XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 465




        Onorevoli Colleghi! - Ad oltre cinquanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, rimane in vita la XIII delle disposizioni transitorie e finali, relativa ai membri e ai discendenti di Casa Savoia. Essa prevede, al primo comma, che i membri e i discendenti di Casa Savoia non siano elettori e non possano ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Al secondo comma prevede che agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi siano vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. Il terzo comma prevede che i beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei discendenti maschi, sono avocati allo Stato e che i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali su beni stessi, avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
        Ora ci sembra che le norme dettate dai commi primo e secondo della XIII disposizione siano ormai anacronistiche. L'Italia ha sperimentato una solida democrazia e una ferma struttura repubblicana, che peraltro non può essere oggetto di revisione costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 139 della Costituzione.
        Non vediamo come l'ingresso degli eredi maschi di Casa Savoia possa rappresentare un pericolo per la forma repubblicana o per il sereno vivere delle istituzioni.
        Pensiamo che non si possa ulteriormente negare ai giovani Savoia il legittimo ingresso nel Paese che sostengono di amare, il Paese in cui entrano anche extracomunitari senza permesso di soggiorno, un Paese in cui tutto può accadere fuorché un restaurazione della monarchia.
        Si lascia in vita la disposizione prevista del terzo comma per evitare il possibile sorgere di contestazioni in merito ai beni degli ex re di Casa Savoia, già avocati allo Stato.




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