XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 588




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "L'azione risarcitoria di cui al primo comma si prescrive in un anno dal giorno in cui è stato pubblicato lo stampato".


Art. 2.

        1. I soggetti proprietari di pubblicazioni periodiche o non periodiche, o i titolari di quote che ne garantiscano comunque il controllo, sono obbligati a stipulare polizze assicurative contro il rischio di riparazione pecuniaria dovuta ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
        2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, ai soggetti di cui al medesimo comma si applica l'ammenda da lire 50 milioni a lire 100 milioni.
        3. In caso di mancata stipula della polizza di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma devono corrispondere a colui che è stato condannato quanto questi ha versato a titolo di risarcimento del danno.



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