XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 388-C
Onorevoli Colleghi! - L'Assemblea è chiamata ad esaminare
ed approvare il provvedimento recante "Disposizioni per il
riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e
dagli enti che svolgano attività similari e per la
valorizzazione del loro ruolo".
1) Ambito di intervento normativo.
Tale provvedimento va inquadrato in un contesto sociale
nel quale convivono il "mondo giovanile" e quello degli
"adulti". Giovani che camminano nel territorio adulto della
famiglia, della scuola, dello Stato come dei clandestini, che
si risvegliano solo quando si ritrovano tra di loro,
supportati dalla forza del branco.
Il contesto economico e sociale nel quale viviamo è stato
caratterizzato da una crescita culturale, nonché dall'avvento
di nuove tecnologie; ma di fronte ad un livello economico
aumentato, spesso non corrispondente ad un adeguato progresso
sociale con un rapporto negativo dell'individuo con l'ambiente
sociale che sta alla base della trasgressione delle regole
della civile convivenza.
L'età del primo approccio all'alcool avviene attorno ai
12-13 anni, ed il primo approccio agli stupefacenti verso i
14-15 anni di età con una tendenza a spostarsi sempre più
verso le età più giovani. E' sempre più elevato il numero di
giovani che si tolgono la vita.
Ai nostri figli abbiamo dato tutto, ma in questo modo
abbiamo leso i loro anticorpi psicologici, non permettendo che
essi si formino con le regole, con i "no", diventando ospiti
di un mondo già fatto che non hanno contribuito a
costruire.
Infatti costruire è faticoso ma regala soddisfazione:
costruire un rapporto d'amore è il senso stesso dell'amore.
L'adolescente vive meglio in gruppo, perché da solo o non
ce la fa o crede di non farcela.
Per venire incontro alla formazione ed all'educazione dei
nostri adolescenti e giovani, per prevenire e contrastare il
disagio giovanile, gli oratori e gli enti che svolgono
attività similari, possono rappresentare come per il passato,
un momento di aggregazione e crescita sociale. Gli oratori non
sono uno spazio a cui si accede perché si è iscritti o si
partecipa ad un'iniziativa ma sono, invece i luoghi dove i
giovani vivono momenti molto importanti della loro vita,
perché scoprono cos'è la dimensione comunitaria, conoscono la
solidarietà, sviluppano le loro capacità culturali
intraprendono un cammino di fede, ma con esso anche un cammino
sociale che implica rispetto per gli altri e sviluppo del
senso civico.
Pertanto necessita un riconoscimento legislativo più ampio
e forte che affida "agli oratori ed agli enti che svolgono
attività similari" compiti istituzionali nell'ambito del ruolo
e nell'azione che esse svolgono con la presa d'atto
dell'importante ruolo storico svolto nei settori più diversi,
che pertanto non si limita ad attività esclusivamente
religiose.
Bisogna anche tenere presente i grandi cambiamenti che sta
subendo la nostra società anche a causa delle nuove
immigrazioni, concorrendo all'integrazione degli stranieri di
prima e seconda generazione.
In definitiva, gli "oratori e gli enti che svolgono
attività similari" non solo svolgono un ruolo decisivo per
ridurre le aree del disagio sociale e per aiutare i più
deboli, che spesso restano esclusi e marginalizzati dal
cambiamento e dal progresso, ma valorizzano anche la capacità
degli individui, diffondendo il "volontariato virtuale" e nel
contempo sostenendo le famiglie sul progetto educativo.
Su questi temi e sulla valorizzazione di queste strutture
si è aperto un forte dibattito nel paese e non sono mancate
autorevoli voci. Sua Santità Giovanni Paolo II, il 18 gennaio
2001, richiamando l'attenzione degli amministratori locali
sull'educazione dei ragazzi, ha fatto esplicito riferimento
agli oratori.
2) Istruttoria legislativa svolta.
La proposta di legge n. 388-B già approvata in prima
lettura alla Camera dei deputati il 16 luglio 2002 e
successivamente modificata al Senato della Repubblica con
l'unificazione della proposta di legge S. 14, di iniziativa
dei senatori Eufemi ed altri è volta a riconoscere la funzione
sociale degli oratori e degli enti che svolgono attività
similari valorizzando il loro ruolo, nell'ambito dei servizi
sociali per l'infanzia e l'adolescenza, richiamando
espressamente i principi generali dettati dalle leggi n. 328
del 2000 e n. 285 del 1997; in particolare si fa riferimento
all'articolo 1, comma 4, della legge n. 328 nel quale lo
Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono ed agevolano
il ruolo degli enti operanti nei servizi sociali (ONLUS,
organismi della cooperazione, associazioni ed enti di
patronato, organizzazioni di volontariato nonché gli enti
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato atti, accordi o intese).
2.1) Pareri espressi dalle Commissioni.
Sul testo sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni
I Affari costituzionali, V Bilancio, VII Cultura e VIII
Ambiente. La V ha espresso parere favorevole con condizioni,
puntualmente recepite dalla Commissione di merito.
3) Illustrazione dell'articolato.
L'articolo 1 enuncia le finalità di fondo del
provvedimento: proteggere ed incoraggiare la tendenza degli
enti religiosi ad organizzare attività per i bambini ed i
ragazzi (cosiddette attività di oratorio e consimili) in
quanto utili allo sviluppo della personalità dei giovani e a
limitare i fenomeni di emarginazione, discriminazione
razziale, disagio e devianza minorile.
Il Senato ha introdotto alcune modifiche volte ad
individuare più restrittivamente gli enti delle confessioni
non cattoliche, destinatari dei benefici previsti dalla
proposta di legge in esame, facendo riferimento agli enti
delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione.
Nel corso del dibattito al Senato è stato oggetto di
discussione l'opportunità di prevedere tale richiamo ad intese
già definite, anche alla luce del dibattito attualmente in
corso sulla proposta di legge in materia di libertà religiosa
(A.C. 2531 e abbinate in corso di esame da parte della Camera
dei deputati).
Le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo
Stato italiano sono:
a) le chiese rappresentate dalla Tavola
Valdese;
b) l'Unione italiana delle Chiese Cristiane
avventiste del 7^ giorno;
c) le Assemblee di Dio in Italia;
d) l'Unione delle Comunità ebraiche italiane;
e) l'Unione Cristiana evangelica battista
d'Italia;
f) la Chiesa evangelica luterana in Italia.
Il 20 marzo 2000 sono terminate le trattative per la
stipula delle due intese tra lo Stato italiano, e,
rispettivamente, l'Unione buddista italiana e la Congregazione
cristiana dei testimoni di Geova.
Nel corso degli ultimi anni alcune "associazioni
islamiche" hanno avanzato richiesta di intesa con lo Stato
italiano, peraltro non prese in considerazione dal momento che
nessuna delle associazioni è dotata di riconoscimento
giuridico come ente di culto.
Il comma 3 dell'articolo 1 è stato modificato dal Senato
nel senso di prevedere che le regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, "possono riconoscere" e non "riconoscono"
senz'altro, come previsto dal testo approvato dalla Camera,
"il ruolo" sociale degli oratori e degli analoghi istituti di
altre confessioni; dal testo del comma 3 è stato altresì
espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che siano considerati a
tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondarie, quali
pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le
attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e
similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1; la dizione
"a tutti gli effetti di legge" è stata introdotta dal Senato,
mentre nel testo licenziato alla Camera in prima lettura si
faceva riferimento solo all'articolo 53 della legge n. 222 del
1985.
E' stato soppresso dal Senato il comma 2 dell'articolo 2,
che vincolava i comuni a destinare alla realizzazione degli
edifici di culto e delle relative pertinenze almeno l'otto per
cento delle entrate annuali relative agli oneri di
urbanizzazione secondaria.
Il Senato, recependo le indicazioni della Commissione
bilancio, ha inserito il comma 2 a copertura delle minori
entrate del gettito ICI a favore dei comuni; la Commissione
bilancio della Camera dei deputati non ha ritenuto
sufficientemente chiare le finalità suesposte e pertanto ha
posto la condizione di una più puntuale formulazione del
suddetto comma 2 con la soppressione del comma 3 e con
l'inserimento del comma 2-bis; pertanto la Commissione
affari sociali ha provveduto a recepire la condizione
posta.
L'articolo 3 resta identico a quello approvato dalla
Camera in prima lettura, per quanto riguarda la concessione in
comodato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, di beni
mobili ed immobili, senza oneri per la finanza pubblica,
mentre viene espunto il riferimento alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
L'articolo 4, aggiunto dal Senato, dispone che le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, provvedono alle finalità della legge, nell'ambito
delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, pertanto il Senato ha distinto
tra la previsione relativa alle regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano e quella relativa
alle regioni a statuto ordinario.
La Commissione bilancio della Camera ha anche posto la
condizione di inserire infine le seguenti parole: "senza oneri
a carico della finanza pubblica", peraltro già previsto
all'articolo 3 per le regioni a statuto ordinario.
Pertanto le modifiche più rilevanti introdotte dal Senato
sono le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 (8
per cento del fondo per le opere di urbanizzazione secondaria)
che peraltro possono essere oggetto delle leggi regionali,
avendone le stesse competenze (Titolo V della
Costituzione).
Gli oratori e gli enti che svolgono attività similari
vengono, con il provvedimento in esame, ad essere inseriti nel
sistema dei servizi per l'infanzia che possono ricevere,
pertanto, il sostegno dei comuni.
Altre risorse aggiuntive possono essere reperite con
l'intervento delle regioni che hanno la competenza di
legiferare in merito, come previsto dal Titolo V della
Costituzione.
Dopo l'approvazione della presente legge, si auspica che
le regioni, che non hanno legiferato in materia, provvedano
tempestivamente.
In una società moderna ed avanzata sempre più piena di
insidie, ma certamente migliore, questa legge deve
rappresentare un "tratto educativo" per una crescita
equilibrata dei giovani, sia nei momenti formativi che
affettivi, integrando l'impegno della famiglia e della
scuola.
Paolo LUCCHESE, Relatore