XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 666
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili
nido, devono dotarsi di purificatori d'aria entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Tutti gli edifici pubblici devono dotarsi di
purificatori d'aria entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2.
1. Le scuole di ogni ordine e grado e gli edifici pubblici
dotati di impianto di condizionamento devono inserire
all'interno dello stesso un purificatore d'aria.
Art. 3.
1. I purificatori d'aria installati ai sensi degli
articoli 1 e 2 devono essere inseriti in numero sufficiente da
garantire la purificazione dell'aria dell'intero complesso
scolastico e, nel caso di edifici pubblici, di ogni loro
parte. A tali fini deve essere prevista l'installazione di un
purificatore d'aria ogni 120 metri cubi.
Art. 4.
1. I purificatori d'aria devono avere un flusso di 450
metri cubi all'ora a temperatura e pressione standard e
l'inquinamento acustico da essi provocato non deve, comunque,
superare i 50 decibel ad un metro di distanza.
Art. 5.
1. I purificatori d'aria devono essere in grado di
bloccare le particelle submicroniche, garantendo un limite
minimo pari al 60 per cento ed a tale fine devono essere
testati con diortilptolato aerosol a 0,3 micron
secondo ASHRAE 52-76.
2. I purificatori d'aria devono essere, altresì, in grado
di bloccare le muffe, i funghi ed i batteri gram
positivi e negativi. Il loro filtro deve essere riciclabile e
non infiammabile e deve corrispondere alle caratteristiche
delle disposizioni UL classe 1. Il sistema filtrante deve
essere completato almeno da un filtro al carbone, in
conformità alle disposizioni UL classe 2. L'apparecchiatura
non deve generare ozono in misura superiore a 0,05 parti per
milione misurate con il test 867 UL.
3. Il purificatore d'aria deve essere costruito con
materiale plastico od acciaio e non deve contenere parti di
legno, a meno che lo stesso sia ulteriormente ricoperto da
melanina o da plastica. L'unità deve includere un apposito
interruttore e fornire autonomamente indicazioni atte a
segnalare le necessità di sostituzione del filtro e deve
essere completata con un temporizzatore che permetta di
interrompere il flusso.
4. Il purificatore d'aria deve essere approvato ai sensi
delle normative in materia dell'Unione europea e rispondere
alle disposizioni EN 60 335 parte 1. L'apparecchio deve recare
tutte le idonee istruzioni per il suo funzionamento redatte in
lingua italiana.
Art. 6.
1. Tutte le scuole e gli edifici pubblici di cui
all'articolo 1 devono assicurare il buon funzionamento dei
purificatori d'aria in essi installati mediante la stipula di
appositi contratti di manutenzione.
Art. 7.
1. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, istituisce un'apposita commissione, composta da tre
membri, con il compito di esaminare e valutare gli apparecchi
di purificazione d'aria e le certificazioni ad essi correlati
entro due mesi dall'insediamento della commissione stessa.
Solo gli apparecchi che hanno ricevuto l'approvazione da parte
della commissione possono essere installati negli edifici di
cui all'articolo 1.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.