XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 656




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-bis. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti. Sono vietati su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze".


Art. 2.

        1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, è sostituita dalla seguente:

        "h) autorità competente: il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione e della provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni; per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e di controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni".


Art. 3.

        1. Al comma 1 dell'articolo 3, del decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, la parola: "evitabili" è soppressa.


Art. 4.

        1. Al comma 1 dell'articolo 4, del decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, la parola: "evitabili" è soppressa.

Art. 5.

        1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

        "2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)."


Art. 6.

        1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, è abrogato.


Art. 7.

        1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 8.

        1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:

        "1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la reclusione da uno a due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
            2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1 è punita con la reclusione di cinque anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 8 milioni a lire 20 milioni".


Art. 9.

        1. All'allegato A, parte II, punto 2, annesso al decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, la parola: "inutili" è soppressa.

Art. 10.

        1. All'allegato B, punto 1, annesso al decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, la parola: "evitabili" è soppressa.


Art. 11.

        1. All'allegato B, punto 2, annesso al decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, il secondo periodo è soppresso.


Art. 12.

        1. Il punto I dell'allegato C annesso al decreto legislativo 1^ settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

        "I. Metodi ammessi.

            A. Stordimento:

                1) pistola a proiettile captivo;

                2) esposizione al biossido di carbonio.

            B. Abbattimento:

                1) pistola o fucile a proiettile libero;

                2) esposizione al biossido di carbonio".



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