XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 549
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti beneficiari).
1. Ai fini della presente legge per "attività di
volontariato" si intendono quelle previste dall'articolo 2,
comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, qualora siano
svolte dalle organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
della medesima legge.
Art. 2.
(Agevolazioni).
1. Le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato
di cui all'articolo 1, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, non si considerano cessioni di beni né
prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto; non sono altresì soggette a tale imposta
le cessioni, effettuate nei confronti delle citate
organizzazioni, di beni mobili registrati quali autoambulanze,
elicotteri o natanti di soccorso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.