XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 494
Onorevoli Colleghi! - La rivoluzione informatica che
sta caratterizzando i nostri tempi rischia di provocare, come
ogni grande trasformazione, le sue vittime immolate
sull'altare del progresso. Tra queste risaltano i portatori di
handicap e, in particolare, i soggetti non vedenti che,
nonostante la corposa legislazione a loro tutela, si ritrovano
a dover lottare contro ostacoli di vario tipo nel campo
soprattutto della cosiddetta "nuova economia". In particolare
i recenti sviluppi dell'informatica e soprattutto di INTERNET
stanno rendendo impossibile la corretta fruizione
dell'informazione da parte dei soggetti afflitti da alcune
specifiche minorazioni fisiche, creando pertanto delle
gravissime diseguaglianze, anche costituzionalmente rilevanti,
in ordine proprio al diritto di accesso alle sorgenti di
informazione che, invece, deve assolutamente essere garantito
a tutti i cittadini. Appare in particolare scandaloso che
perfino le pubbliche amministrazioni, nelle loro pagine
Web, non rispettino i criteri più elementari di
accessibilità, ignorando che esistono invece tecnologie che
consentirebbero, se adottate, la normale fruizione delle
stesse anche ai cittadini portatori di handicap. Appare
essenziale inoltre diffondere la convinzione che creare
documenti accessibili a tutti non solo è un fatto di grande
civiltà, ma che soprattutto non significa assolutamente
rinunciare a qualcosa, ma piuttosto arricchire ulteriormente
la qualità dell'informazione. Per il raggiungimento di tali
obiettivi si propone la presente proposta di legge che
all'articolo 1 stabilisce il principio fondamentale del
diritto di accesso a tutte le fonti di informazione, qualunque
sia la loro natura, da parte di tutti i cittadini ed, in
particolare, il diritto all'accesso ad INTERNET ai
cittadini portatori di handicap. Con l'articolo 2 è
attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri delle comunicazioni e per la funzione pubblica, il
compito di stabilire, con apposito decreto, le modalità con le
quali rendere effettivo l'accesso ad INTERNET dei siti
appartenenti alla pubblica amministrazione a qualunque livello
istituzionale, da parte di tutti i portatori di
handicap, finora impediti. Con l'articolo 3 si propone
di concedere un credito di imposta, pari al 30 per cento dei
costi per l'adeguamento tecnico necessario a consentire la
fruizione di INTERNET ai portatori di handicap, ai
fornitori di servizi INTERNET che, senza aggravio delle
tariffe urgenti, procedano all'adozione di tali specifiche
tecnologie. L'articolo 4, in fine, contiene la norma di
copertura finanziaria che è quantificata in lire 10 miliardi
annue per il triennio 2001-2003. In considerazione della
estrema importanza della proposta di legge e
dell'indiscutibile ricaduta che comporterebbe la sua
approvazione, non solo in favore dei soggetti interessati, ma
anche in termini di ulteriore qualificazione civile e morale
del sistema giuridico del nostro Paese, certamente avanzato in
ordine alla tutela dei diritti dei cittadini afflitti da
disabilità, se ne raccomandano il celere esame e la
conseguente urgente approvazione.