XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 409




        Onorevoli Colleghi! - La società moderna è in una fase pericolosa della sua vita. I segnali di un imbarbarimento dei rapporti sociali e dei mezzi che vengono utilizzati sono evidenti e, purtroppo, a farne le spese sono più di ogni altro i bambini. Essi sono oggetto di sollecitazioni e di messaggi subliminali, che possono alterarne e danneggiarne in modo definitivo la sfera psicologica e l'equilibrio della crescita. Sono sotto gli occhi di tutti i guasti che vengono quotidianamente provocati dai messaggi televisivi - che stanno, ormai, soppiantando l'educazione familiare - i quali, inseriti nella violenta spirale della macchina commerciale, non risparmiano i più deboli. Il progresso deve essere tale e non può generare mostri! Inoltre, deve avere la forza di fermarsi quando i danni che provoca sono superiori ai benefici che arreca alla società. Per quanto mi riguarda sono convinta che siamo giunti ad un punto di un possibile non ritorno. Se si vuole che i nostri figli, i quali rappresentano le generazioni future, possano crescere con la giusta serenità e con la consapevolezza che solo fraterni messaggi di pace possono garantire la civile convivenza tra i popoli, dobbiamo farci carico di limitare - per quanto è nelle nostre possibilità - tutti i messaggi diretti ed indiretti che minano nell'intimo le pure coscienze dei bambini. In sostanza, dobbiamo renderci parte attiva per coniugare senza distorsioni sviluppo produttivo e tutela dei più deboli, nello spirito informatore della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950.
        In tale ottica si inserisce la presente proposta di legge, la quale, alla luce sia del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, concernente l'attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sia delle più recenti pronunce giurisprudenziali, intende introdurre alcune limitazioni nella commercializzazione e nella diffusione delle armi giocattolo.
        Infatti, non è sufficiente tutelare i bambini vietando la fabbricazione dell'arma con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona nonché occludendo parzialmente o totalmente la canna con il tappo di colore rosso ben visibile. E' noto che la Suprema Corte ha stabilito (Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 2 giugno 1994, n. 1911 - Pres. De Lillo; rel. Mabellini) che ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110, consistente nella produzione o commercializzazione di giocattoli riproducenti armi, per giocattoli devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attività ludiche degli adulti. Orbene, si può presumere che un adulto intenda l'utilizzo di un giocattolo-arma come una forma di divertimento. Ma in un bambino questa percezione non è così netta. Egli comprende perfettamente anche grazie ai messaggi televisivi - per i quali occorrerebbe intraprendere una iniziativa legislativa in medesimo senso - che il giocattolo-arma è potenzialmente idoneo ad offendere e che questa è la sua unica destinazione. La Suprema Corte si limita correttamente a delimitare la portata delle norme, non già a sostenerne l'impatto sociale. La responsabilità di mettere il bimbo nelle condizioni di maneggiare i giocattoli-arma ovviamente ricade sui genitori, i quali, quindi, debbono sapere - qualora il buon senso non li soccorra - che per un bimbo l'utilizzo di tali prodotti può essere dannoso.
        Per quanto sopra, con la presente proposta di legge si vuole modificare l'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, inserendo al quarto comma la previsione per cui le confezioni delle armi-giocattolo debbono riportare la dicitura: "Attenzione! Solo per bambini di età superiore ai 12 anni" con la conseguente previsione della reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni per chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle prefate disposizioni.




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