XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 666




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, devono dotarsi di purificatori d'aria entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Tutti gli edifici pubblici devono dotarsi di purificatori d'aria entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

        1. Le scuole di ogni ordine e grado e gli edifici pubblici dotati di impianto di condizionamento devono inserire all'interno dello stesso un purificatore d'aria.


Art. 3.

        1. I purificatori d'aria installati ai sensi degli articoli 1 e 2 devono essere inseriti in numero sufficiente da garantire la purificazione dell'aria dell'intero complesso scolastico e, nel caso di edifici pubblici, di ogni loro parte. A tali fini deve essere prevista l'installazione di un purificatore d'aria ogni 120 metri cubi.


Art. 4.

        1. I purificatori d'aria devono avere un flusso di 450 metri cubi all'ora a temperatura e pressione standard e l'inquinamento acustico da essi provocato non deve, comunque, superare i 50 decibel ad un metro di distanza.


Art. 5.

        1. I purificatori d'aria devono essere in grado di bloccare le particelle submicroniche, garantendo un limite minimo pari al 60 per cento ed a tale fine devono essere testati con diortilptolato aerosol a 0,3 micron secondo ASHRAE 52-76.
        2. I purificatori d'aria devono essere, altresì, in grado di bloccare le muffe, i funghi ed i batteri gram positivi e negativi. Il loro filtro deve essere riciclabile e non infiammabile e deve corrispondere alle caratteristiche delle disposizioni UL classe 1. Il sistema filtrante deve essere completato almeno da un filtro al carbone, in conformità alle disposizioni UL classe 2. L'apparecchiatura non deve generare ozono in misura superiore a 0,05 parti per milione misurate con il test 867 UL.
        3. Il purificatore d'aria deve essere costruito con materiale plastico od acciaio e non deve contenere parti di legno, a meno che lo stesso sia ulteriormente ricoperto da melanina o da plastica. L'unità deve includere un apposito interruttore e fornire autonomamente indicazioni atte a segnalare le necessità di sostituzione del filtro e deve essere completata con un temporizzatore che permetta di interrompere il flusso.
        4. Il purificatore d'aria deve essere approvato ai sensi delle normative in materia dell'Unione europea e rispondere alle disposizioni EN 60 335 parte 1. L'apparecchio deve recare tutte le idonee istruzioni per il suo funzionamento redatte in lingua italiana.


Art. 6.

        1. Tutte le scuole e gli edifici pubblici di cui all'articolo 1 devono assicurare il buon funzionamento dei purificatori d'aria in essi installati mediante la stipula di appositi contratti di manutenzione.


Art. 7.

        1. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un'apposita commissione, composta da tre membri, con il compito di esaminare e valutare gli apparecchi di purificazione d'aria e le certificazioni ad essi correlati entro due mesi dall'insediamento della commissione stessa. Solo gli apparecchi che hanno ricevuto l'approvazione da parte della commissione possono essere installati negli edifici di cui all'articolo 1.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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