XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 669
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici
pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive,
artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole,
igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia
urbanistica e di arredo urbano, nonché le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria nei comuni con
popolazione sino a 20.000 abitanti e le funzioni peritali ed
arbitrali della topografia e dell'estimo, è disciplinata dalla
presente legge.
Art. 2.
(Edifici).
1. Sono di competenza dei geometri il progetto
architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione,
la contabilità, la liquidazione ed il collaudo
tecnico-statico-amministrativo degli edifici, sia pubblici sia
privati, di nuova costruzione, l'ampliamento, la
sopraelevazione, la ristrutturazione ed il recupero edilizio
con interventi nelle strutture portanti, compresi i relativi
impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione,
nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i
seguenti limiti:
a) in zona non sismica:
1) con struttura verticale in muratura ordinaria
armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori
terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;
2) con struttura portante in cemento armato, gettato
in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre
piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;
b) in zona sismica:
1) con struttura verticale in muratura ordinaria od
armata: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano
seminterrato o interrato;
2) con struttura portante in cemento armato, gettato
in opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due
piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.
2. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.
3. La progettazione, la direzione dei lavori ed il
collaudo tecnico-amministrativo delle opere di cui al presente
articolo sono comunque di competenza dei geometri nei limiti
di cui alla lettera a), numero 1), del comma 1; ove il
progetto superi il numero dei piani previsto alla lettera
a), numero 2), e alla lettera b), numeri 1) e 2),
del medesimo comma 1, i calcoli statici sono esclusi dalla
competenza.
4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo
statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli
edifici vincolati disciplinati dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
5. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche
i quattro piani, la contabilità dei lavori, gli interventi di
manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali,
nonché di manutenzione straordinaria, purché questi ultimi non
interessino le strutture portanti.
6. Sono altresì di competenza dei geometri la
progettazione, la contabilità e la liquidazione dei lavori di
ristrutturazione e restauro di edifici, sia privati sia
pubblici, sottoposti a vincoli architettonici ed ambientali,
nonché di edifici di qualsiasi destinazione da realizzare con
semplici strutture prefabbricate, anche modulari senza
limitazioni di superfici o volumi, posto che la progettazione
strutturale è riservata alle industrie del settore sotto la
responsabilità dei tecnici laureati.
Art. 3.
(Gruppi di lavoro).
1. E' ammessa la costituzione di gruppi temporanei di
lavoro per singole opere tra geometri, altri diplomati e
laureati, nel rispetto delle relative competenze
professionali.
Art. 4.
(Urbanistica).
1. Rientrano nella competenza professionale del geometra
la redazione dei piani di attuazione di strumenti urbanistici
generali, nonché la progettazione, il calcolo, la direzione
dei lavori ed il collaudo delle relative opere di
urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo
urbano, con i seguenti limiti:
a) ponti di luce non superiori a metri 7;
b) muri di sostegno di altezza non superiore a
metri 5.
Art. 5.
(Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria).
1. Sono di competenza dei geometri la progettazione
esecutiva, la direzione, la contabilità, la liquidazione di
opere pubbliche da realizzare in comuni con popolazione sino a
20.000 abitanti, quali opere stradali in pianura, collina ed
alta montagna, fognature, acquedotti, nonché di impianti
depurativi statici per utenze non superiori a 500 abitanti e
stazioni di sollevamento con portate non superiori a 50 metri
cubi al secondo.
2. Per quanto attiene le opere stradali è da intendere
compresa la progettazione di opere di sostegno controripa o
sottoscarpa, ponticelli con i limiti dimensionali di cui
all'articolo 4, con esclusione di calcoli strutturali
complessi.
3. Per quanto attiene le opere di fognatura e di
acquedotti è da intendere compresa la progettazione, la
direzione, la contabilità e la liquidazione di reti esistenti,
di serbatoi di riserva internati di capacità non superiore a
200 metri cubi, con esclusione dei calcoli statici
strutturali.
4. Sono inoltre di competenza dei geometri la
progettazione, la direzione, la contabilità, la liquidazione
dei lavori di edifici comunali, quali sedi municipali,
delegazioni, centri d'incontro, scuole materne, elementari e
medie in comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti, con
esclusione di calcoli strutturali riservati a tecnici laureati
collegati in gruppi di lavoro di cui all'articolo 3.
Art. 6.
(Direzione dei cantieri).
1. Rientra nella competenza professionale dei geometri la
direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di
strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di
opera, anche se progettate da tecnici laureati.
Art. 7.
(Modifica dell'articolo 16 del regio decreto
11 febbraio 1929, n. 274, e norme
di coordinamento).
1. L'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n.
274, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Sono riconosciute ai geometri le
seguenti competenze:
a) progettazione e direzione lavori di strade
vicinali ed interpoderali o consortili in genere per aziende
agrarie o comprensori di aziende senza rilevanti opere d'arte,
compresi ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua
demaniali e non, aventi luci non superiori a metri lineari
7.00, realizzati con strutture normali o prefabbricate, con
esclusione di calcoli strutturali complessi;
b) progettazione e direzione lavori di canali e
derivazioni d'irrigazione e scolo, opere di bonifica,
captazione, distribuzione di acqua per le aziende agricole e
loro consorzi, in limiti territoriali non superiori a 100
ettari;
c) tenuta, in qualità di responsabile diretto
della contabilità, di opere pubbliche di qualsiasi tipo e
genere la cui progettazione e direzione lavori sia affidata a
tecnici laureati;
d) prestazioni per compravendita, affitti e
colonie parziali di immobili, sia pubblici sia privati, nonché
di costruzioni civili, artigianali, industriali, commerciali,
rurali, agricole e sportive;
e) operazioni topografiche di rilevamento e
misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e
di poligonazione, di determinazione e verifica di confini;
operazioni catastali per terreni e fabbricati ed estimi
relativi;
f) operazioni di tracciamento di strade poderali e
consortili e delle strade classificate ai sensi delle norme
vigenti;
g) operazioni di tracciamento di canali di
irrigazione e scolo progettati e diretti da tecnici
laureati;
h) misura e divisione di fondi rustici;
i) misura e divisione di aree urbane e di
costruzioni civili e rurali e stima di aree e di fondi
rustici, anche ai fini di mutui fondiari di espropriazione;
stima di danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o
dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture
erbacee, legnose, da frutto, da foglie e da bosco. E' fatta
eccezione per i casi di notevole importanza economica e per
quelli che, per la complessità di elementi di valutazione,
richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche
proprie dei dottori in scienze agrarie;
l) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di
espropriazioni, di aree urbane e di costruzioni civili
ricadenti nelle competenze di cui alla lettera i); stima
dei danni prodotti dagli incendi;
m) stima delle scorie morte, operazioni di
consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e
liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di
servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei
fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di
notevole importanza economica e per quelli che, per la
complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali
cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in
scienze agrarie;
n) funzioni puramente contabili ed amministrative
nelle aziende agrarie di media importanza e amministrazioni di
stabili in genere;
o) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in
quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e
propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
p) procedure espropriative o di costituzione di
servitù coattive;
q) partecipazione quale componente nelle
commissioni igienico-edilizie comunali su designazione del
proprio collegio, in condizioni paritetiche rispetto agli
iscritti degli altri ordini professionali;
r) stima di macchinari mobili, immobili ed
attrezzature industriali, valutazione di aziende, patrimoni,
beni e diritti;
s) funzioni peritali ed arbitrali sulle competenze
di cui al presente articolo".
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per coordinare quanto stabilito dagli articoli 18,
19 e 20 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per la
professione, rispettivamente, di ingegnere civile, di dottore
in scienze agrarie e di perito agrario, con quanto previsto
dall'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
3. Sono fatte salve, ove non in contrasto con quanto
previsto dalla presente legge, le norme relative alle altre
competenze professionali dei geometri contenute nel regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e nella legge 2 marzo 1949,
n. 144, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni della presente legge valgono ai fini
della delimitazione della professione di geometra e non
pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre
professioni, salvo quanto disposto dagli articoli da 18 a 24
del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.
Art. 8.
(Norma transitoria).
1. Sono fatte salve le competenze dei geometri sulle opere
realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
per il riordino delle norme concernenti la professione di
geometra con quanto previsto dalla presente legge e dalle
altre norme vigenti in materia.