XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 540-A




TESTO
della proposta di legge.
TESTO
della Commissione


Modifiche all'articolo 162-bis del codice penale in materia di applicazione dell'oblazione in materia penale.
Modifiche agli articoli 162 e 162-bis del codice penale in materia di applicazione dell'oblazione in materia penale.


Art. 1.

1. L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 162 - (Oblazione). - Nei reati, per le quali la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, l'interessato è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".


Art. 1.
Art. 2.

1. La rubrica dell'articolo 162-bis del codice penale è sostituita dalla seguente: "Oblazione nei reati puniti con pene alternative".
1. Identico.
2. I commi primo e secondo dell'articolo 162-bis del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
2. Identico:

"Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, la persona ritenuta colpevole può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.
"Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, l'interessato può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione la persona ritenuta colpevole del reato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria".
Con la domanda di oblazione l'interessato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria".
2-bis. Al terzo comma dell'articolo 162-bis del codice penale, le parole: "da parte del contravventore" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del richiedente".



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