XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 465
Onorevoli Colleghi! - Ad oltre cinquanta anni dalla
entrata in vigore della Costituzione repubblicana, rimane in
vita la XIII delle disposizioni transitorie e finali, relativa
ai membri e ai discendenti di Casa Savoia. Essa prevede, al
primo comma, che i membri e i discendenti di Casa Savoia non
siano elettori e non possano ricoprire uffici pubblici né
cariche elettive. Al secondo comma prevede che agli ex re di
Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi
siano vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale. Il terzo comma prevede che i beni, esistenti nel
territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei discendenti maschi, sono avocati allo Stato e
che i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali su beni
stessi, avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
Ora ci sembra che le norme dettate dai commi primo e
secondo della XIII disposizione siano ormai anacronistiche.
L'Italia ha sperimentato una solida democrazia e una ferma
struttura repubblicana, che peraltro non può essere oggetto di
revisione costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo
139 della Costituzione.
Non vediamo come l'ingresso degli eredi maschi di Casa
Savoia possa rappresentare un pericolo per la forma
repubblicana o per il sereno vivere delle istituzioni.
Pensiamo che non si possa ulteriormente negare ai giovani
Savoia il legittimo ingresso nel Paese che sostengono di
amare, il Paese in cui entrano anche extracomunitari senza
permesso di soggiorno, un Paese in cui tutto può accadere
fuorché un restaurazione della monarchia.
Si lascia in vita la disposizione prevista del terzo comma
per evitare il possibile sorgere di contestazioni in merito ai
beni degli ex re di Casa Savoia, già avocati allo Stato.