XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 527
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La giurisdizione militare di qualsiasi grado è abolita.
E' parimenti soppresso il Consiglio superiore della
magistratura militare.
Art. 2.
1. Tutti i reati di competenza della giurisdizione
militare sono attribuiti alla competenza della giurisdizione
ordinaria, secondo le norme sostanziali e processuali penali
vigenti.
Art. 3.
1. Tutti i procedimenti penali in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi stato e
grado si trovino, sono rimessi all'autorità giudiziaria
ordinaria nello stesso stato e grado.
2. I fatti e gli atti di competenza del Consiglio
superiore della magistratura militare sono trasferiti alla
competenza del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 4.
1. Tutti i magistrati militari cessano da ogni funzione
giurisdizionale.
2. Gli addetti ai servizi di cancelleria continuano ad
esercitare le loro funzioni per il tempo necessario ad attuare
il trasferimento dei procedimenti di cui all'articolo 3.
Art. 5.
1. Il Ministro della giustizia emana con proprio decreto,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme per l'esecuzione della stessa e per la
definizione delle modalità per il trasferimento dei magistrati
militari alla magistratura ordinaria o a quella amministrativa
o contabile.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono altresì
stabilite le modalità per il trasferimento del personale delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari nei ruoli
del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie
del Ministero della giustizia.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.