XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 679




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato riconosce il diritto alla vita di ogni essere umano fin dal concepimento, tutela la maternità e garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile.
        2. Il Ministero della pubblica istruzione, in collaborazione con i movimenti per la vita riconosciuti, inserisce l'argomento della prevenzione dell'aborto nei programmi delle scuole medie superiori favorendo la conoscenza delle più significative testimonianze delle donne che hanno fatto diretta esperienza dell'aborto e che successivamente hanno fatto oggetto di attenta analisi la loro vicenda, giungendo a conclusioni critiche rispetto alla scelta operata. Tali argomenti rappresentano le basi di ogni attività preventiva e dissuasiva promossa in vari modi dallo Stato. Il Ministero della sanità, sempre in collaborazione con i movimenti per la vita riconosciuti, s'impegna a promuovere annualmente, attraverso tutti i principali organi d'informazione, una campagna preventiva e dissuasiva nei confronti dell'aborto.
        3. E' istituito, presso il Ministero della sanità, un Fondo per la vita, gestito dalle regioni, da destinare alle donne in attesa di un figlio che si trovino in condizioni difficili per portare a termine la gravidanza; alle giovani madri che, per le stesse ragioni, si trovino in grave difficoltà nell'allevare il figlio; al sostegno di organizzazioni private volontarie che promuovono la vita attraverso l'assistenza morale e materiale alle donne che si trovano nelle difficoltà indicate dal presente comma.

Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 580-bis. (Pubblica istigazione all'aborto).- Chiunque pubblicamente o con qualsiasi mezzo di comunicazione sociale istiga taluno, ovvero una generalità di persone, ad effettuare un aborto è punito con la reclusione da uno a tre anni".



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