XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 699




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Albo dei dottori naturalisti).

        1. E' istituito l'albo professionale dei dottori naturalisti, di seguito denominato "albo", al quale sono obbligatoriamente iscritti coloro che intendono esercitare la professione di dottore naturalista in proprio, con incarico o con rapporto di impiego privato o pubblico in tutto il territorio nazionale.


Art. 2.

(Competenze del dottore naturalista).

        1. Rientrano tra le competenze del dottore naturalista:

            a) la classificazione e la valutazione del ruolo ecologico delle specie vegetali ed animali, nonché delle caratteristiche geomineralogiche, geomorfologiche e pedologiche degli ecosistemi naturali e antropizzati, sia terrestri che d'acqua dolce o marini;

            b) l'esecuzione di censimenti naturalistici del territorio a fini di pianificazione e di progettazione con redazione di carte della vegetazione, faunistiche, pedologiche, dell'uso del suolo, della situazione agricola e per le parti di competenza naturalistica anche antropologiche, paleontologiche, micropaleontologiche;

            c) la gestione, l'elaborazione e la restituzione computerizzate di dati naturalistici; la realizzazione e la riproduzione di modelli ecologici di analisi, previsione, tutela e recupero ambientale;

            d) le ricerche e le sintesi di autoecologia e sinecologia;

            e) le ricerche e le sintesi, con finalità di qualificazione ambientale, nel campo della fitosociologia, fitogeografia, geobotanica, zoogeografia ed anche, per la parte di competenza naturalistica, di paleontologia, climatologia, geografia fisica, geografia umana ed economica, antropologia, paletnologia ed archeologia;

            f) le valutazioni ecologiche in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, dei monumenti, di opere d'arte, di manufatti e paesaggistico; l'analisi previsionale degli effetti prodotti da agenti inquinanti o sospetti inquinanti, sugli ecosistemi e sulle comunità viventi; l'esecuzione di analisi di qualificazione ambientale mediante l'impiego di singole specie o di associazioni di specie, vegetali o animali;

            g) l'esecuzione di studi e mappature di livelli equivalenti sonori, l'elaborazione dei dati previsionali sull'impatto da rumore, lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere di bonifica dal rumore mediante barriere verdi o miste;

            h) gli studi, le valutazioni, le previsioni ed i bilanci di impatto ambientale per gli aspetti di rilevanza naturalistica per tutte le opere, i progetti ed i programmi per i quali siano richiesti; lo studio e la raccolta di dati per la realizzazione di carte e mappe di rischio ambientale;

                i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica degli interventi di rinaturazione e di ingegneria naturalistica ai fini della tutela, del consolidamento e del ripristino dell'ambiente in genere e, per la parte di competenza naturalistica, delle opere di tutela, ripristino e sistemazione ambientale, idrografica, idrogeologica e geomorfologica, per la conservazione del suolo e per la prevenzione degli incendi boschivi;

            l) lo studio, la progettazione e la redazione di piani naturalistici dell'assetto territoriale ed urbanistico e della relativa zonizzazione naturalistica, nonché di fruizione di aree di interesse naturalistico;

            m) lo studio, la progettazione, la stima, la contabilità, il collaudo di tutti gli interventi naturalistici inerenti la pianificazione, inclusi i piani di conservazione e sviluppo e i piani particolareggiati, la realizzazione e gestione di parchi e riserve naturali, oasi di protezione faunistica, aree di rispetto ambientale, parchi fluviali, lagunari, lacustri e marini;

            n) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere di competenza naturalistica di selezione, semina, messa a dimora e cura di essenze vegetali; l'individuazione, la classificazione e la catalogazione di erbe, arbusti e alberi presenti nell'area considerata ai fini della realizzazione e della gestione di parchi e giardini urbani e suburbani, aree verdi attrezzate, orti e giardini botanici di utenza pubblica;

            o) lo studio e l'analisi naturalistica di base, la progettazione e la gestione in chiave naturalistica dei boschi, dei pascoli e loro aree marginali ai fini della tutela, della fruizione, del recupero e della valorizzazione didattica, paesaggistica e socio-economica del territorio e delle sue risorse naturali;

            p) lo studio, il censimento, nonché la progettazione e la pianificazione di interventi sul patrimonio faunistico del territorio, relativi a problemi di gestione faunistico-venatoria, ripopolamento, reintroduzione e riequilibrio ambientale;

            q) lo studio, la pianificazione, la progettazione e la gestione di strutture e percorsi di istruzione, interpretazione ed educazione ambientale, o didattico-turistico-ricreativi, in ambiente naturale; il servizio di consulenza didattica e di guida naturalistica del territorio; la realizzazione di corsi, seminari e scuole di aggiornamento professionale e di istruzione naturalistica; la realizzazione di corsi e seminari di tecniche di sopravvivenza nell'ambiente naturale;
            r) la progettazione, la realizzazione, la direzione, la cura e la messa a punto di mostre, musei, centri didattici, erbari, acquari, terrari, sale di esposizione riguardanti il campo delle scienze naturali e ambientali;

            s) il lavoro di consulenza, collaborazione, traduzione e redazione, per iniziative editoriali, quali opuscoli, guide e manuali, nonché per documentazioni fotografiche, cinematografiche, videomagnetiche o di altro tipo concernenti i problemi della tutela della natura e dell'ambiente;

                t) il lavoro di consulenza per la legislazione in materia di tutela dei beni naturali; di introduzione o reintroduzione di specie vegetali e animali, di difesa dell'ambiente naturale e di pianificazione naturalistica;

                u) la redazione di elaborati grafici e cartografie e di lavori catastali e topografici, sia in ambiente urbano che extra urbano, quando attinenti a problematiche naturalistiche o necessari alla realizzazione e alla integrazione dei compiti previsti al presente comma;

                v) la fotointerpretazione e la fotorestituzione anche mediante immagini telerilevate o a falsi colori relative agli studi e progettazioni, o agli interventi di direzione e gestione, di cui al presente comma.


Art. 3.

(Istituzione dell'ordine
dei dottori naturalisti).

        1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei dottori naturalisti ed eleggono il consiglio nazionale dell'ordine di cui all'articolo 26. L'ordine è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.


Art. 4.

(Istituzione di sedi provinciali
del consiglio regionale dell'ordine).

        1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
        2. L'istituzione di un'ulteriore sede ai sensi del comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, sentito il consiglio nazionale dell'ordine.
        3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.


Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

        1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

                a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

                b) godere dei diritti civili;

                c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

                d) avere la residenza nel territorio della Repubblica.


Art. 6.

(Modalità di iscrizione all'albo).

        1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
        2. I pubblici impiegati devono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.


Art. 7.

(Iscrizione).

        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esamina le domande per l'iscrizione all'albo entro due mesi dalla data del loro ricevimento.
        2. Il consiglio regionale o provinciale provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.


Art. 8.

(Anzianità di iscrizione all'albo).

        1. L'anzianità di iscrizione all'albo è determinata dalla data della relativa deliberazione.
        2. L'iscrizione all'albo avviene secondo l'ordine cronologico delle deliberazioni.
        3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
        4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.


Art. 9.

(Cancellazione dall'albo).

        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

                a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

                b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

                c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui all'articolo 5.
        2. La cancellazione dall'albo, di cui al comma 1, è disposta dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.


Art. 10.

(Consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).

        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto da sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non supera i duecento, da quindici membri quando il numero degli iscritti è superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, ai sensi degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per di più di due volte consecutive.
        2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

                a) elegge, nel suo seno, entro un mese dalla elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

                b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove necessario;

                c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

                d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

                e) cura la tenuta dell'albo, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

                f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro della giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
                g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti;

                h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

                i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 25;

                l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.


Art. 11.

(Attribuzioni del presidente del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine).

        1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme vigenti in materia, ovvero dal consiglio. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.


Art. 12.

(Riunione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).

        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti nell'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.


Art. 13.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine).

        1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.
        2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.


Art. 14.

(Scioglimento del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).

        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
        2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro tre mesi dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.
        3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario straordinario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro un mese dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.
        4. Il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato composto da non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.


Art. 15.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale).

        1. Le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.


Art. 16.

(Termini per la presentazione dei ricorsi).

        1. I ricorsi di cui all'articolo 15 sono proposti entro il termine perentorio di un mese dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
        2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.


Art. 17.

(Decisioni sui ricorsi).

        1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui all'articolo 15, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
        2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento dinanzi al tribunale.


Art. 18.

(Elezione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).

        1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nel mese precedente la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio stesso.
        2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
        3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.
        4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti con lettera raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione del consiglio dell'ordine.
        5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima o in seconda convocazione.
        6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.
        7. L'elettore è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
        8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
        9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
        10. E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda allo scopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.
        11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
        12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tale ipotesi, la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
        13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.


Art. 19.

(Composizione del seggio elettorale).

        1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario straordinario di cui all'articolo 14, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vicepresidente e due scrutatori.
        2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
        3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.


Art. 20.

(Votazione).

        1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal consiglio nazionale dell'ordine con il timbro del consiglio regionale o provinciale dell'ordine. Le schede, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
        2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
        3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
        4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.


Art. 21.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

        1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
        2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro della giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.


Art. 22.

(Adunanza del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine. Cariche).

        1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario straodinario di cui all'articolo 14, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere.
        2. Della elezione si dà comunicazione al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro della giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 23.
        3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
        4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
        5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, e nei casi in cui si delibera in materia disciplinare, prevale l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.


Art. 23.

(Rinnovo delle elezioni per il consiglio
regionale o provinciale dell'ordine).

        1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso relativo all'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro della giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 14, comma 2.


Art. 24.

(Sanzioni disciplinari).

        1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

            a) avvertimento;

            b) censura;

            c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

            d) radiazione.


        2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
        3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
        4. Chi è stato radiato dall'albo ai sensi del comma 3 può, a domanda, esservi di nuovo iscritto, quando ha ottenuto la riabilitazione.
        5. Avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo 15.


Art. 25.

(Procedimento disciplinare).

        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
        2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore ad un mese, avanti al consiglio dell'ordine competente per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
        3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.
        4. In caso di irreperibilità dell'interessato, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e nell'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.


Art. 26.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

        1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, dei consigli provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e delle sedi provinciali di cui all'articolo 4. Esso dura in carica tre anni.
        2. Il consiglio nazionale dell'ordine è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.
        3. Il consiglio nazionale dell'ordine elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
        4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme vigenti in materia, ovvero dal consiglio nazionale stesso.
        5. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.
        6. Il consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti funzioni:

            a) adotta il regolamento interno, che disciplina il funzionamento dell'ordine;

            b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

            c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;

            d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

            e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove richiesti;

            f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici, ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

            g) propone le tabelle delle tariffe professionali minime e massime degli onorari e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

            h) determina i contributi annuali da corrispondere da parte degli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari a coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.


Art. 27.

(Vigilanza del Ministro della giustizia).

        1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale dei dottori naturalisti.


Art. 28.

(Abilitazione all'esercizio della professione).

        1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista è previsto un esame di Stato cui sono ammessi i laureati in scienze naturali ed i laureati in scienze ambientali che dimostrino di aver svolto, dopo la laurea, effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni o uno studio naturalistico applicativo. La documentazione di tale pratica professionale o di tale studio deve essere avallata da un istituto o da un dipartimento universitario, ovvero da un ente pubblico o da uno studio professionale riconosciuto.
        2. Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1, i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano esercitato effettivamente in modo continuativo, per un periodo non inferiore a tre anni, le attività di cui all'articolo 2, che ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.
        4. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'ambiente o della tutela del territorio ed il Consiglio universitario nazionale, provvede ad aggiornare e integrare i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze ambientali ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2.


Art. 29.

(Formazione dell'albo provvisorio).

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, una commissione nominata con decreto del Ministro della giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli dell'ordine. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.
        2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, e da sei membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di dottore naturalista, ovvero da titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline di base o con applicazione professionale nel settore naturalistico ed ecologico del corso di laurea in scienze naturali. Sono addetti all'ufficio di segreteria della commissione magistrati e funzionari del Ministero della giustizia.
        3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano per età.
        4. Le domande per l'iscrizione nell'albo provvisorio vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, al Ministero della giustizia,Ufficio libere professioni della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.
        5. La commissione delibera con la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.
        6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
        7. La commissione, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nel mese successivo, presso il Ministero della giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.


Art. 30.

(Commissario straordinario).

        1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, nonché di indire le elezioni di tali consigli secondo le modalità stabilite dalla presente legge.



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