XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 512
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della provincia di Nola).
1. E' istituita la provincia di Nola, nell'ambito della
regione Campania.
Art. 2.
(Composizione della provincia di Nola).
1. La provincia di Nola, con capoluogo Nola, è costituita
dai seguenti comuni: Nola, Acerra, Avella, Baiano, Brusciano,
Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di
Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Domicella, Lauro,
Liveri, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola, Moschiano,
Mugnano del Cardinale, Ottaviano, Pago del Vallo di Lauro,
Palma Campania, Poggiomarino, Quadrelle, Quindici,
Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano,
San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano,
Sirignano, Somma Vesuviana, Sperone, Striano, Taurano, Tufino,
Visciano.
Art. 3.
(Elezione del consiglio provinciale).
1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo
in concomitanza con la prima consultazione per il rinnovo di
uno dei consigli provinciali della regione Campania,
compatibilmente con gli adempimenti di cui agli articoli 4 e
5.
Art. 4.
(Adempimenti amministrativi).
1. Le province di Napoli e di Avellino, entro il termine
di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore
della presente legge, procedono alla ricognizione della
propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato
di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto
deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione
trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati
d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno
con il compito di curare ogni adempimento connesso
all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento
degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere
improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli
delle due province di cui al citato comma 1 e della provincia
di Nola.
3. Fino alla data delle elezioni di cui all'articolo 3,
gli organi delle province di Napoli e di Avellino continuano
ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio
della circoscrizione esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 5.
(Revisione delle circoscrizioni elettorali, giudiziarie e
finanziarie).
1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4
della presente legge, sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di
Napoli, di Avellino e di Nola, ai sensi dell'articolo 75 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione
delle circoscrizioni giudiziarie e di quelle degli uffici
finanziari al fine di armonizzarle con l'ordinamento
territoriale della provincia di Nola.
Art. 6.
(Personale della provincia di Nola).
1. E' assegnato alla provincia di Nola, sulla base della
ripartizione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, il
personale proveniente dagli enti territoriali che gestiscono i
servizi sul territorio della provincia di Nola, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in attuazione delle
disposizioni vigenti in materia di mobilità.
Art. 7.
(Affari amministrativi e giurisdizionali).
1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali
pendenti alla data di inizio del funzionamento degli organi
della provincia di Nola, presso la prefettura e gli altri
organi, anche giurisdizionali, delle province di Napoli e di
Avellino, relativi a cittadini ed agli enti locali di cui
all'articolo 2, sono trasferiti ai rispettivi organi ed uffici
della provincia di Nola.
Art. 8.
(Risorse finanziarie
della provincia di Nola).
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Nola per la spesa corrente, il
Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo
alla data di insediamento degli organi della nuova provincia,
provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati
alle amministrazioni provinciali di Napoli e di Avellino, in
via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente
per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti
interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale
disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e per il
restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni
territoriali degli enti interessati. Per gli anni successivi
al primo, si provvede alla verifica di validità del riparto
provvisorio. Le risorse finanziarie in conto capitale sono
ripartite in relazione alla attribuzione di titolarità di
specifici beni ai quali gli investimenti si riferiscono.
2. Nel periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni del consiglio del nuovo ente ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle province di Napoli, di
Avellino e di Nola concordano, sulla base dei criteri di cui
al comma 1, lo scorporo dal bilancio delle province di Napoli
e di Avellino dei fondi di spettanza della provincia di
Nola.
Art. 9.
(Adempimenti governativi
e variazione nei bilanci).
1. Il Ministero dell'interno provvede alle occorrenti
variazioni dei ruoli del personale, nonché alla costruzione ed
all'arredamento della sede dell'amministrazione provinciale di
Nola. L'onere grava sul bilancio del Ministero stesso.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in
relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di
istituire nella provincia di Nola i propri uffici periferici
al fine di garantire l'efficienza amministrativa.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.