XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 405




        Onorevoli Colleghi! - Il principio di parità dei coniugi, sancito definitivamente con la riforma del diritto di famiglia, impone al legislatore di eliminare le ultime tracce della patria potestà e del suo palese anacronismo.
        Tracce di tale istituto sono, infatti, sopravvissute alla riforma operata dal legislatore nel 1975, la quale, ancorché ispirata al principio di sostanziale parità tra coniugi, ha tuttavia inspiegabilmente permesso che residui della vecchia disciplina potessero continuare ad avere valenza normativa.
        Una di esse è rappresentata dall'articolo 316 del codice civile, il quale, al quarto comma, prevede una fattispecie diretta nel senso in precedenza enunciato.
        Infatti, la norma de qua prevede che in caso di sussistenza di un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
        Alla palese iniquità innanzi esposta, inoltre, la previsione legislativa così come oggi formulata appare di dubbia costituzionalità, in quanto attribuisce una potestà per così dire "privilegiata" al padre come genitore presuntivamente più idoneo nell'imporre una decisione improrogabile nell'interesse del figlio.
        Ci si domanda: perché non la madre? Perché non può essere la genitrice ad assumere la medesima decisione?
        E' una domanda alla quale non vi è la possibilità di dare una risposta plausibile. Purtroppo la dottrina non ha agevolato la possibilità, anche solo in via interpretativa, di equiparare nella circostanza i genitori. Infatti, l'esercizio del potere paterno è stato considerato ad efficacia esterna, non solo nel senso che il terzo dovrà dare esecuzione alla decisione del padre, ma anche nel senso che questo assume la rappresentanza del figlio senza il concorso della madre.
        Occorre, quindi, modificare questa norma allo scopo di eliminare i cennati dubbi di costituzionalità e di impari dignità tra i coniugi.
        Per quanto sopra, l'articolo 316 del codice civile deve essere modificato sostituendo al quarto comma le parole: "il padre" con le parole "uno dei genitori".




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