XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 597
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente: "Gli
importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
interamente cumulabili con i redditi del beneficiario".
2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
è abrogata.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 100 miliardi annue a decorrere dal 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.