impatto ambientale per gli aspetti di rilevanza
naturalistica per tutte le opere, i progetti ed i programmi
per i quali siano richiesti; lo studio e la raccolta di dati
per la realizzazione di carte e mappe di rischio
ambientale;
i) lo studio, la progettazione, la direzione,
la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la
verifica degli interventi di rinaturazione e di ingegneria
naturalistica ai fini della tutela, del consolidamento e del
ripristino dell'ambiente in genere e, per la parte di
competenza naturalistica, delle opere di tutela, ripristino e
sistemazione ambientale, idrografica, idrogeologica e
geomorfologica, per la conservazione del suolo e per la
prevenzione degli incendi boschivi;
l) lo studio, la progettazione e la redazione di
piani naturalistici dell'assetto territoriale ed urbanistico e
della relativa zonizzazione naturalistica, nonché di fruizione
di aree di interesse naturalistico;
m) lo studio, la progettazione, la stima, la
contabilità, il collaudo di tutti gli interventi naturalistici
inerenti la pianificazione, inclusi i piani di conservazione e
sviluppo e i piani particolareggiati, la realizzazione e
gestione di parchi e riserve naturali, oasi di protezione
faunistica, aree di rispetto ambientale, parchi fluviali,
lagunari, lacustri e marini;
n) lo studio, la progettazione, la direzione,
la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità, il
collaudo e la verifica delle opere di competenza naturalistica
di selezione, semina, messa a dimora e cura di essenze
vegetali; l'individuazione, la classificazione e la
catalogazione di erbe, arbusti e alberi presenti nell'area
considerata ai fini della realizzazione e della gestione di
parchi e giardini urbani e suburbani, aree verdi attrezzate,
orti e giardini botanici di utenza pubblica;
o) lo studio e l'analisi naturalistica di base,
la progettazione e la gestione in chiave naturalistica dei
boschi, dei pascoli e loro aree marginali ai fini della
tutela, della fruizione, del recupero e della valorizzazione
didattica, paesaggistica e socio-economica del territorio e
delle sue risorse naturali;
p) lo studio, il censimento, nonché la
progettazione e la pianificazione di interventi sul patrimonio
faunistico del territorio, relativi a problemi di gestione
faunistico-venatoria, ripopolamento, reintroduzione e
riequilibrio ambientale;
q) lo studio, la pianificazione, la
progettazione e la gestione di strutture e percorsi di
istruzione, interpretazione ed educazione ambientale, o
didattico-turistico-ricreativi, in ambiente naturale; il
servizio di consulenza didattica e di guida naturalistica del
territorio; la realizzazione di corsi, seminari e scuole di
aggiornamento professionale e di istruzione naturalistica; la
realizzazione di corsi e seminari di tecniche di sopravvivenza
nell'ambiente naturale;
r) la progettazione, la realizzazione, la
direzione, la cura e la messa a punto di mostre, musei, centri
didattici, erbari, acquari, terrari, sale di esposizione
riguardanti il campo delle scienze naturali e ambientali;
s) il lavoro di consulenza, collaborazione,
traduzione e redazione, per iniziative editoriali, quali
opuscoli, guide e manuali, nonché per documentazioni
fotografiche, cinematografiche, videomagnetiche o di altro
tipo concernenti i problemi della tutela della natura e
dell'ambiente;
t) il lavoro di consulenza per la legislazione in
materia di tutela dei beni naturali; di introduzione o
reintroduzione di specie vegetali e animali, di difesa
dell'ambiente naturale e di pianificazione naturalistica;
u) la redazione di elaborati grafici e cartografie
e di lavori catastali e topografici, sia in ambiente urbano
che extra urbano, quando attinenti a problematiche
naturalistiche o necessari alla realizzazione e alla
integrazione dei compiti previsti al presente comma;
v) la fotointerpretazione e la fotorestituzione
anche mediante immagini telerilevate o a falsi colori relative
agli studi e progettazioni, o agli interventi di direzione e
gestione, di cui al presente comma.
Art. 3.
(Istituzione dell'ordine
dei dottori naturalisti).
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei
dottori naturalisti ed eleggono il consiglio nazionale
dell'ordine di cui all'articolo 26. L'ordine è strutturato a
livello regionale e, limitatamente alle province autonome di
Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
Art. 4.
(Istituzione di sedi provinciali
del consiglio regionale dell'ordine).
1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una
regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno
duecento iscritti residenti in province diverse da quella in
cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere
istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa
regione.
2. L'istituzione di un'ulteriore sede ai sensi del comma 1
è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, sentito
il consiglio nazionale dell'ordine.
3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi
dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni stabilite dalla
presente legge per i consigli regionali o provinciali
dell'ordine.
Art. 5.
(Condizioni per l'iscrizione all'albo).
1. Per essere iscritti all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro della Unione europea o di uno Stato con cui
esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) essere in possesso della abilitazione
all'esercizio della professione;
d) avere la residenza nel territorio della
Repubblica.
Art. 6.
(Modalità di iscrizione all'albo).
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda
in carta da bollo al consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del
requisito di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 5, nonché le ricevute dei versamenti della tassa
di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni
negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati devono, inoltre, provare se è loro
consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale
esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo
annotazione con la relativa motivazione.
Art. 7.
(Iscrizione).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
esamina le domande per l'iscrizione all'albo entro due mesi
dalla data del loro ricevimento.
2. Il consiglio regionale o provinciale provvede con
decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo
apposito verbale.
Art. 8.
(Anzianità di iscrizione all'albo).
1. L'anzianità di iscrizione all'albo è determinata dalla
data della relativa deliberazione.
2. L'iscrizione all'albo avviene secondo l'ordine
cronologico delle deliberazioni.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero
d'ordine di iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome,
luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi
dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Art. 9.
(Cancellazione dall'albo).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la
cancellazione dall'albo:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di esercizio di libera professione in
situazione di incompatibilità;
c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti
di cui all'articolo 5.
2. La cancellazione dall'albo, di cui al comma 1, è
disposta dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso
di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a)
del comma 1.
Art. 10.
(Consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
composto da sette membri nel caso in cui il numero degli
iscritti non supera i duecento, da quindici membri quando il
numero degli iscritti è superiore a duecento. I componenti
devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, ai sensi
degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni
dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è
eleggibile per di più di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro un mese dalla
elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed
il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri,
ove necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo, provvede alle
iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione
almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e
degli aggiornamenti annuali al Ministro della giustizia,
nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove
ha sede il consiglio dell'ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti
dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale
o provinciale, ove richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e
svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo
della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'articolo 25;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione
dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di imposte dirette.
Art. 11.
(Attribuzioni del presidente del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine).
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre
norme vigenti in materia, ovvero dal consiglio. Egli, inoltre,
rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli
iscritti.
Art. 12.
(Riunione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e
comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando
sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno
un terzo degli iscritti nell'albo. Il verbale della riunione
non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la
direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Art. 13.
(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine).
1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente
per territorio.
2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene
mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella
sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di
ultima residenza dell'interessato.
Art. 14.
(Scioglimento del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,
richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel
violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere
sciolto. Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e
motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le
sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario,
il quale dispone, entro tre mesi dalla data dello
scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione
del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina
del commissario straordinario sono disposti con decreto del
Ministro della giustizia, da adottare entro un mese dal
verificarsi dei casi di cui al comma 1.
4. Il commissario straordinario ha la facoltà di nominare,
tra gli iscritti nell'albo, un comitato composto da non meno
di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di
segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue
funzioni.
Art. 15.
(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale).
1. Le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, nonché i risultati elettorali, possono essere
impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio,
dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale stesso.
Art. 16.
(Termini per la presentazione dei ricorsi).
1. I ricorsi di cui all'articolo 15 sono proposti entro il
termine perentorio di un mese dalla notificazione del
provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo.
Art. 17.
(Decisioni sui ricorsi).
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine, di cui all'articolo 15,
il tribunale competente per territorio provvede in camera di
consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati
possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle
medesime forme previste per il procedimento dinanzi al
tribunale.
Art. 18.
(Elezione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).
1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine si effettua nel mese precedente la scadenza del
consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del
consiglio uscente, sentito il consiglio stesso.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto
presso il seggio istituito nella sede del consiglio
dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti
con lettera raccomandata o consegnata a mano con firma di
ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per
la prima convocazione del consiglio dell'ordine.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del
giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di
voto in prima o in seconda convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque
giorni dalla prima.
7. L'elettore è ammesso a votare previo accertamento della
sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento
di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte
di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la
riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone
nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno
scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome
del votante nell'elenco degli elettori.
10. E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore
chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda
allo scopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura
delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata,
sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal
sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che la busta
contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio,
verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne
estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa
apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la
depone nell'urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto
ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene
chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un
terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il
presidente rinvia alla seconda convocazione. In tale ipotesi,
la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto
degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la
segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le
operazioni elettorali.
Art. 19.
(Composizione del seggio elettorale).
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine uscente o il commissario straordinario di cui
all'articolo 14, prima di iniziare la votazione, sceglie fra
gli elettori presenti il presidente del seggio, il
vicepresidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in
caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal
presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre
componenti dell'ufficio elettorale.
Art. 20.
(Votazione).
1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono
predisposte in un unico modello, predeterminato dal consiglio
nazionale dell'ordine con il timbro del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine. Le schede, con l'indicazione della
convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima
dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno
degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli
aventi diritto al voto.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati
superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali
arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il
più anziano di età.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per
qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella
graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono
immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà
dei consiglieri si procede a nuove elezioni.
Art. 21.
(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di
tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla
pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti
mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al
consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro della giustizia,
nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha
sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
Art. 22.
(Adunanza del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine. Cariche).
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine uscente o il commissario straodinario di cui
all'articolo 14, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà
comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine e
li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal
consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del
presidente, del vice presidente, del segretario e del
tesoriere.
2. Della elezione si dà comunicazione al consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro della giustizia ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 23.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio
dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti
o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del
presidente, e nei casi in cui si delibera in materia
disciplinare, prevale l'opinione più favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 23.
(Rinnovo delle elezioni per il consiglio
regionale o provinciale dell'ordine).
1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per
territorio, ove accolgano un ricorso relativo all'elezione di
tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio
stesso, al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro
della giustizia, il quale nomina un commissario straordinario
ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
Art. 24.
(Sanzioni disciplinari).
1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o
mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si
comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro
professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere
inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale per un
periodo non superiore ad un anno;
d) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio
professionale previsti dal codice penale, comporta la
sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre
due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In
tale ipotesi, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo
ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio
dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le
somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando
l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato
condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato
non colposo.
4. Chi è stato radiato dall'albo ai sensi del comma 3 può,
a domanda, esservi di nuovo iscritto, quando ha ottenuto la
riabilitazione.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine
l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo 15.
Art. 25.
(Procedimento disciplinare).
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia
il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del
procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito
a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore
ad un mese, avanti al consiglio dell'ordine competente per
essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di
un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente
per territorio.
4. In caso di irreperibilità dell'interessato, le
comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante
affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del
consiglio dell'ordine e nell'albo del comune dell'ultima
residenza dell'interessato.
Art. 26.
(Consiglio nazionale dell'ordine).
1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai
presidenti dei consigli regionali, dei consigli provinciali,
limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e delle
sedi provinciali di cui all'articolo 4. Esso dura in carica
tre anni.
2. Il consiglio nazionale dell'ordine è convocato per la
prima volta dal Ministro della giustizia.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine elegge al suo
interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un
tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
da altre norme vigenti in materia, ovvero dal consiglio
nazionale stesso.
5. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal
vice presidente.
6. Il consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti
funzioni:
a) adotta il regolamento interno, che disciplina
il funzionamento dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione per referendum agli stessi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione relativamente alle
questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti
dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
nazionale, ove richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti
pubblici, ovvero di propria iniziativa, anche sulla
qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione
professionale;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali
minime e massime degli onorari e delle indennità nonché i
criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;
h) determina i contributi annuali da corrispondere
da parte degli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il
rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli
onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei
limiti necessari a coprire le spese per una regolare gestione
dell'ordine.
Art. 27.
(Vigilanza del Ministro della giustizia).
1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza
sull'ordine nazionale dei dottori naturalisti.
Art. 28.
(Abilitazione all'esercizio della professione).
1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale di dottore naturalista è previsto un esame di
Stato cui sono ammessi i laureati in scienze naturali ed i
laureati in scienze ambientali che dimostrino di aver svolto,
dopo la laurea, effettiva pratica professionale per un periodo
di almeno due anni o uno studio naturalistico applicativo. La
documentazione di tale pratica professionale o di tale studio
deve essere avallata da un istituto o da un dipartimento
universitario, ovvero da un ente pubblico o da uno studio
professionale riconosciuto.
2. Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato di
cui al comma 1, i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi,
i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei
rispettivi albi professionali che abbiano esercitato
effettivamente in modo continuativo, per un periodo non
inferiore a tre anni, le attività di cui all'articolo 2, che
ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione
dall'albo di originaria appartenenza.
4. I programmi e le modalità di ammissione e di
svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio dell'attività professionale di dottore
naturalista sono determinati con regolamento approvato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentito il Ministro dell'ambiente o della tutela del
territorio ed il Consiglio universitario nazionale, provvede
ad aggiornare e integrare i corsi di laurea in scienze
naturali e in scienze ambientali ai fini dell'esercizio delle
competenze di cui all'articolo 2.
Art. 29.
(Formazione dell'albo provvisorio).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, una
commissione nominata con decreto del Ministro della giustizia
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio
e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli
dell'ordine. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità
per la formazione dell'albo provvisorio.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato di
Corte di cassazione, che la presiede, e da sei membri di
riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
della professione di dottore naturalista, ovvero da titolari
di cattedra o incaricati in una delle discipline di base o con
applicazione professionale nel settore naturalistico ed
ecologico del corso di laurea in scienze naturali. Sono
addetti all'ufficio di segreteria della commissione magistrati
e funzionari del Ministero della giustizia.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa
le veci il membro più anziano per età.
4. Le domande per l'iscrizione nell'albo provvisorio vanno
dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei consigli
dell'ordine, al Ministero della giustizia,Ufficio libere
professioni della direzione generale degli affari civili e
delle libere professioni.
5. La commissione delibera con la presenza di almeno
quattro membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
7. La commissione, completata la formazione dell'albo
provvisorio, lo deposita, nel mese successivo, presso il
Ministero della giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel
bollettino ufficiale del Ministero.
Art. 30.
(Commissario straordinario).
1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, il
Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario
con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino
all'insediamento dei consigli dell'ordine, nonché di indire le
elezioni di tali consigli secondo le modalità stabilite dalla
presente legge.