XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 540




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La rubrica dell'articolo 162-bis del codice penale è sostituita dalla seguente: "Oblazione nei reati puniti con pene alternative".
        2. I commi primo e secondo dell'articolo 162-bis del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

            "Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, la persona ritenuta colpevole può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.
        Con la domanda di oblazione la persona ritenuta colpevole del reato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria".



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