XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 532
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo emana, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al
fine di adeguare le indennità previste dal regio decreto 3
maggio 1923, n. 1043, come modificato dalla legge 13 luglio
1965, n. 836, all'attuale costo della vita, secondo i seguenti
princìpi:
a) adeguamento delle indennità all'aumento del
costo della vita dal 1^ gennaio 1965 al 31 dicembre 2000;
b) previsione di un meccanismo di adeguamento
periodico a cadenza quinquennale, in rapporto all'aumento del
costo della vita, a decorrere dall'anno 2004.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 2001 e a lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.