XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 588
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'azione risarcitoria di cui al primo comma si prescrive
in un anno dal giorno in cui è stato pubblicato lo
stampato".
Art. 2.
1. I soggetti proprietari di pubblicazioni periodiche o
non periodiche, o i titolari di quote che ne garantiscano
comunque il controllo, sono obbligati a stipulare polizze
assicurative contro il rischio di riparazione pecuniaria
dovuta ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 8 febbraio
1948, n. 47.
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1,
ai soggetti di cui al medesimo comma si applica l'ammenda da
lire 50 milioni a lire 100 milioni.
3. In caso di mancata stipula della polizza di cui al
comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma devono
corrispondere a colui che è stato condannato quanto questi ha
versato a titolo di risarcimento del danno.