XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 656
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1^ settembre
1998, n. 333, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente
precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi
autorizzati dalle autorità competenti. Sono vietati su tutto
il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che
non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e
sofferenze".
Art. 2.
1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, è sostituita
dalla seguente:
"h) autorità competente: il Ministero della sanità,
il servizio veterinario della regione e della provincia
autonoma, il veterinario ufficiale quale definito
dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive
modificazioni; per le macellazioni secondo determinati riti
religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e
di controllo delle disposizioni particolari relative alla
macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni".
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 3, del decreto legislativo 1^
settembre 1998, n. 333, la parola: "evitabili" è soppressa.
Art. 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 4, del decreto legislativo 1^
settembre 1998, n. 333, la parola: "evitabili" è soppressa.
Art. 5.
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1^
settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera
c), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo
i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h)."
Art. 6.
1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1^
settembre 1998, n. 333, è abrogato.
Art. 7.
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1^
settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, è
abrogato.
Art. 8.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo
1^ settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate
all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma
1, nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la reclusione da
uno a due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni
indicate al comma 1 è punita con la reclusione di cinque anni
e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da lire 8 milioni a lire 20 milioni".
Art. 9.
1. All'allegato A, parte II, punto 2, annesso al decreto
legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, la parola: "inutili" è
soppressa.
Art. 10.
1. All'allegato B, punto 1, annesso al decreto legislativo
1^ settembre 1998, n. 333, la parola: "evitabili" è
soppressa.
Art. 11.
1. All'allegato B, punto 2, annesso al decreto legislativo
1^ settembre 1998, n. 333, il secondo periodo è soppresso.
Art. 12.
1. Il punto I dell'allegato C annesso al decreto
legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, è sostituito dal
seguente:
"I. Metodi ammessi.
A. Stordimento:
1) pistola a proiettile captivo;
2) esposizione al biossido di carbonio.
B. Abbattimento:
1) pistola o fucile a proiettile libero;
2) esposizione al biossido di carbonio".