XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 549




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soggetti beneficiari).

        1. Ai fini della presente legge per "attività di volontariato" si intendono quelle previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, qualora siano svolte dalle organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.


Art. 2.

(Agevolazioni).

        1. Le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; non sono altresì soggette a tale imposta le cessioni, effettuate nei confronti delle citate organizzazioni, di beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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