XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 388-C




        Onorevoli Colleghi! - L'Assemblea è chiamata ad esaminare ed approvare il provvedimento recante "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgano attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo".


1) Ambito di intervento normativo.

        Tale provvedimento va inquadrato in un contesto sociale nel quale convivono il "mondo giovanile" e quello degli "adulti". Giovani che camminano nel territorio adulto della famiglia, della scuola, dello Stato come dei clandestini, che si risvegliano solo quando si ritrovano tra di loro, supportati dalla forza del branco.
        Il contesto economico e sociale nel quale viviamo è stato caratterizzato da una crescita culturale, nonché dall'avvento di nuove tecnologie; ma di fronte ad un livello economico aumentato, spesso non corrispondente ad un adeguato progresso sociale con un rapporto negativo dell'individuo con l'ambiente sociale che sta alla base della trasgressione delle regole della civile convivenza.
        L'età del primo approccio all'alcool avviene attorno ai 12-13 anni, ed il primo approccio agli stupefacenti verso i 14-15 anni di età con una tendenza a spostarsi sempre più verso le età più giovani. E' sempre più elevato il numero di giovani che si tolgono la vita.
        Ai nostri figli abbiamo dato tutto, ma in questo modo abbiamo leso i loro anticorpi psicologici, non permettendo che essi si formino con le regole, con i "no", diventando ospiti di un mondo già fatto che non hanno contribuito a costruire.
        Infatti costruire è faticoso ma regala soddisfazione: costruire un rapporto d'amore è il senso stesso dell'amore.
        L'adolescente vive meglio in gruppo, perché da solo o non ce la fa o crede di non farcela.
        Per venire incontro alla formazione ed all'educazione dei nostri adolescenti e giovani, per prevenire e contrastare il disagio giovanile, gli oratori e gli enti che svolgono attività similari, possono rappresentare come per il passato, un momento di aggregazione e crescita sociale. Gli oratori non sono uno spazio a cui si accede perché si è iscritti o si partecipa ad un'iniziativa ma sono, invece i luoghi dove i giovani vivono momenti molto importanti della loro vita, perché scoprono cos'è la dimensione comunitaria, conoscono la solidarietà, sviluppano le loro capacità culturali intraprendono un cammino di fede, ma con esso anche un cammino sociale che implica rispetto per gli altri e sviluppo del senso civico.
        Pertanto necessita un riconoscimento legislativo più ampio e forte che affida "agli oratori ed agli enti che svolgono attività similari" compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e nell'azione che esse svolgono con la presa d'atto dell'importante ruolo storico svolto nei settori più diversi, che pertanto non si limita ad attività esclusivamente religiose.
        Bisogna anche tenere presente i grandi cambiamenti che sta subendo la nostra società anche a causa delle nuove immigrazioni, concorrendo all'integrazione degli stranieri di prima e seconda generazione.
        In definitiva, gli "oratori e gli enti che svolgono attività similari" non solo svolgono un ruolo decisivo per ridurre le aree del disagio sociale e per aiutare i più deboli, che spesso restano esclusi e marginalizzati dal cambiamento e dal progresso, ma valorizzano anche la capacità degli individui, diffondendo il "volontariato virtuale" e nel contempo sostenendo le famiglie sul progetto educativo.
        Su questi temi e sulla valorizzazione di queste strutture si è aperto un forte dibattito nel paese e non sono mancate autorevoli voci. Sua Santità Giovanni Paolo II, il 18 gennaio 2001, richiamando l'attenzione degli amministratori locali sull'educazione dei ragazzi, ha fatto esplicito riferimento agli oratori.


2) Istruttoria legislativa svolta.

        La proposta di legge n. 388-B già approvata in prima lettura alla Camera dei deputati il 16 luglio 2002 e successivamente modificata al Senato della Repubblica con l'unificazione della proposta di legge S. 14, di iniziativa dei senatori Eufemi ed altri è volta a riconoscere la funzione sociale degli oratori e degli enti che svolgono attività similari valorizzando il loro ruolo, nell'ambito dei servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza, richiamando espressamente i principi generali dettati dalle leggi n. 328 del 2000 e n. 285 del 1997; in particolare si fa riferimento all'articolo 1, comma 4, della legge n. 328 nel quale lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli enti operanti nei servizi sociali (ONLUS, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato nonché gli enti riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato atti, accordi o intese).


2.1) Pareri espressi dalle Commissioni.

        Sul testo sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni I Affari costituzionali, V Bilancio, VII Cultura e VIII Ambiente. La V ha espresso parere favorevole con condizioni, puntualmente recepite dalla Commissione di merito.


3) Illustrazione dell'articolato.

        L'articolo 1 enuncia le finalità di fondo del provvedimento: proteggere ed incoraggiare la tendenza degli enti religiosi ad organizzare attività per i bambini ed i ragazzi (cosiddette attività di oratorio e consimili) in quanto utili allo sviluppo della personalità dei giovani e a limitare i fenomeni di emarginazione, discriminazione razziale, disagio e devianza minorile.
        Il Senato ha introdotto alcune modifiche volte ad individuare più restrittivamente gli enti delle confessioni non cattoliche, destinatari dei benefici previsti dalla proposta di legge in esame, facendo riferimento agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
        Nel corso del dibattito al Senato è stato oggetto di discussione l'opportunità di prevedere tale richiamo ad intese già definite, anche alla luce del dibattito attualmente in corso sulla proposta di legge in materia di libertà religiosa (A.C. 2531 e abbinate in corso di esame da parte della Camera dei deputati).
        Le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano sono:

            a) le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese;

            b) l'Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del 7^ giorno;

            c) le Assemblee di Dio in Italia;

            d) l'Unione delle Comunità ebraiche italiane;

            e) l'Unione Cristiana evangelica battista d'Italia;

            f) la Chiesa evangelica luterana in Italia.

        Il 20 marzo 2000 sono terminate le trattative per la stipula delle due intese tra lo Stato italiano, e, rispettivamente, l'Unione buddista italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.
        Nel corso degli ultimi anni alcune "associazioni islamiche" hanno avanzato richiesta di intesa con lo Stato italiano, peraltro non prese in considerazione dal momento che nessuna delle associazioni è dotata di riconoscimento giuridico come ente di culto.
        Il comma 3 dell'articolo 1 è stato modificato dal Senato nel senso di prevedere che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, "possono riconoscere" e non "riconoscono" senz'altro, come previsto dal testo approvato dalla Camera, "il ruolo" sociale degli oratori e degli analoghi istituti di altre confessioni; dal testo del comma 3 è stato altresì espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.
        Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che siano considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondarie, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1; la dizione "a tutti gli effetti di legge" è stata introdotta dal Senato, mentre nel testo licenziato alla Camera in prima lettura si faceva riferimento solo all'articolo 53 della legge n. 222 del 1985.
        E' stato soppresso dal Senato il comma 2 dell'articolo 2, che vincolava i comuni a destinare alla realizzazione degli edifici di culto e delle relative pertinenze almeno l'otto per cento delle entrate annuali relative agli oneri di urbanizzazione secondaria.
        Il Senato, recependo le indicazioni della Commissione bilancio, ha inserito il comma 2 a copertura delle minori entrate del gettito ICI a favore dei comuni; la Commissione bilancio della Camera dei deputati non ha ritenuto sufficientemente chiare le finalità suesposte e pertanto ha posto la condizione di una più puntuale formulazione del suddetto comma 2 con la soppressione del comma 3 e con l'inserimento del comma 2-bis; pertanto la Commissione affari sociali ha provveduto a recepire la condizione posta.
        L'articolo 3 resta identico a quello approvato dalla Camera in prima lettura, per quanto riguarda la concessione in comodato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, di beni mobili ed immobili, senza oneri per la finanza pubblica, mentre viene espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.
        L'articolo 4, aggiunto dal Senato, dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alle finalità della legge, nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, pertanto il Senato ha distinto tra la previsione relativa alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e quella relativa alle regioni a statuto ordinario.
        La Commissione bilancio della Camera ha anche posto la condizione di inserire infine le seguenti parole: "senza oneri a carico della finanza pubblica", peraltro già previsto all'articolo 3 per le regioni a statuto ordinario.
        Pertanto le modifiche più rilevanti introdotte dal Senato sono le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 (8 per cento del fondo per le opere di urbanizzazione secondaria) che peraltro possono essere oggetto delle leggi regionali, avendone le stesse competenze (Titolo V della Costituzione).
        Gli oratori e gli enti che svolgono attività similari vengono, con il provvedimento in esame, ad essere inseriti nel sistema dei servizi per l'infanzia che possono ricevere, pertanto, il sostegno dei comuni.
        Altre risorse aggiuntive possono essere reperite con l'intervento delle regioni che hanno la competenza di legiferare in merito, come previsto dal Titolo V della Costituzione.
        Dopo l'approvazione della presente legge, si auspica che le regioni, che non hanno legiferato in materia, provvedano tempestivamente.
        In una società moderna ed avanzata sempre più piena di insidie, ma certamente migliore, questa legge deve rappresentare un "tratto educativo" per una crescita equilibrata dei giovani, sia nei momenti formativi che affettivi, integrando l'impegno della famiglia e della scuola.

        Paolo LUCCHESE, Relatore




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