XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 556
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princėpi generali).
1. Lo Stato, in applicazione dell'articolo 49 della
Costituzione, favorisce e promuove iniziative volte
all'effettivo inserimento e alla piena partecipazione dei
giovani alla vita politica e istituzionale.
2. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per il proprio
ambito di competenza e adeguando i propri statuti e la propria
legislazione alle disposizioni della presente legge,
organizzano la propria azione al fine di promuovere, tutelare
e garantire l'associazionismo tra i giovani e favorire la loro
rappresentanza e partecipazione alla vita politica e
istituzionale, anche a carattere sovracomunale e
provinciale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano sia
ai giovani quali singoli cittadini, sia alle loro associazioni
legalmente riconosciute e iscritte negli appositi albi
regionali e nazionali.
Art. 2.
(Associazione dei giovani in Consulte
comunali e provinciali).
1. Ai sensi delle disposizioni della presente legge e del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni e
le province prevedono ed individuano forme di consultazione
dei giovani sia come singoli, sia come associazioni.
2. Le amministrazioni comunali e provinciali, mettendo a
disposizione locali idonei, favoriscono l'elezione di
rappresentanti, tra i giovani e le loro associazioni, che
costituiscono le Consulte comunali e provinciali.
3. Le Consulte comunali e provinciali di cui al comma 2
sono organi rappresentativi a carattere permanente; formulano
proposte ed esprimono pareri nell'ambito delle amministrazioni
competenti.
4. Le scuole secondarie di secondo grado possono,
nell'ambito della loro autonomia organizzativa, promuovere
progetti culturali, piani collaborativi e forum di
studio con i giovani del territorio di insediamento.
Art. 3.
(Consulta regionale dei giovani).
1. La Consulta regionale dei giovani č composta dai
rappresentanti delle Consulte comunali e provinciali di
giovani di cui all'articolo 2 ed esprime pareri obbligatori in
materia di politiche giovanili e sociali.
Art. 4.
(Consulta nazionale dei giovani).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, č istituita, presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Consulta nazionale dei giovani.
2. La Consulta nazionale dei giovani č composta da
cinquantotto delegati eletti in numero di tre per ogni regione
da ciascuna Consulta regionale. La Consulta regionale della
Valle d'Aosta esprime un unico delegato.
3. La Consulta nazionale dei giovani esprime pareri sui
progetti di legge di iniziativa governativa in materia di
politiche giovanili e sociali; invia propri rappresentanti
presso gli organismi internazionali giovanili e formula pareri
sull'attivitā dei medesimi.
Art. 5.
(Rapporti con gli organismi comunitari).
1. La Consulta nazionale attiva meccanismi di
rappresentanza presso il Parlamento europeo e la Commissione
europea con il compito di formulare osservazioni e pareri
sulle proposte di atti comunitari concernenti le politiche
giovanili e sociali.
Art. 6.
(Portale INTERNET).
1. E' istituito il portale INTERNET della Consulta
nazionale, collegato ai principali siti istituzionali e
finalizzato ad ottenere una maggiore velocitā nella
circolazione delle informazioni e un migliore collegamento tra
le diverse realtā territoriali, promuovendone una integrazione
partecipata.