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1. Il Corpo forestale
dello Stato è Forza di
polizia dello Stato ad
ordinamento civile
specializzata nella difesa
del patrimonio agroforestale
italiano e nella tutela
dell'ambiente e
dell'ecosistema e concorre
nell'espletamento di servizi
di ordine e sicurezza
pubblica, ai sensi della
legge 1^ aprile 1981, n. 121,
con particolare riferimento
alle aree rurali e
montane. |
1. Il Corpo forestale
dello Stato è Forza di
polizia dello Stato ad
ordinamento civile
specializzata nella difesa
del patrimonio agroforestale
italiano e nella tutela
dell'ambiente, del
paesaggio e
dell'ecosistema e concorre
nell'espletamento di servizi
di ordine e sicurezza
pubblica, ai sensi della
legge 1^ aprile 1981, n. 121,
nonché nel controllo del
territorio, con
particolare riferimento alle
aree rurali e montane. |
|
2. Il Corpo forestale
dello Stato svolge attività
di polizia giudiziaria e
vigila sul rispetto della
normativa nazionale e
internazionale concernente la
salvaguardia delle risorse
agroambientali e la tutela
del patrimonio naturalistico
nazionale, nonché la
sicurezza agroalimentare,
prevenendo e reprimendo i
reati connessi. E' altresì
struttura operativa nazionale
di protezione civile. |
2. Il Corpo forestale
dello Stato svolge attività
di polizia giudiziaria e
vigila sul rispetto della
normativa nazionale e
internazionale concernente la
salvaguardia delle risorse
agroambientali, forestali
e paesaggistiche e la
tutela del patrimonio
naturalistico nazionale,
nonché la sicurezza
agroalimentare, prevenendo e
reprimendo i reati connessi.
E' altresì struttura
operativa nazionale di
protezione civile. |
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1. Fatte salve le
attribuzioni delle regioni e
degli enti locali, il Corpo
forestale dello Stato svolge
le funzioni di rilievo
nazionale assegnategli dalle
leggi e dai regolamenti, e in
particolare ha competenza in
materia di: |
1. Identico: |
|
a) concorso al
mantenimento dell'ordine e
della sicurezza pubblica con
particolare riferimento alle
aree rurali e montane; |
a) identica; |
| b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e alla valutazione del danno | b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione |
|
ambientale, nonché
collaborazione nell'esercizio
delle funzioni di cui agli
articoli 35 e 36 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300; |
del danno ambientale,
nonché collaborazione
nell'esercizio delle funzioni
di cui agli articoli 35 e 36
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300; |
|
c) controllo e
certificazione del commercio
internazionale e della
detenzione di esemplari di
fauna e di flora minacciati
di estinzione, tutelati ai
sensi della Convenzione CITES
sul commercio internazionale
delle specie animali e
vegetali in via di
estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973,
resa esecutiva con legge 19
dicembre 1975, n. 874, e
della relativa normativa
comunitaria; |
c) identica; |
|
d) vigilanza e
controllo dell'attuazione
delle convenzioni
internazionali in materia
ambientale, con particolare
riferimento alla tutela delle
foreste e della biodiversità
vegetale e animale; |
d) identica; |
|
e) controlli
derivanti dalla normativa
comunitaria agroforestale e
ambientale e attività volte
al rispetto della normativa
in materia di sicurezza
alimentare del consumatore e
di biosicurezza in genere; |
e) controlli
derivanti dalla normativa
comunitaria agroforestale e
ambientale e concorso
nelle attività volte al
rispetto della normativa in
materia di sicurezza
alimentare del consumatore e
di biosicurezza in genere; |
|
f) sorveglianza
delle aree naturali protette
di rilevanza internazionale e
nazionale e delle altre aree
protette secondo le modalità
previste dalla legislazione
vigente; |
f) identica; |
|
g) tutela e
salvaguardia delle riserve
naturali statali riconosciute
di importanza nazionale o
internazionale, nonché delle
riserve biogenetiche
destinate alla conservazione
della biodiversità animale e
vegetale; |
g) tutela e
salvaguardia delle riserve
naturali statali riconosciute
di importanza nazionale o
internazionale, nonché
degli altri beni
destinati alla
conservazione della
biodiversità animale e
vegetale; |
|
h) sorveglianza e
accertamento degli illeciti
commessi in violazione delle
norme in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento
e del relativo danno
ambientale nonché repressione
dei traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei
rifiuti; |
h) identica; |
|
i) concorso nel
monitoraggio e nel controllo
del territorio ai fini della
prevenzione del dissesto
idrogeologico, nonché
collaborazione nello
svolgimento dell'attività
straordinaria di polizia
idraulica; |
i) identica; |
|
l) pubblico
soccorso e interventi di
rilievo nazionale di
protezione civile su tutto il
territorio nazionale con
riferimento al concorso con
le regioni nella lotta attiva
agli incendi boschivi e allo
spegnimento con mezzi aerei
degli stessi; controllo del
manto nevoso e previsione del
rischio valanghe; attività
consultive e statistiche
connesse; |
l) pubblico
soccorso e interventi di
rilievo nazionale di
protezione civile su tutto il
territorio nazionale con
riferimento anche al
concorso con le regioni nella
lotta attiva agli incendi
boschivi e allo spegnimento
con mezzi aerei degli stessi;
controllo del manto nevoso e
previsione del rischio
valanghe; attività consultive
e statistiche connesse; |
|
m) attività di
studio connesse alle proprie
competenze con particolare
riferimento alla rilevazione
qualitativa e quantitativa
delle risorse forestali anche
al fine della costituzione
dell'inventario forestale
nazionale, al monitoraggio
sullo stato fitosanitario
delle foreste, ai controlli
sul livello di inquinamento
degli ecosistemi forestali,
al monitoraggio del
territorio in genere con
raccolta, elaborazione,
archiviazione e diffusione
dei dati; adempimenti
connessi alla gestione e allo
sviluppo dei collegamenti di
cui all'articolo 24 della
legge 31 gennaio 1994,
n. 97; |
m) identica; |
|
n) attività di
supporto al Ministero delle
politiche agricole e
forestali nella
rappresentanza e nella tutela
degli interessi forestali
nazionali in sede comunitaria
e internazionale e raccordo
con le politiche forestali
regionali; |
n) identica; |
|
o) reclutamento,
formazione e gestione del
proprio personale;
approvvigionamento e
amministrazione delle risorse
strumentali; divulgazione
delle attività istituzionali
ed educazione ambientale; |
o) identica; |
|
p) ogni altro
compito assegnatogli dalle
leggi e dai regolamenti dello
Stato. |
p) identica. |
|
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|
| 1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dalle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno per | 1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, |
|
le questioni inerenti
l'ordine pubblico, la
pubblica sicurezza, il
pubblico soccorso e la
protezione civile, nonché
dall'autorità giudiziaria per
quanto riguarda i compiti
inerenti l'attività di
polizia giudiziaria. |
la pubblica sicurezza, il
pubblico soccorso e la
protezione civile. |
|
2. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio si avvale
della collaborazione del
Corpo forestale dello Stato
per le funzioni di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettere b), c), d), e),
f), g), h) e i),
nonché per il contrasto del
fenomeno dell'abusivismo
edilizio, con particolare
riferimento alla prevenzione
e repressione delle
alterazioni all'ambiente
commesse in violazione della
relativa normativa. |
2. Identico. |
|
3. All'unità
dirigenziale di livello
generale, individuata presso
il Ministero delle politiche
agricole e forestali con il
regolamento previsto
dall'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, e successive
modificazioni, che ne
stabilisce altresì le
funzioni, è preposto un
dirigente generale che assume
la qualifica di capo del
Corpo forestale dello
Stato. |
3. Identico. |
|
4. Il capo del Corpo
forestale dello Stato è
nominato ai sensi
dell'articolo 25 del decreto
del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748. |
4. Identico. |
|
5. L'individuazione
degli uffici centrali e
periferici di livello
dirigenziale non generale e
dei relativi compiti è
disposta con i decreti
ministeriali di natura non
regolamentare previsti
dall'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, e successive
modificazioni. |
5. Identico. |
|
6. L'organizzazione,
l'attività di servizio e il
regolamento di disciplina del
Corpo forestale dello
Stato, nonché la
determinazione, nei limiti
delle dotazioni organiche
complessive, delle piante
organiche degli uffici
centrali, nonché periferici a
livello regionale, sono
stabiliti con uno o più
regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, che
garantiscono un'equilibrata
distribuzione territoriale
del personale. |
6. L'organizzazione,
l'attività di servizio e il
regolamento di disciplina del
Corpo forestale dello Stato
sono stabiliti con uno o più
regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, che
garantiscono un'equilibrata
distribuzione territoriale
del personale. |
| 7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla |
7. Identico. |
|
specializzazione del
personale del Corpo, nonché,
a richiesta, di quello
dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, ivi compreso
quello dei servizi tecnici
forestali regionali e di
altri operatori
dell'ambiente. Gli oneri
relativi alla formazione da
espletare nei confronti degli
operatori dell'ambiente non
appartenenti alla pubblica
amministrazione sono a carico
degli operatori medesimi. |
|
8. Il personale del
Corpo forestale dello Stato
con qualifiche permanenti di
polizia è autorizzato a
portare armi, è esente dal
richiamo in servizio militare
per istruzione o per
mobilitazione e ha diritto al
libero percorso sulle linee
dei mezzi pubblici di
trasporto urbano e
metropolitano. |
|
|
|
|
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 11, il Ministro delle
politiche agricole e
forestali, senza pregiudizio
delle funzioni di rilievo
statale di cui all'articolo 2
della presente legge, ha
facoltà di stipulare con le
regioni specifiche
convenzioni per l'affidamento
al Corpo forestale dello
Stato di compiti e funzioni
propri delle regioni stesse
sulla base di un accordo
quadro approvato dalla
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1,
lettera l), del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. |
1. Identico. |
| 2. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i |
2. Identico. |
|
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. Ai componenti del
Comitato non compete alcuna
indennità o compenso né
rimborso spese. |
|
3. Ferme restando le
esigenze operative,
strumentali e istituzionali
delle strutture centrali e
periferiche del Corpo
forestale dello Stato per
l'assolvimento dei compiti
istituzionali e per
l'esercizio delle funzioni
statali di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge,
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri,
sulla base di criteri
stabiliti d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasferiti alle
regioni e agli enti locali le
riserve naturali, nonché
tutti gli altri beni che non
risultino indispensabili ai
fini dello svolgimento delle
attività istituzionali del
Corpo forestale dello
Stato. |
3. Ferme restando le
esigenze operative,
strumentali e istituzionali
delle strutture centrali e
periferiche del Corpo
forestale dello Stato per
l'assolvimento dei compiti
istituzionali e per
l'esercizio delle funzioni
statali di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge,
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del
Ministro delle politiche
agricole e forestali e del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sulla base di un
piano di trasferimento
predisposto dai Ministri
delle politiche agricole e
forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio
che accerti la perdita delle
qualità, interesse e
importanza nazionale di
flora, fauna, ecosistemi,
diversità biologiche presenti
nelle riserve naturali
indicate all'articolo 2,
comma 3, della legge 6
dicembre 1991, n. 394,
sono trasferiti alle regioni
e agli enti locali le riserve
naturali, nonché tutti gli
altri beni che non risultino
indispensabili ai fini dello
svolgimento delle attività
istituzionali del Corpo
forestale dello Stato. |
| 4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva |
|
competenza, il decreto
può comunque essere adottato.
Il decreto deve conformarsi
ai pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per
le conseguenze di carattere
finanziario nelle parti in
cui esse formulano identiche
condizioni. |
|
4. Con il decreto di
cui al comma 3, la gestione
delle riserve naturali, di
qualunque tipologia,
ricadenti in tutto o in parte
all'interno dei parchi
nazionali, è affidata agli
Enti parco di cui
all'articolo 9 della legge 6
dicembre 1991, n. 394. I beni
non trasferiti alle regioni e
agli enti locali sono
assegnati al Corpo forestale
dello Stato. |
5. Identico. |
|
5. Con il medesimo
decreto di cui al comma 3 è
trasferito alle regioni,
senza mutamento delle
condizioni contrattuali di
lavoro, il personale
necessario alla gestione dei
beni trasferiti, assunto ai
sensi della legge 5 aprile
1985, n. 124, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato,
nonché il personale con
rapporto di lavoro a tempo
determinato in servizio alla
data di entrata in vigore
della presente legge che nei
dodici mesi precedenti a tale
data ha svolto oltre
centocinquanta giornate
lavorative. |
6. Identico. |
|
6. Entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il personale del Corpo
forestale dello Stato può
chiedere di transitare, a
domanda e ove consentito
dalle singole normative
regionali, nei ruoli dei
servizi tecnici forestali
della regione ove presta
servizio. Al mantenimento
delle dotazioni organiche
complessive del Corpo
forestale dello Stato di cui
alle tabelle A e B allegate
al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, e alle
tabelle A, B e C allegate al
decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, e al fine di
assicurare l'invarianza di
spesa a carico del bilancio
dello Stato, si provvede
mediante corrispondente
riduzione delle
autorizzazioni di spesa di
cui ai decreti legislativi 18
maggio 2001, nn. 227 e 228,
nella misura pari alla spesa
annua occorrente per le unità
di personale che esercitano
la facoltà prevista dal
presente comma e comunque nei
limiti della spesa massima di
10 milioni di euro. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
7. Entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il personale del Corpo
forestale dello Stato può
chiedere di transitare, ove
consentito dalle singole
normative regionali e
comunque nell'ambito di un
contingente di unità il cui
onere corrispondente annuo a
regime sia non superiore a
cinque milioni di euro,
nei ruoli dei servizi
tecnici forestali della
regione ove presta servizio.
La dotazione organica del
Corpo forestale dello Stato è
conseguentemente ridotta in
misura corrispondente alle
unità di personale che
esercitano la facoltà
prevista dal presente
comma. |
|
7. Il trasferimento
alle regioni dei beni di cui
al comma 3 e delle relative
risorse finanziarie, ivi
comprese quelle relative al
personale trasferito in
attuazione dei commi 5 e 6, è
effettuato entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge. |
8. Il trasferimento
alle regioni dei beni di cui
al comma 3 e delle relative
risorse finanziarie, ivi
comprese quelle relative al
personale trasferito in
attuazione dei commi 6
e 7, è effettuato entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge con il
decreto di cui al comma 3 e
senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica. |
|
8. La Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, entro quattro
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
per il solo anno 2003, e
periodicamente entro il 30
giugno degli anni successivi,
verifica, su proposta del
Ministro per gli affari
regionali, d'intesa con i
Ministri dell'economia e
delle finanze e delle
politiche agricole e
forestali, le risorse
finanziarie da trasferire
alle singole regioni in
relazione all'attuazione
della presente legge. |
9. La Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, entro quattro
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
per il solo anno 2003,
verifica, su proposta del
Ministro per gli affari
regionali, d'intesa con i
Ministri dell'economia e
delle finanze e delle
politiche agricole e
forestali, le risorse
finanziarie da trasferire
alle singole regioni in
relazione all'attuazione
della presente legge. |
|
9. Restano ferme le
attribuzioni delle regioni a
statuto speciale e delle
province autonome di Trento e
di Bolzano. |
10. Restano
ferme le competenze
attribuite in materia di
Corpo forestale alle
regioni a statuto speciale
e alle province
autonome di Trento e di
Bolzano dagli statuti
speciali e dalle relative
norme di attuazione. |
|
|
|
| 1. Ai fini della migliore operatività del Corpo forestale dello Stato nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e in adesione all'avvenuta istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e degli altri Ministri interessati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un |
|
apposito organismo di
coordinamento nel campo della
sicurezza alimentare composto
da rappresentanti degli
organi e degli uffici aventi
attribuzioni e svolgenti
attività di controllo in
materia, ivi compresi quelli
delle regioni e delle
province autonome di Trento e
di Bolzano. |
|
2. Il regolamento
di cui al comma 1 è adottato
previo parere delle
Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati
competenti per materia, che
si esprimono entro sessanta
giorni dalla data di
trasmissione del relativo
schema. Decorso tale termine,
il regolamento può essere
comunque adottato. |
|
|
|
|
1. Per consentire il
supporto alle attività
istituzionali del Corpo
forestale dello Stato di cui
all'articolo 2 della presente
legge continuano ad
applicarsi le norme previste
dalla legge 5 aprile 1985,
n. 124, limitatamente alle
unità di personale non
trasferite alle regioni ai
sensi dell'articolo 4,
comma 5, della presente
legge. |
1. Per consentire il
supporto alle attività
istituzionali del Corpo
forestale dello Stato di cui
all'articolo 2 della presente
legge continuano ad
applicarsi le norme previste
dalla legge 5 aprile 1985,
n. 124, limitatamente alle
unità di personale non
trasferite alle regioni ai
sensi dell'articolo 4, comma
6, della presente
legge. |
|
2. E' abrogato il
decreto legislativo 12 marzo
1948, n. 804, ad eccezione
dell'articolo 30, primo
comma. |
2. Identico. |
|
3. All'articolo 4,
comma 1, del decreto
legislativo 4 giugno 1997,
n. 143, sono soppresse le
parole: "ivi compresi i beni
e le risorse finanziarie,
umane, strumentali e
organizzative del Corpo
forestale dello Stato,". |
3. Identico. |
|
4. All'articolo 55,
comma 8, del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, l'ultimo periodo è
soppresso. |
4. Identico. |
| 5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di |
|
ufficio provinciale,
senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato e nei
limiti della dotazione
complessiva dei due ruoli,
con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro per la funzione
pubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge.
L'adeguamento dei posti in
organico di livello
dirigenziale deve essere
compensato con una
corrispondente diminuzione
del numero dei posti nel
ruolo direttivo dei
funzionari, con riferimento
alle dotazioni organiche
effettivamente in servizio,
equivalente sul piano
finanziario al fine di
assicurare l'invarianza di
spesa a carico del bilancio
dello Stato. |
|
6. All'articolo 20,
secondo comma, della legge
1^ aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, le
parole: "dal funzionario del
Corpo forestale dello Stato
responsabile a livello
provinciale" sono sostituite
dalle seguenti: "e del Corpo
forestale dello Stato". |
|
7. All'articolo 7,
comma 5, della legge 21
novembre 2000, n. 353, dopo
le parole: "centri operativi
antincendi boschivi" sono
inserite le seguenti:
"articolabili in unità
operative territoriali da
istituirsi con decreto del
direttore generale". |
|
8. All'articolo 1,
comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155, e
ovunque ricorrano nel
medesimo decreto legislativo,
le parole: "commissario
superiore forestale" sono
sostituite dalle seguenti:
"vice questore aggiunto
forestale". |
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