XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 409
Onorevoli Colleghi! - La società moderna è in una fase
pericolosa della sua vita. I segnali di un imbarbarimento dei
rapporti sociali e dei mezzi che vengono utilizzati sono
evidenti e, purtroppo, a farne le spese sono più di ogni altro
i bambini. Essi sono oggetto di sollecitazioni e di messaggi
subliminali, che possono alterarne e danneggiarne in modo
definitivo la sfera psicologica e l'equilibrio della crescita.
Sono sotto gli occhi di tutti i guasti che vengono
quotidianamente provocati dai messaggi televisivi - che
stanno, ormai, soppiantando l'educazione familiare - i quali,
inseriti nella violenta spirale della macchina commerciale,
non risparmiano i più deboli. Il progresso deve essere tale e
non può generare mostri! Inoltre, deve avere la forza di
fermarsi quando i danni che provoca sono superiori ai benefici
che arreca alla società. Per quanto mi riguarda sono convinta
che siamo giunti ad un punto di un possibile non ritorno. Se
si vuole che i nostri figli, i quali rappresentano le
generazioni future, possano crescere con la giusta serenità e
con la consapevolezza che solo fraterni messaggi di pace
possono garantire la civile convivenza tra i popoli, dobbiamo
farci carico di limitare - per quanto è nelle nostre
possibilità - tutti i messaggi diretti ed indiretti che minano
nell'intimo le pure coscienze dei bambini. In sostanza,
dobbiamo renderci parte attiva per coniugare senza distorsioni
sviluppo produttivo e tutela dei più deboli, nello spirito
informatore della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre
1950.
In tale ottica si inserisce la presente proposta di legge,
la quale, alla luce sia del decreto legislativo 27 settembre
1991, n. 313, concernente l'attuazione della direttiva n.
88/378/CEE, del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema
di sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sia delle più recenti pronunce
giurisprudenziali, intende introdurre alcune limitazioni nella
commercializzazione e nella diffusione delle armi
giocattolo.
Infatti, non è sufficiente tutelare i bambini vietando la
fabbricazione dell'arma con l'impiego di tecniche e di
materiali che ne consentano la trasformazione in armi da
guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del
relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei
all'offesa della persona nonché occludendo parzialmente o
totalmente la canna con il tappo di colore rosso ben visibile.
E' noto che la Suprema Corte ha stabilito (Corte di
Cassazione, Sezione I, sentenza 2 giugno 1994, n. 1911 - Pres.
De Lillo; rel. Mabellini) che ai fini della configurabilità
del reato di cui all'articolo 5, commi quarto e sesto, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, consistente nella produzione o
commercializzazione di giocattoli riproducenti armi, per
giocattoli devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per
l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione
naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi
compresi quelli relativi alle attività ludiche degli adulti.
Orbene, si può presumere che un adulto intenda l'utilizzo di
un giocattolo-arma come una forma di divertimento. Ma in un
bambino questa percezione non è così netta. Egli comprende
perfettamente anche grazie ai messaggi televisivi - per i
quali occorrerebbe intraprendere una iniziativa legislativa in
medesimo senso - che il giocattolo-arma è potenzialmente
idoneo ad offendere e che questa è la sua unica destinazione.
La Suprema Corte si limita correttamente a delimitare la
portata delle norme, non già a sostenerne l'impatto sociale.
La responsabilità di mettere il bimbo nelle condizioni di
maneggiare i giocattoli-arma ovviamente ricade sui genitori, i
quali, quindi, debbono sapere - qualora il buon senso non li
soccorra - che per un bimbo l'utilizzo di tali prodotti può
essere dannoso.
Per quanto sopra, con la presente proposta di legge si
vuole modificare l'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n.
110, inserendo al quarto comma la previsione per cui le
confezioni delle armi-giocattolo debbono riportare la
dicitura: "Attenzione! Solo per bambini di età superiore ai 12
anni" con la conseguente previsione della reclusione da uno a
tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque
milioni per chiunque produce o pone in commercio giocattoli
riproducenti armi senza l'osservanza delle prefate
disposizioni.