XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 648
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri la Consulta nazionale degli anziani.
Art. 2.
1. La Consulta di cui all'articolo 1 è composta da trenta
membri, di cui venti nominati dalle organizzazioni
rappresentative degli anziani in ciascuna regione, cinque
nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a
livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tra professori universitari di prima
fascia provenienti dalle facoltà di economia e commercio,
giurisprudenza, ingegneria, psicologia e medicina. La Consulta
è presieduta da un rappresentante degli anziani e si avvale,
per le funzioni di segreteria, di personale della Presidenza
del Consiglio dei ministri, cui è corrisposta una speciale
indennità per le particolari funzioni assegnate.
2. La Consulta promuove campagne promozionali,
pubblicitarie ed editoriali dirette a proporre all'opinione
pubblica una immagine della persona anziana rispondente alle
reali capacità ed alle aspettative di detti soggetti.
3. La Consulta può istituire premi e pubblici
riconoscimenti a favore di anziani che si siano
particolarmente distinti nella propria attività professionale,
culturale e scientifica. Può altresì istituire borse di studio
a favore di studenti delle scuole elementari e medie e di
studenti universitari che dimostrino particolare sensibilità
nell'affrontare la tematica connessa alla condizione
dell'anziano.
4. La Consulta raccoglie testimonianze storiche e
culturali relative al ruolo svolto dalle persone anziane
nell'evoluzione della società civile. A tale scopo la Consulta
pubblica un bollettino scientifico in collaborazione con le
università della terza età.
Art. 3.
1. Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) è istituito il Forum degli anziani, che è
organo consultivo del Governo in materia di legislazione sulle
persone anziane.
Art. 4.
1. Il Forum di cui all'articolo 3 è costituito da
trenta membri, di cui venti eletti dalle organizzazioni
rappresentative degli anziani a livello regionale, cinque
eletti dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a
livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del CNEL
tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle
facoltà di giurisprudenza ed economia e commercio. Il Forum
è presieduto da uno dei membri nominati dal Presidente del
CNEL e si avvale, per la propria segreteria, di personale del
CNEL stesso, cui è corrisposta un'indennità in relazione agli
incarichi assegnati.
2. Il Forum analizza l'impatto normativo delle
disposizioni che riguardano le persone anziane, predispone
studi e ricerche da sottoporre alla Presidenza del CNEL che se
ne avvale ai fini dell'esercizio del proprio potere di
iniziativa legislativa, con particolare riferimento alla
flessibilità del sistema previdenziale.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 500 milioni annue, si provvede, per
l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.