XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 540
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La rubrica dell'articolo 162-bis del codice
penale è sostituita dalla seguente: "Oblazione nei reati
puniti con pene alternative".
2. I commi primo e secondo dell'articolo 162-bis del
codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Nei reati per i quali la legge stabilisce, in
alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, la persona
ritenuta colpevole può essere ammessa a pagare, prima
dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di
condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo
dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il
reato commesso, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione la persona ritenuta colpevole
del reato deve depositare la somma corrispondente alla metà
del massimo della pena pecuniaria".