XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 532




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo emana, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di adeguare le indennità previste dal regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, come modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836, all'attuale costo della vita, secondo i seguenti princìpi:

                a) adeguamento delle indennità all'aumento del costo della vita dal 1^ gennaio 1965 al 31 dicembre 2000;

                b) previsione di un meccanismo di adeguamento periodico a cadenza quinquennale, in rapporto all'aumento del costo della vita, a decorrere dall'anno 2004.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 2001 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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