XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 693
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce il ruolo specifico delle
giovani donne e dei giovani uomini nei processi di sviluppo
del Paese promuovendo politiche volte al sostegno e allo
sviluppo della loro autodeterminazione e della partecipazione
sul piano culturale e sociale, sostiene la loro capacità
progettuale e creativa, promuove la loro rappresentanza nella
società, sia come singoli che nelle forme associate ed
aggregate, favorisce il formarsi di nuove realtà associative
ed aggregate, nonché il consolidamento ed il rafforzamento di
quelle già esistenti.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, gli enti locali,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e lo
Stato, promuovono ed attuano interventi volti a garantire il
sostegno e lo sviluppo dei diritti dei giovani e la crescita
dell'associazionismo giovanile, sostengono progetti-giovani e
programmano politiche di piano per le giovani generazioni sia
a livello nazionale che locale.
3. Le norme della presente legge si applicano ai giovani,
anche stranieri, residenti sul territorio nazionale, di età
compresa tra i 15 e i 29 anni, e costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare la propria legislazione alle
norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le
previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Piano per le politiche giovanili).
1. Ogni tre anni il Governo adotta il Piano per le
politiche giovanili nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 3. Il Piano è adottato con deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da lui delegato, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentiti
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il
Consiglio nazionale per i giovani di cui all'articolo 5, il
Consiglio nazionale degli studenti universitari. Sul Piano è
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro un mese. Decorso tale termine, il Piano
è adottato anche in mancanza del parere.
2. Il primo Piano per le politiche giovanili è adottato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Il Piano per le politiche giovanili individua i
princìpi e i criteri generali per la programmazione degli
interventi a favore delle giovani generazioni e per
l'attuazione delle finalità della presente legge. In
particolare il Piano individua le linee guida in materia
di:
a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo
libero, la socializzazione e la creatività giovanile, tenuto
conto anche delle attività integrative svolte nell'ambito
scolastico;
b) sviluppo di reti e di strutture informative per
i giovani;
c) interventi finalizzati alla produzione
culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico, dei beni ambientali e del sistema delle aree
naturali protette;
d) attività sportive e turistico-ricreative;
e) attività di volontariato e di sviluppo delle
pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;
f) attività e servizi formativi per lo sviluppo
sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio,
nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire
l'associazionismo e la cooperazione giovanile;
g) azioni di educazione alla salute e
all'ambiente;
h) programmi di scambio internazionale;
i) partecipazione dei giovani alla vita
istituzionale e politica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
adottate le disposizioni organizzative per assicurare
all'elaborazione del Piano per le politiche giovanili il
supporto delle competenze specifiche di amministrazione dello
Stato, nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio
nazionale dei giovani di cui all'articolo 5 della presente
legge, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del
CNEL, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, dell'Osservatorio
nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di
cooperazione sociale, promozione sociale, volontariato
presenti nel Forum permanente del terzo settore.
Art. 3.
(Finanziamento del Fondo nazionale
per le politiche sociali).
1. Per il finanziamento dei programmi e dei progetti
finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente
legge, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'articolo 59, comma 44,. della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è destinata
una quota di lire 12,5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 80
miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.
2. Le quote del Fondo di cui al comma 1 destinate al
finanziamento dei programmi e dei progetti di cui al medesimo
comma 1, sono ripartite annualmente con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto della
presenza dei giovani sul territorio. Una percentuale pari al
67 per cento della quota annuale predetta è ripartita tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le
finalità di cui agli articoli 6 e 7; una percentuale pari al 3
per cento è riservata per il funzionamento del Consiglio
nazionale dei giovani di cui all'articolo 5. La restante
percentuale, pari al 30 per cento, è riservata alle attività
del Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili
di cui all'articolo 4.
Art. 4.
(Centro nazionale per lo sviluppo
delle politiche giovanili).
1. E' istituito, presso Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Centro nazionale per lo sviluppo delle
politiche giovanili, di seguito denominato "Centro nazionale",
con compiti di coordinamento, promozione, consulenza e
supporto tecnico per l'attuazione delle finalità di cui
all'articolo 1.
2. In particolare il Centro nazionale promuove:
a) la realizzazione del sistema informativo
nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione
con i coordinamenti regionali Informagiovani;
b) la diffusione dei dati, al fine di favorire la
qualità degli interventi e dei servizi per le giovani
generazioni;
c) ricerche e indagini sulla condizione giovanile
in collaborazione con istituti, enti di ricerca ed università,
finalizzati alla programmazione di interventi innovativi di
politica giovanile;
d) le relazioni con le strutture della Unione
europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani
e con gli altri organismi internazionali giovanili;
e) iniziative e programmi di scambio e di
educazione informale promossi dalla Unione europea;
f) lo sviluppo di reti tra le associazioni e
aggregazioni giovanili a carattere nazionale e locale;
g) interventi per la diffusione di informazioni a
favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione
della presente legge;
h) progetti sperimentali innovativi a valenza
nazionale presentati da associazioni e aggregazioni di
giovani, escluse le organizzazioni giovanili di partiti
politici, anche di carattere locale, volti alla realizzazione
di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano per le
politiche giovanili;
i) progetti sperimentali innovativi a valenza
nazionale presentati da regioni, comuni, comuni associati,
province, comunità montane e associazioni giovanili, escluse
le organizzazioni giovanili di partiti politici, nonché
iniziative pilota per lo sviluppo di forme di rappresentanza
giovanile.
3. Il Centro nazionale, per le funzioni di sostegno
tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio
alle associazioni ed aggregazioni giovanili per la
progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative
può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e
strutture da individuare nel rispetto delle normative,
nazionale e comunitaria, sugli appalti pubblici di servizi.
4. Ai Centro nazionale è preposto un direttore e sono
addetti dieci esperti. Il direttore del Centro è nominato tra
persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale in materia di politiche giovanili anche non
appartenenti a pubbliche amministrazioni, con le modalità di
cui all'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
5. I dieci esperti di cui al comma 4 sono nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, sentiti i
Ministri interessati. Due dei dieci componenti sono designati
dal Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
6. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei
giovani, l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di
specifici dati informativi sulla condizione giovanile in
Italia sulla base di una apposita convenzione con il
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono definiti l'organizzazione e il
funzionamento del Centro nazionale.
8. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Centro nazionale
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un
rapporto sulle attività svolte.
9. Ai componenti del Centro nazionale, oltre al rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è
attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella
misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le attività del Centro nazionale e quelle
sostenute per le finalità di cui al comma 7, sono a carico
della quota del Fondo di cui all'articolo 3 nei limiti della
percentuale del 30 per cento riservata ai sensi del comma 2
dello stesso articolo 3 alle attività del Centro.
Art. 5.
(Rappresentanza nazionale dei giovani).
1. E' istituito, presso il Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Consiglio nazionale dei giovani (CNG).
Il CNG è organo consultivo di rappresentanza dei giovani e
svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri e proposte sui contenuti del
Piano per le politiche giovanili, nonché su disegni di legge
d'iniziativa del Governo che interessano i giovani;
b) partecipa a fori associativi internazionali;
c) favorisce la formazione e lo sviluppo di
consigli dei giovani a livello locale;
d) promuove indagini e ricerche sulla
partecipazione dei giovani nelle istituzioni nazionali e
locali, negli organismi rappresentativi scolastici e
universitari, e sulle realtà associative ed aggregate;
e) designa propri rappresentanti negli organismi
comunitari e internazionali con competenza nella materia delle
politiche per i giovani;
f) entro il termine di un mese dalla richiesta,
esprime parere sulla designazione dei membri del Centro
nazionale;
g) nomina propri rappresentanti all'interno di
organismi nazionali competenti per l'attuazione dei programmi
europei per i giovani.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, si provvede alla organizzazione e al
funzionamento del CNG, in modo da assicurare la rappresentanza
di:
a) associazioni nazionali e aggregazioni di
giovani, associazioni studentesche, organizzazioni giovanili
di volontariato, organizzazioni giovanili di partito,
associazioni culturali giovanili, associazioni ambientaliste
giovanili e associazioni sportive di giovani, purché
costituite da almeno un anno e presenti in almeno un quarto
delle regioni italiane;
b) associazioni giovanili delle minoranze etniche
e associazioni giovanili a carattere religioso, purché
costituite da almeno un anno;
c) organismi rappresentativi dei giovani, ove
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano;
d) Forum delle città metropolitane, ove
istituiti;
e) Consiglio nazionale degli studenti
universitari;
f) Consulta giovani del CNEL;
g) una sede di coordinamento delle consulte
provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6, comma 6,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive
modificazioni;
h) altri organismi rappresentativi di giovani,
costituiti successivamente alla data di entrata in vigore e
nel rispetto delle finalità della presente legge.
3. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico
della quota del Fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della
percentuale del 3 per cento riservata al medesimo Consiglio,
ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Ai componenti del
CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove
sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna
seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
(Programmazione regionale per i giovani).
1. Le regioni, nell'ambito delle competenze in materia di
politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in conformità ai princìpi
di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono alla
programmazione degli interventi finanziati con la quota del
Fondo di cui all'articolo 3. A tale fine le regioni attivano
forme di concertazione con gli enti locali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo, n.
112 del 1998, e di consultazione con le rappresentanze
regionali dei giovani, ove istituite.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono, altresì, i
requisiti, le modalità di costituzione e le attribuzioni
delle rappresentanze giovanili sul territorio, dalle quali
vengono eletti i rappresentanti regionali nel CNG.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono impiegare una percentuale della quota del
Fondo di cui all'articolo 3, ad esse riservata, per il
funzionamento dell'organismo di rappresentanza regionale dei
giovani e delle eventuali strutture costituite a livello
locale per le finalità di cui alla presente legge.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali da lui delegato, una relazione sullo
stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e
sulle misure da adottare in materia di politiche giovanili nel
rispettivo territorio.
Art. 7.
(Funzioni dei comuni).
1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo
131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono,
in conformità agli obiettivi della programmazione regionale,
all'attuazione anche in forma associata ed eventualmente con
il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati
con la quota del Fondo di cui all'articolo 3 della presente
legge. I comuni stessi possono altresì promuovere interventi e
progetti per i giovani, al fine di favorirne la capacità
progettuale e gestionale.
2. Al fine di incentivare forme di rappresentanza
giovanile, i comuni singoli o associati possono istituire
forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed
aggregazioni di giovani definendone le modalità per la
composizione e per le loro attività.
Art. 8.
(Relazione al Parlamento).
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da lui delegato trasmette una relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi
del Piano per le politiche giovanili di cui all'articolo 2,
tenuto conto anche delle relazioni presentate dal Centro
nazionale, ai sensi dell'articolo 4 e dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 6.
Art. 9.
(Norma finanziaria).
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 3 è integrato di lire 12,5 miliardi per l'anno
2001 e di lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente
legge possono essere utilizzate anche per programmi
cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.