XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 597




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario".
        2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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