XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 527




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La giurisdizione militare di qualsiasi grado è abolita. E' parimenti soppresso il Consiglio superiore della magistratura militare.


Art. 2.

        1. Tutti i reati di competenza della giurisdizione militare sono attribuiti alla competenza della giurisdizione ordinaria, secondo le norme sostanziali e processuali penali vigenti.


Art. 3.

        1. Tutti i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi stato e grado si trovino, sono rimessi all'autorità giudiziaria ordinaria nello stesso stato e grado.
        2. I fatti e gli atti di competenza del Consiglio superiore della magistratura militare sono trasferiti alla competenza del Consiglio superiore della magistratura.


Art. 4.

        1. Tutti i magistrati militari cessano da ogni funzione giurisdizionale.
        2. Gli addetti ai servizi di cancelleria continuano ad esercitare le loro funzioni per il tempo necessario ad attuare il trasferimento dei procedimenti di cui all'articolo 3.


Art. 5.

        1. Il Ministro della giustizia emana con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per l'esecuzione della stessa e per la definizione delle modalità per il trasferimento dei magistrati militari alla magistratura ordinaria o a quella amministrativa o contabile.
        2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per il trasferimento del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari nei ruoli del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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