XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 646
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Compiti dello Stato e delle regioni).
1. Lo Stato, attraverso le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, predispone, nell'ambito dei rispettivi
piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed
altre iniziative volte a combattere e prevenire la
thalassemia, la drepanocitosi, nonché tutte le altre forme di
emoglobinopatie genetiche anche combinate, da considerare
malattie ad alto rischio e ad elevato interesse sociale.
2. Le emoglobinopatie sono, altresì, considerate patologie
rare e fruiscono di tutte le agevolazioni previste dalla legge
per le malattie rare ed i farmaci orfani.
3. L'intervento dello Stato attraverso le regioni e le
province autonome, ai sensi del comma 1, è volto:
a) alla prevenzione primaria ed alla diagnosi
precoce della thalassemia, drepanocitosi, e di tutte le altre
forme combinate di emoglobinopatie genetiche;
b) alla cura e riabilitazione dei malati delle
patologie di cui alla lettera a);
c) alla agevolazione dell'inserimento sociale,
scolastico, lavorativo e sportivo dei malati;
d) a favorire l'educazione e l'informazione
sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari e
dell'intera popolazione a rischio e non a rischio;
e) a provvedere all'aggiornamento ed alla
preparazione professionale del personale socio-sanitario
addetto;
f) a promuovere programmi di ricerca finalizzati
al miglioramento degli standard di prevenzione, di
diagnosi, di cura e di ricerca farmacologica e genetica tesi
alla guarigione delle patologie di cui al presente comma.
Art. 2.
(Prevenzione).
1. Ai fini della prevenzione delle patologie di cui
all'articolo 1 le regioni e le province autonome indicano alle
aziende sanitarie locali, sentito l'Istituto superiore di
sanità, gli interventi operativi più idonei diretti a:
a) individuare, mediante screening
obbligatori, le fasce di popolazione portatrici
asintomatiche a rischio delle emoglobinopatie;
b) attuare una campagna informativa nelle scuole,
nei posti di lavoro, in tutti i luoghi di prevenzione e cura,
pubblici e privati, in tutti i laboratori e studi
professionali medici, nei consultori pubblici e privati e
negli uffici demografici comunali, mediante un obbligo
informativo imposto, in particolare, agli uffici dello stato
civile, alle parrocchie e ad ogni altro luogo ritenuto
opportuno;
c) attuare una diagnosi obbligatoria precoce in
tutti i nati;
d) individuare le strutture ospedaliere deputate
ad attuare la prevenzione.
Art. 3.
(Centri di alta specializzazione).
1. Le regioni e le province autonome istituiscono, a
livello ospedaliero o universitario, un centro di alta
specializzazione di riferimento, con funzioni di ricerca, di
prevenzione, di diagnosi e cura e di riabilitazione dei malati
di cui alla presente legge, nonché di orientamento e
coordinamento della attività sanitarie, sociali, formative ed
informative. Le regioni e le province autonome assicurano al
rispettivo centro, personale, strutture ed attrezzature
adeguati alla consistenza percentuale dei pazienti assistiti
in rapporto alla popolazione residente.
2. Il centro di cui al comma 1 può avvalersi del supporto
assistenziale dei servizi ospedalieri o territoriali da esso
individuati nell'ambito della regione o della provincia
autonoma ai sensi dell'articolo 5.
Art. 4.
(Tessera personale).
1. Al cittadino affetto da thalassemia, drepanocitosi o da
altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche è
rilasciata dal centro di cui all'articolo 3 una tessera
personale che attesta l'esistenza della malattia.
2. Il modello della tessera personale deve corrispondere
alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della
sanità, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. La tessera personale, nella forma più adeguata per una
lettura anche automatizzata, deve riportare dettagliatamente
le patologie e le complicanze correlate alla malattia di
base.
4. La certificazione contenuta nella tessera personale
attestante la sussistenza della patologia ha efficacia
probatoria nei confronti di ogni altro ente, organo o
commissione operante nel territorio dello Stato.
5. In sede di prima attuazione della presente legge la
tessera personale è sostituita da una certificazione
rilasciata da un centro di thalassemia o da un centro di
day-hospital già esistente o istituto ai sensi
dell'articolo 5.
Art. 5.
(Istituzione di centri di day-hospital).
1. La regione o la provincia autonoma, in accordo con il
Piano sanitario nazionale, individua le aziende ospedaliere,
territorialmente competenti, presso le quali istituisce
servizi o centri per la diagnosi e cura della thalassemia in
regime ambulatoriale o day-hospital, al fine di
garantire ai pazienti la possibilità di effettuare le terapie
trasfusionali periodiche in regime di assoluta sicurezza e
senza necessità di ricovero e determina, altresì,
l'aggregazione dei servizi o centri alle divisioni di
ematologia e, ove queste non esistono, alle divisioni di
medicina generale o di pediatria, presso le quali, nei casi di
acuzie patologiche, possono essere ricoverati gli emopatici a
seconda della loro età. In ogni caso, le strutture ospedaliere
assicurano ai pazienti prestazioni mediche pluridisciplinari
per tutte le patologie conseguenti, connesse alla patologia
emoglobinica di base, in piena sintonia con la équipe
medica dei centri o servizi, che, in caso di ricovero, deve
essere avvertita e con l'eventuale sostegno dei centri di cui
all'articolo 3.
Art. 6.
(Cura e riabilitazione).
1. Le regioni e le province autonome forniscono
gratuitamente ai pazienti di cui alla presente legge il
materiale medico, tecnico e farmaceutico, direttamente o
attraverso le aziende sanitarie locali, sulla base della
certificazione contenuta nella tessera personale di cui
all'articolo 4.
2. I farmaci necessari alla cura delle patologie di base o
di quelle connesse, indipendentemente dal reddito, sono esenti
da ticket e sono gratuitamente forniti dalle aziende
ospedaliere, che curano tale servizio tramite le farmacie
interne. La fornitura dei farmaci al paziente viene effettuata
tramite i centri o i servizi di cui all'articolo 5. I farmaci
concessi sono quelli indicati nell'apposita sezione della
tessera personale di cui all'articolo 4.
Art. 7.
(Progetti di ricerca).
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome finanziano
progetti di ricercafinalizzati alla cura, alla prevenzione e
alla guarigione della patologia thalassemica, drepanocitica e
di ogni altra forma combinata di emoglobinopatia genetica, su
proposta dei centri di cui all'articolo 3, dietro
presentazione di progetti dettagliati, presentati da
équipe mediche o universitarie, nei limiti di spesa
stabiliti all'articolo 14, comma 11.
2. I progetti di ricerca sono sottoposti all'esame della
commissione di cui al comma 9 dell'articolo 14 o di quella
istituita presso il Ministero della sanità con le stesse
modalità ivi previste e secondo un regolamento del Ministro
della sanità da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. La ricerca medico-scientifica di base e farmacologica è
regolamentata dalle leggi statali vigenti e dalle disposizioni
in materia emanate dall'Unione europea.
4. Sono applicabili alla ricerca farmacologica le
disposizioni legislative in materia di ricerca per i farmaci
relativi alle malattie rare.
Art. 8.
(Attività lavorativa).
1. Lo Stato promuove l'inserimento dei cittadini affetti
da thalassemia, drepanocitosi o da altre forme combinate di
emoglobinopatie genetiche nel mondo del lavoro.
2. La thalassemia, la drepanocitosi e le altre forme
combinate di emoglobinopatie genetiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono
compatibili con il diritto all'avviamento al lavoro, anche
quando, a seguito degli accertamenti medico-legali, venga
determinata l'invalidità al 100 per cento e venga concesso il
diritto all'indennità di accompagnamento.
3. L'accertamento delle residue capacità lavorative è
eseguito dai centri di cui all'articolo 3, annotato, su
richiesta degli interessati, sulla tessera di cui all'articolo
4 e fa fede ai sensi di legge.
4. La certificazione di cui al comma 3 del presente
articolo dà diritto alla iscrizione negli elenchi speciali di
cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 9.
(Attività sportive).
1. La thalassemia, la drepanocitosi e le altre forme
combinate di emoglobinopatie genetiche non sono cause ostative
all'accertamento dell'idoneità fisica per lo svolgimento delle
attività sportive.
Art. 10.
(Esonero dal servizio militare
e dai servizi sostitutivi).
1. I cittadini affetti da thalassemia, drepanocitosi o da
altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche sono
esonerati dal servizio militare e dai servizi sostitutivi di
esso, dietro presentazione della tessera personale di cui
all'articolo 4. Per tale esonero non può essere effettuata
alcuna discriminazione in relazione all'avviamento al lavoro
ed all'occupazione in ogni ambito lavorativo pubblico e
privato, in mansioni compatibili con la situazione patologica
soggettiva.
Art. 11.
(Servizio militare ed assunzione
nei corpi militarizzati).
1. Nei confronti dei portatori sani di thalassemia, di
drepanocitosi o di altre forme combinate di emoglobinopatie
genetiche non può essere operata alcuna forma di
discriminazione ai fini del servizio militare e
dell'assunzione nei corpi militarizzati.
Art. 12.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18).
1. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e
successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso
che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita
non è correlata alle attitudini, ma alla concreta
impossibilità di svolgere le primarie funzioni senza
l'assistenza prevalente, anche non continua, di terzi.
Art. 13.
(Applicazione ai soggetti thalassemici, drepanocitici o
affetti dalle varie forme combinate di emoglobinopatie
genetiche della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
1. Ai cittadini affetti da thalassemia, drepanocitosi e da
altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche si
applica la legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto
compatibile con la presente legge, ed essi possono fruire dei
diritti e delle agevolazioni previste dalla medesima legge n.
104 del 1992, sulla base delle certificazioni contenute nella
tessera personale di cui all'articolo 4 della presente legge.
Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
Art. 14.
(Organizzazioni di volontariato).
1. Lo Stato riconosce le associazioni di persone affette
da thalassemia, da drepanocitosi o da forme combinate di
emoglobinopatie genetiche, e dei rispettivi familiari fino al
secondo grado in linea retta e collaterale, come
organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266, e successive modificazioni, e delle leggi
regionali emanate in materia, con diritto ad essere iscritte
negli albi delle organizzazioni di volontariato istituiti
dalle regioni e dalle province autonome.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fare parte di una
sola associazione ai fini delle provvidenze previste dalla
presente legge.
3. Alle associazioni di cui al comma 1, aventi sede ed
operanti nel territorio dello Stato, sono concessi contributi
dalle regioni e dalle province autonome competenti per:
a) la realizzazione di programmi rivolti
all'informazione e prevenzione del fenomeno delle thalassemie,
delle drepanocitosi e delle altre forme combinate di
emoglobinopatie genetiche, ivi compreso il fenomeno dei
portatori sani di thalassemia;
b) l'attuazione di interventi volti a garantire la
tutela della salute nei luoghi di lavoro dei soggetti affetti
da forme di emoglobinopatie;
c) il sostegno psicologico e sociale, ivi compresa
l'attività di segretariato sociale, in favore dei
thalassemici;
d) il funzionamento delle medesime
associazioni.
4. I contributi di cui al comma 3 possono essere, altresì,
concessi, con le stesse modalità ivi previste, anche per la
promozione dell'immagine dei thalassemici nella società e per
la lotta, anche sotto il profilo legale, contro la loro
emarginazione negli ambiti di vita e di lavoro. L'erogazione
dei contributi alle associazioni è disposta con decreto
dell'assessore della regione o della provincia autonoma
competente in materia di sanità.
5. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3,
predisposti dalle associazioni, sono presentati entro e non
oltre il mese di marzo di ogni anno all'assessorato della
regione o della provincia autonoma competente in materia di
sanità.
6. I contributi di cui alla lettera d) del comma 3
sono concessi in relazione alle spese preventivate ed, in ogni
caso, in misura non superiore a lire 50 milioni per ogni
associazione in proporzione agli associati thalassemici,
drepanocitici e di altre forme combinate di emoglobinopatie
genetiche.
7. E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di
presentare, entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a
quello di concessione, la documentazione in originale relativa
alle spese effettivamente sostenute, pena la decadenza per
l'anno successivo dal diritto ai contributi previsti dal
presente articolo.
8. I programmi e gli interventi di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 3 del presente articolo e di cui
all'articolo 2 sono finanziati per l'intera spesa ammessa fino
ad un massimo di lire 50 milioni per ciascuna associazione.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
attribuiti alle associazioni richiedenti da una commissione
regionale o della provincia autonoma, composta da dieci
membri, nominati dall'assessore regionale o provinciale
competente in materia di sanità, della quale fanno parte,
oltre all'assessore o ad un suo delegato, tre thalassemici
maggiorenni ovvero i genitori o parenti di thalassemici, entro
il secondo grado in linea retta e collaterale, nominati dalle
associazioni regionali maggiormente rappresentative, da un
funzionario medico dell'assessorato alla sanità e da uno
amministrativo, che assume anche la veste di segretario della
commissione e da quattro medici esperti nella diagnosi, cura e
prevenzione della thalassemia, secondo un regolamento, che è
emanato da ciascun assessore regionale o provinciale
competente in materia di sanità, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
10. L'assessore regionale o provinciale competente in
materia di sanità, sentita la commissione di cui al comma 9, è
autorizzato a concedere contributi a copertura dell'intera
spesa per la realizzazione, da parte di ricercatori singoli o
di équipe operanti in strutture sanitarie pubbliche, di
progetti di ricerca sulla prevenzione e cura della
thalassemia.
11. I progetti di ricerca di cui al comma 10 possono avere
carattere pluriennale. Nei limiti di un triennio il contributo
per la realizzazione di ciascun progetto non può superare i
150 milioni di lire l'anno.
12. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3
possono prevedere interventi diretti all'informazione nelle
scuole di ogni ordine e grado della regione e della provincia
autonoma.
13. L'assessorato regionale o provinciale competente in
materia di pubblica istruzione, anche attraverso gli uffici
scolastici regionali, assume ogni iniziativa necessaria
all'attuazione degli interventi di cui al comma 12.
14. I consultori familiari pubblici operanti nelle regioni
e nelle province autonome ed i consultori familiari privati
beneficiari dei contributi regionali o provinciali, sono
tenuti a realizzare corsi di informazione finalizzati a
diffondere la conoscenza della thalassemia ed a prevenirne la
diffusione, anche su proposta e di intesa con le associazioni
di cui al comma 1.
15. I comuni hanno l'obbligo di distribuire ai cittadini
materiale illustrativo per la prevenzione della thalassemia,
della drepanocitosi e delle altre forme combinate di
emoglobinopatie genetiche, anche attraverso gli uffici di
stato civile all'atto della richiesta dei documenti per il
matrimonio.
16. Le regioni e le province autonome possono concedere i
contributi di cui al presente articolo per la ricerca
farmacologica e scientifica anche a strutture private,
mediante convenzioni da stipulare tra l'assessorato regionale
o provinciale competente in materia di sanità e l'ente o
società o ditta privata, previo parere deliberativo espresso
sui progetti presentati da parte della commissione di cui al
comma 9.
Art. 15.
(Osservatorio epidemiologico nazionale).
1. Tra i centri o servizi istituiti dalla presente legge è
costituito un sistema informativo automatizzato, denominato
"Osservatorio epidemiologico nazionale" (OEN) collegato
all'osservatorio epidemiologico regionale (OER), con sede
presso la regione Sicilia, e con il supporto informatico
istituito presso il medesimo OER, presso il quale confluiscono
tutti i dati epidemiologici a livello nazionale ed a livello
dell'Unione europea. L'OEN ha come scopo la gestione
medico-scientifica automatizzata di tutti i pazienti,
l'archiviazione di tutti i dati individuali, la gestione del
Registro nazionale della thalassemia, della drepanocitosi e di
tutte le altre forme combinate di emoglobinopatiche genetiche,
i dati statistici e i dati farmacologici, nonché
l'archiviazione di dati individuali relativi ai cittadini
individuati come portatori di thalassemia, drepanocitosi o di
altre forme patologico-genetiche di emoglobinopatie, anche
combinate. Alla regione Sicilia sono rimborsate, da parte
delle regioni e delle province autonome che fruiscono del
sistema informativo, le spese di gestione dell'OEN sulla base
di un rendiconto finale delle spese per singola regione, e
provincia autonoma, da computare sulla base del numero dei
malati o dei cittadini esaminati ed inseriti nel sistema
informativo.
2. Al sistema informativo di cui al comma 1 possono
accedere lo Stato, le regioni, le province autonome e tutti i
centri e servizi previsti dalla presente legge, nonché gli
organismi sanitari dell'Unione europea, dell'Organizzazione
mondiale della sanità e i privati cittadini, tramite i citati
centri e servizi.
Art. 16.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, con esclusione dell'articolo 14, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità. All'onere derivante dall'articolo 14
provvedono le regioni a carico dei rispettivi bilanci.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.