XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 556




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princėpi generali).

        1. Lo Stato, in applicazione dell'articolo 49 della Costituzione, favorisce e promuove iniziative volte all'effettivo inserimento e alla piena partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale.
        2. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza e adeguando i propri statuti e la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, organizzano la propria azione al fine di promuovere, tutelare e garantire l'associazionismo tra i giovani e favorire la loro rappresentanza e partecipazione alla vita politica e istituzionale, anche a carattere sovracomunale e provinciale.
        3. Le disposizioni della presente legge si applicano sia ai giovani quali singoli cittadini, sia alle loro associazioni legalmente riconosciute e iscritte negli appositi albi regionali e nazionali.


Art. 2.

(Associazione dei giovani in Consulte
comunali e provinciali).

        1. Ai sensi delle disposizioni della presente legge e del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni e le province prevedono ed individuano forme di consultazione dei giovani sia come singoli, sia come associazioni.
        2. Le amministrazioni comunali e provinciali, mettendo a disposizione locali idonei, favoriscono l'elezione di rappresentanti, tra i giovani e le loro associazioni, che costituiscono le Consulte comunali e provinciali.
        3. Le Consulte comunali e provinciali di cui al comma 2 sono organi rappresentativi a carattere permanente; formulano proposte ed esprimono pareri nell'ambito delle amministrazioni competenti.
        4. Le scuole secondarie di secondo grado possono, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, promuovere progetti culturali, piani collaborativi e forum di studio con i giovani del territorio di insediamento.


Art. 3.

(Consulta regionale dei giovani).

        1. La Consulta regionale dei giovani č composta dai rappresentanti delle Consulte comunali e provinciali di giovani di cui all'articolo 2 ed esprime pareri obbligatori in materia di politiche giovanili e sociali.


Art. 4.

(Consulta nazionale dei giovani).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č istituita, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Consulta nazionale dei giovani.
        2. La Consulta nazionale dei giovani č composta da cinquantotto delegati eletti in numero di tre per ogni regione da ciascuna Consulta regionale. La Consulta regionale della Valle d'Aosta esprime un unico delegato.
        3. La Consulta nazionale dei giovani esprime pareri sui progetti di legge di iniziativa governativa in materia di politiche giovanili e sociali; invia propri rappresentanti presso gli organismi internazionali giovanili e formula pareri sull'attivitā dei medesimi.

Art. 5.

(Rapporti con gli organismi comunitari).

        1. La Consulta nazionale attiva meccanismi di rappresentanza presso il Parlamento europeo e la Commissione europea con il compito di formulare osservazioni e pareri sulle proposte di atti comunitari concernenti le politiche giovanili e sociali.


Art. 6.

(Portale INTERNET).

1. E' istituito il portale INTERNET della Consulta nazionale, collegato ai principali siti istituzionali e finalizzato ad ottenere una maggiore velocitā nella circolazione delle informazioni e un migliore collegamento tra le diverse realtā territoriali, promuovendone una integrazione partecipata.



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