XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 669




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti e le funzioni peritali ed arbitrali della topografia e dell'estimo, è disciplinata dalla presente legge.


Art. 2.

(Edifici).

        1. Sono di competenza dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici, sia pubblici sia privati, di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione ed il recupero edilizio con interventi nelle strutture portanti, compresi i relativi impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:

                a) in zona non sismica:

                1) con struttura verticale in muratura ordinaria armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;

                2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;
                b) in zona sismica:

                1) con struttura verticale in muratura ordinaria od armata: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

                2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.

        2. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.
        3. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di cui al presente articolo sono comunque di competenza dei geometri nei limiti di cui alla lettera a), numero 1), del comma 1; ove il progetto superi il numero dei piani previsto alla lettera a), numero 2), e alla lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo comma 1, i calcoli statici sono esclusi dalla competenza.
        4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        5. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i quattro piani, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purché questi ultimi non interessino le strutture portanti.
        6. Sono altresì di competenza dei geometri la progettazione, la contabilità e la liquidazione dei lavori di ristrutturazione e restauro di edifici, sia privati sia pubblici, sottoposti a vincoli architettonici ed ambientali, nonché di edifici di qualsiasi destinazione da realizzare con semplici strutture prefabbricate, anche modulari senza limitazioni di superfici o volumi, posto che la progettazione strutturale è riservata alle industrie del settore sotto la responsabilità dei tecnici laureati.

Art. 3.

(Gruppi di lavoro).

        1. E' ammessa la costituzione di gruppi temporanei di lavoro per singole opere tra geometri, altri diplomati e laureati, nel rispetto delle relative competenze professionali.


Art. 4.

(Urbanistica).

        1. Rientrano nella competenza professionale del geometra la redazione dei piani di attuazione di strumenti urbanistici generali, nonché la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori ed il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, con i seguenti limiti:

                a) ponti di luce non superiori a metri 7;

                b) muri di sostegno di altezza non superiore a metri 5.


Art. 5.

(Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria).

        1. Sono di competenza dei geometri la progettazione esecutiva, la direzione, la contabilità, la liquidazione di opere pubbliche da realizzare in comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti, quali opere stradali in pianura, collina ed alta montagna, fognature, acquedotti, nonché di impianti depurativi statici per utenze non superiori a 500 abitanti e stazioni di sollevamento con portate non superiori a 50 metri cubi al secondo.
        2. Per quanto attiene le opere stradali è da intendere compresa la progettazione di opere di sostegno controripa o sottoscarpa, ponticelli con i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, con esclusione di calcoli strutturali complessi.
        3. Per quanto attiene le opere di fognatura e di acquedotti è da intendere compresa la progettazione, la direzione, la contabilità e la liquidazione di reti esistenti, di serbatoi di riserva internati di capacità non superiore a 200 metri cubi, con esclusione dei calcoli statici strutturali.
        4. Sono inoltre di competenza dei geometri la progettazione, la direzione, la contabilità, la liquidazione dei lavori di edifici comunali, quali sedi municipali, delegazioni, centri d'incontro, scuole materne, elementari e medie in comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti, con esclusione di calcoli strutturali riservati a tecnici laureati collegati in gruppi di lavoro di cui all'articolo 3.


Art. 6.

(Direzione dei cantieri).

        1. Rientra nella competenza professionale dei geometri la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati.


Art. 7.

(Modifica dell'articolo 16 del regio decreto
11 febbraio 1929, n. 274, e norme
di coordinamento).

        1. L'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

        "Art. 16. - 1. Sono riconosciute ai geometri le seguenti competenze:

                a) progettazione e direzione lavori di strade vicinali ed interpoderali o consortili in genere per aziende agrarie o comprensori di aziende senza rilevanti opere d'arte, compresi ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua demaniali e non, aventi luci non superiori a metri lineari 7.00, realizzati con strutture normali o prefabbricate, con esclusione di calcoli strutturali complessi;

                b) progettazione e direzione lavori di canali e derivazioni d'irrigazione e scolo, opere di bonifica, captazione, distribuzione di acqua per le aziende agricole e loro consorzi, in limiti territoriali non superiori a 100 ettari;

                c) tenuta, in qualità di responsabile diretto della contabilità, di opere pubbliche di qualsiasi tipo e genere la cui progettazione e direzione lavori sia affidata a tecnici laureati;

                d) prestazioni per compravendita, affitti e colonie parziali di immobili, sia pubblici sia privati, nonché di costruzioni civili, artigianali, industriali, commerciali, rurali, agricole e sportive;

                e) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali per terreni e fabbricati ed estimi relativi;

                f) operazioni di tracciamento di strade poderali e consortili e delle strade classificate ai sensi delle norme vigenti;

                g) operazioni di tracciamento di canali di irrigazione e scolo progettati e diretti da tecnici laureati;

                h) misura e divisione di fondi rustici;

                i) misura e divisione di aree urbane e di costruzioni civili e rurali e stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari di espropriazione; stima di danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglie e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

                l) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazioni, di aree urbane e di costruzioni civili ricadenti nelle competenze di cui alla lettera i); stima dei danni prodotti dagli incendi;

                m) stima delle scorie morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

                n) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle aziende agrarie di media importanza e amministrazioni di stabili in genere;

                o) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

                p) procedure espropriative o di costituzione di servitù coattive;

                q) partecipazione quale componente nelle commissioni igienico-edilizie comunali su designazione del proprio collegio, in condizioni paritetiche rispetto agli iscritti degli altri ordini professionali;

                r) stima di macchinari mobili, immobili ed attrezzature industriali, valutazione di aziende, patrimoni, beni e diritti;

                s) funzioni peritali ed arbitrali sulle competenze di cui al presente articolo".

        2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per coordinare quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 20 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per la professione, rispettivamente, di ingegnere civile, di dottore in scienze agrarie e di perito agrario, con quanto previsto dall'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
        3. Sono fatte salve, ove non in contrasto con quanto previsto dalla presente legge, le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni.
        4. Le disposizioni della presente legge valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo quanto disposto dagli articoli da 18 a 24 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.


Art. 8.

(Norma transitoria).

        1. Sono fatte salve le competenze dei geometri sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico per il riordino delle norme concernenti la professione di geometra con quanto previsto dalla presente legge e dalle altre norme vigenti in materia.



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