XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 679
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato riconosce il diritto alla vita di ogni essere
umano fin dal concepimento, tutela la maternità e garantisce
il diritto alla procreazione cosciente e responsabile.
2. Il Ministero della pubblica istruzione, in
collaborazione con i movimenti per la vita riconosciuti,
inserisce l'argomento della prevenzione dell'aborto nei
programmi delle scuole medie superiori favorendo la conoscenza
delle più significative testimonianze delle donne che hanno
fatto diretta esperienza dell'aborto e che successivamente
hanno fatto oggetto di attenta analisi la loro vicenda,
giungendo a conclusioni critiche rispetto alla scelta operata.
Tali argomenti rappresentano le basi di ogni attività
preventiva e dissuasiva promossa in vari modi dallo Stato. Il
Ministero della sanità, sempre in collaborazione con i
movimenti per la vita riconosciuti, s'impegna a promuovere
annualmente, attraverso tutti i principali organi
d'informazione, una campagna preventiva e dissuasiva nei
confronti dell'aborto.
3. E' istituito, presso il Ministero della sanità, un
Fondo per la vita, gestito dalle regioni, da destinare alle
donne in attesa di un figlio che si trovino in condizioni
difficili per portare a termine la gravidanza; alle giovani
madri che, per le stesse ragioni, si trovino in grave
difficoltà nell'allevare il figlio; al sostegno di
organizzazioni private volontarie che promuovono la vita
attraverso l'assistenza morale e materiale alle donne che si
trovano nelle difficoltà indicate dal presente comma.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 580-bis. (Pubblica istigazione all'aborto).-
Chiunque pubblicamente o con qualsiasi mezzo di comunicazione
sociale istiga taluno, ovvero una generalità di persone, ad
effettuare un aborto è punito con la reclusione da uno a tre
anni".