XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 442




        Onorevoli Colleghi! - Le norme costituzionali, la vigente normativa in materia di poteri locali, gli orientamenti emersi in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e di discussione generale sulla riforma urbanistica, il dibattito politico culturale, hanno reso evidente la necessità di elaborare una nuova legge nazionale che fissi chiaramente i princìpi generali per il governo del territorio e l'eventualità di proporre più efficaci soluzioni per specifici temi che lo richiedano, in quanto di diretta competenza dello Stato.
        Si tratta dunque di definire un sistema di norme innovative riguardanti i princìpi della pianificazione e del governo del territorio, che consenta agli enti responsabili di avere una visione complessiva delle esigenze del territorio medesimo (sviluppo economico, tutela ambientale, necessità infrastrutturali - anche in relazione alla mobilità e alla fruizione degli spazi urbani - qualità degli insediamenti, recupero, riqualificazione ed eventuale espansione degli stessi, eccetera) e attribuisca loro efficaci poteri per provvedere a tali esigenze in modo complessivo e organico, per garantire la legalità degli interventi di trasformazione del territorio, e per riordinare il relativo sistema sanzionatorio. Sotto questo profilo riveste indubbio rilievo anche la questione del potenziamento e del recupero di efficienza delle strutture tecnico-amministrative preposte all'attuazione delle scelte in materia urbanistica, nonché al controllo sulle attività di trasformazione del territorio.
        Le disposizioni di principio dovranno essere penetranti e non dovranno essere vanificate da una eventuale assenza di iniziativa a seguito dell'inerzia di qualche soggetto istituzionale. Da qui anche l'esigenza di individuare, sia a livello dello Stato che delle regioni, nuovi strumenti per rimuovere questa eventuale e dannosa inerzia, adottando forme di salvaguardia di nuova concezione.
        La competenza di una pluralità di enti che autonomamente si occupano di uso del territorio comporta anche la necessità che, ai vari livelli, sia esercitata in modo efficace la funzione di indirizzo e di coordinamento.
        Allo Stato competono le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'assetto dell'intero territorio nazionale, delle grandi decisioni in ordine alle infrastrutture fondamentali del Paese e delle politiche settoriali, come del resto già previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e la funzione di garanzia relativa all'attuazione dei principi fissati con la nuova legge. Andrebbe demandato allo Stato anche lo svolgimento di un'attività conoscitiva volta alla costituzione, anche sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni e dagli enti locali, di un osservatorio nazionale sullo stato della pianificazione in materia urbanistica.
        Il governo del territorio compete anzitutto ai tradizionali enti territoriali (regione, provincia, comune) e ad altri di recente formazione (città metropolitana) ciascuno secondo le proprie competenze.
        Strumenti di programmazione a livello regionale, piani di area vasta, piani urbanistici comunali si dovranno armonizzare rispettando l'autonomia di ogni livello.
        L'autonomia di ciascuno di essi deve infatti essere valorizzata, trovando naturalmente il suo limite in quella degli altri; è perciò essenziale che la legge di riforma indichi con chiarezza i compiti di ciascuno, gli ambiti di responsabilità, più diretti poteri per l'approvazione degli strumenti, le modalità di coordinamento delle varie autonome responsabilità in ordine all'assetto e al governo del territorio, superando l'attuale ordinamento gerarchico a favore di un'impostazione processuale e cooperativa. Analogo criterio dovrebbe essere seguito ai fini del coordinamento con altri strumenti relativi alla pianificazione di settore.
        Le competenze devono dunque essere esercitate non conflittualmente: la "concertazione" e la "co-pianificazione", in alcuni casi già sperimentate, dovrebbero divenire il normale metodo di coordinamento delle determinazioni in materia urbanistica, dal momento della impostazione del piano, del programma o di un progetto, fino alla loro concreta attuazione.
        La natura sussidiaria delle nuove norme è dunque un importante argomento di riflessione e dovrà essere approfondita nei suoi aspetti operativi. In questo senso essa dovrà essere preliminare ad ogni nuova architettura dei rapporti tra istituzioni aventi competenze in questa materia.
        Il principio di sussidiarietà pur non essendo, allo stato dei fatti, una norma costituzionale vigente, è infatti di evidente rilievo costituzionale anche se inserito in una legge ordinaria, come sarà la nuova legge per il governo del territorio.
        Per un effettivo governo del territorio gli strumenti urbanistici, a tutti i livelli, devono arricchire il proprio contenuto in relazione a nuove esigenze di certezza e di efficacia.
        Le trasformazioni del territorio e degli immobili che lo compongono devono inserirsi in un più generale quadro di sostenibilità ambientale e di rispetto delle fondamentali preesistenze che ne definiscono l'identità.
        Alcune leggi regionali già prevedono ad esempio che i piani urbanistici siano costituiti da due distinti livelli.
        Il primo livello, di durata indeterminata, è spesso definito "strutturale" e dovrà servire ad individuare un permanente "statuto del territorio", in grado di evidenziare le sue caratteristiche invarianti e le sue scelte strategiche.
        I contenuti strutturali attengono ai valori di fondo condivisi dalla comunità, alle scelte di lungo periodo, ad elementi del territorio "non negoziabili" per la loro indiscussa rilevanza.
        I fondamentali termini della salvaguardia ambientale e dei beni culturali dovrebbero trovare in questo livello la loro naturale collocazione.
        Il secondo livello del piano può essere definito "operativo" ed avere una durata dell'ordine di grandezza del mandato amministrativo.
        Il "piano operativo" può essere riferito ad una duplice esigenza: da un lato, quella di poter meglio governare processi decisionali caratterizzati da una forte domanda di partecipazione; dall'altro quella di introdurre scenari temporali più certi e di breve termine, ai quali riferire le decisioni relative agli investimenti economici pubblici e privati.
        Ciò potrà consentire di trattare con più equità, minore aleatorietà e più efficacia i vincoli urbanistici, sottraendoli così alla attuale indeterminatezza della loro durata, della loro indennizzabilità, delle limitazioni alla proprietà privata che essi producono (un problema quest'ultimo che da almeno cinquanta anni ha "assillato" l'urbanistica ed è arrivato a minare seriamente le fondamenta della stessa legittimazione della pianificazione, anche attraverso la pratica negativa delle continue varianti).
        La componente strutturale e quella operativa dovranno essere nettamente individuate mediante una diversa articolazione del contenuto del piano.
        Si deve porre con forza il problema dei rapporti tra governo del territorio, patrimonio immobiliare e fiscalità generale. Si tratta di un problema di grande rilievo e di notevole complessità.
        Sembra pertanto necessario avviare fin d'ora una riflessione in materia che possa portare, per mezzo di un riordino e di una innovazione fiscale alla possibilità di un migliore coordinamento e sinergia tra norme fiscali e scelte urbanistiche.
        Si fa strada anche l'esigenza di introdurre innovazioni, sia a livello di principio che di procedure urbanistiche, nel rapporto fra soggetto istituzionale che pianifica e operatori pubblici e privati. Si tratta in questo quadro di ampliare nettamente la componente partecipativa e propositiva nella pianificazione del territorio, andando ben oltre gli angusti spazi di tipo rivendicativo o di difesa di interessi particolari della proprietà immobiliare, insiti nel limitato istituto delle osservazioni al piano, definendo invece nuove e più efficaci modalità partecipative e di controllo fin dalla fase di redazione del piano urbanistico.
        Si tratta in sostanza di definire una procedura di evidenza pubblica del processo di formazione del piano urbanistico che consenta a cittadini, associazioni, organizzazioni sociali e sindacali, operatori economici di esprimere in modo trasparente le proprie istanze e orientamenti evitando così fenomeni degenerativi e non trasparenti di urbanistica contrattata.
        Sulla base di un consolidato dibattito riguardante i centri storici, il recupero delle periferie e delle aree produttive dismesse, il risanamento e il recupero delle aree interessate da insediamenti abusivi, si deve dare una maggiore attenzione ai problemi e agli strumenti per il recupero, il riuso, la ristrutturazione della città esistente, anche perché ciò influisce direttamente sul fabbisogno di eventuale nuova edificazione e sui costi di gestione urbanistica della città. Per questo sarà necessario un riordino degli strumenti di intervento oggi esistenti ivi compresi quelli di programmazione negoziata aventi effetti urbanistici.
        Una particolare attenzione si dovrà inoltre riservare al coordinamento fra le norme nazionali e regionali, le iniziative dei comuni e gli interventi ed i programmi predisposti dalla Unione europea, ivi compresa la nuova configurazione dei fondi strutturali.
        Si tratta anzitutto di verificare se il regime degli immobili delineato più di venti anni fa dalla legge n. 10 del 1977 sia negli aspetti di principio che in quelli procedimentali, sia da confermare o debba essere aggiornato o modificato.
        Analogamente si tratta di valutare, anche con una specifica indagine, la funzionalità delle norme vigenti in materia di espropriazione di immobili, proponendo misure per garantire efficienza, equità, certezza del diritto, disponibilità finanziarie per la loro esecuzione.
        In questo quadro dovranno essere approfondite e definite con chiarezza nuove modalità di intervento urbanistico, fondate su meccanismi di perequazione tra la proprietà fondiaria, in particolare in quelle zone del territorio nelle quali la mano pubblica non intende gestire direttamente gli interventi.
        Nel corso degli anni si è stratificato un ampio corpo normativo riguardante il territorio, di natura generale e settoriale. Tale corpo normativo è caratterizzato da una eccessiva complessità e risulta in molti casi contraddittorio e dunque deve essere riportato ad una struttura più semplice e ad una visione unitaria.
        Quest'opera di profonda revisione normativa dovrà procedere contestualmente alla discussione e alla approvazione della nuova legge nazionale in materia di governo del territorio, semplificando la normativa vigente, eliminando gli istituti obsoleti, definendo nuove e più semplici procedure, dichiarando in modo esplicito la abrogazione delle disposizioni incompatibili con i nuovi princìpi stabiliti dalla legge nazionale.
        In questo quadro si dovrà anche rivedere la funzione dei molti strumenti "para urbanistici", introdotti negli ultimi decenni, che devono essere anch'essi ricondotti a coerenza con il nuovo quadro normativo.
        Il residuo corpo normativo che deriverà da questa opera di semplificazione potrà essere organizzato in modo chiaro, componendolo ad esempio in un testo unico, come da tempo richiesto dagli operatori e dovrà assorbire e essere strettamente coordinato con tutte le norme aventi effetti territoriali oggi disperse in varie ed importanti leggi settoriali (legge n. 431 del 1985; legge 183 del 1989; legge n. 394 del 1991).




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