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Modifiche all'articolo
162-bis del codice
penale in materia di
applicazione dell'oblazione
in materia penale. |
Modifiche agli articoli
162 e 162-bis del
codice penale in materia di
applicazione dell'oblazione
in materia penale. |
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1. L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 162 - (Oblazione). - Nei reati, per le quali la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, l'interessato è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato". |
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1. La rubrica
dell'articolo 162-bis
del codice penale è
sostituita dalla seguente:
"Oblazione nei reati
puniti con pene
alternative". |
1. Identico. |
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2. I commi primo e
secondo dell'articolo
162-bis del codice
penale sono sostituiti dai
seguenti: |
2. Identico: |
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"Nei reati per i quali
la legge stabilisce, in
alternativa, pene detentive o
pene pecuniarie, la persona
ritenuta colpevole può essere
ammessa a pagare, prima
dell'apertura del
dibattimento ovvero prima del
decreto di condanna, una
somma corrispondente alla
metà del massimo dell'ammenda
ovvero della multa stabilita
dalla legge per il reato
commesso, oltre le spese del
procedimento. |
"Nei reati per i quali
la legge stabilisce, in
alternativa, pene detentive o
pene pecuniarie,
l'interessato può essere
ammesso a pagare, prima
dell'apertura del
dibattimento ovvero prima del
decreto di condanna, una
somma corrispondente alla
metà del massimo dell'ammenda
ovvero della multa stabilita
dalla legge per il reato
commesso, oltre le spese del
procedimento. |
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Con la domanda di
oblazione la persona ritenuta
colpevole del reato deve
depositare la somma
corrispondente alla metà del
massimo della pena
pecuniaria". |
Con la domanda di
oblazione l'interessato
deve depositare la somma
corrispondente alla metà del
massimo della pena
pecuniaria". 2-bis. Al terzo comma dell'articolo 162-bis del codice penale, le parole: "da parte del contravventore" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del richiedente". |
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