XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 342
Onorevoli Colleghi! - Da molti anni è emerso il
problema della condizione lavorativa e dell'inquadramento
degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime
legislature si è più volte tentato di giungere
all'approvazione di una disciplina organica adeguata alla
delicatezza e all'importanza del ruolo di cui tale figura
lavorativa è investita. E' evidente, infatti, che quello di
informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate
giustificazioni scientifiche, in merito alla caratteristiche e
alle modalità di utilizzo dei farmaci e, in particolare, delle
nuove molecole, è compito che implica l'assunzione di una
rilevante responsabilità nei confronti del sistema sanitario e
dei cittadini. Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del
loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in
assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli
specificamente l'attività e, in particolare, a differenza
della maggior parte delle altre categorie professionali del
settore sanitario, non hanno un albo professionale. Ciò
comporta che essi sono privi di qualsiasi garanzia di
stabilità del loro rapporto di lavoro, e permette alle
industrie farmaceutiche di beneficiare di una completa
discrezionalità, facendo prevalere considerazioni di ordine
economico e commerciale su quelle tecnico-scientifiche.
La mancanza di un'idonea regolamentazione determina una
serie di problemi sia per gli informatori scientifici, sia per
gli operatori sanitari ed i cittadini. In primo luogo, mancano
adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro
che lega gli informatori alle industrie farmaceutiche.
Inoltre, si determina una tendenza alla trasformazione della
loro attività da professione tecnico-scientifica informativa e
di supporto agli operatori sanitari, a vera e propria attività
di indirizzo esclusivamente promozionale e commerciale.
Infine, si apre in tal modo il campo alla possibilità di
deviazioni aberranti, sia nei rapporti tra informatori, ditte
e medici, sia anche nella serietà dell'informazione, che
spesso si vede costretta a derogare dalla necessità di mettere
in evidenza, accanto ai vantaggi, anche le possibili
limitazioni e gli eventuali effetti negativi delle molecole,
dovendo obbedire alla necessità assoluta di aumentare comunque
le vendite. A tali problemi si propone di rispondere il
provvedimento in esame, elaborato dal Senato della Repubblica
nel corso degli ultimi anni ed esaminato in questo ramo del
Parlamento, in sede referente, dalla Commissione Affari
sociali nell'ultimo scorcio della passata legislatura.
L'articolo 1 della presente proposta di legge richiama
l'applicabilità delle disposizioni e delle definizioni del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 e successive
modificazioni che, in recepimento della direttiva 92/28/CEE,
reca la disciplina fondamentale in materia di pubblicità dei
medicinali per uso umano.
L'articolo 2 definisce la figura dell'informatore
scientifico del farmaco come quella di colui che porta a
conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui
farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. E',
inoltre, compito dell'informatore segnalare al responsabile
del servizio scientifico dell'impresa per cui svolge la
propria attività le osservazioni degli operatori sanitari
sulle specialità medicinali. Si mira in tale modo a garantire
un continuo interscambio di informazioni tra medici ed
aziende. Si stabilisce, fin da tale articolo, la necessità che
gli informatori siano iscritti all'albo, disciplinato dagli
articoli successivi. Si demanda, inoltre, a successivi
provvedimenti l'individuazione dei titoli universitari
richiesti per l'esercizio della professione.
L'articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici
del farmaco hanno l'obbligo del segreto professionale sulle
notizie ricevute in ragione del loro lavoro e prevede che le
industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere
dall'albo degli informatori per svolgere le proprie attività
di propaganda ed informazione. Al fine di agevolare le imprese
di dimensioni minori, è previsto che le industrie
farmaceutiche possano associarsi al fine di utilizzare il
medesimo informatore. Infine, si stabilisce che il rapporto di
lavoro degli informatori sia disciplinato dalla contrattazione
collettiva di categoria. Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e
definiscono la composizione, l'articolazione e le funzioni dei
collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco,
cui compito essenziale è la tenuta del relativo albo
provinciale.
Tra le disposizioni di dettaglio di tale disciplina,
merita di essere segnalata la possibilità di costituire
collegi interprovinciali, laddove il numero di informatori
residenti nella provincia sia esiguo o sussistano altre
ragioni di carattere storico o geografico. Si stabilisce,
inoltre, che i consigli dei collegi provinciali siano composti
da nove informatori scientifici, eletti dagli iscritti
all'albo, e che ogni consiglio elegga al proprio interno un
presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
Tra i vari compiti dei collegi provinciali, oltre alla
compilazione e alla tenuta dell'albo, si segnalano quelli di
curare l'osservanza delle norme da parte degli iscritti, di
vigilare per la tutela della attività degli informatori e
reprimere ogni esercizio abusivo della professione e di
promuovere e favorire le iniziative volte al progresso
culturale degli iscritti. Ogni anno, in collaborazione con
l'università, dovrà essere promosso uno specifico corso di
aggiornamento professionale per gli iscritti. Sono altresì
individuate le funzioni del presidente del consiglio del
collegio provinciale ed è prevista l'istituzione del collegio
provinciale dei revisori dei conti.
L'articolo 10 istituisce, invece, il Consiglio nazionale
dei collegi degli informatori scientifici del farmaco,
composto da un rappresentante di ciascun collegio
provinciale.
Gli organi del Consiglio nazionale sono individuati
dall'articolo 11, mentre l'articolo 12 ne definisce le
attribuzioni, tra cui spiccano quelle relative alla cura dei
rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni
aziendali delle imprese, all'espressione di pareri sui
progetti di legge e di regolamento, alla decisione dei ricorsi
attinenti alle iscrizioni all'albo e alle sanzioni
disciplinari e alla determinazione delle quote annuali dovute
dagli iscritti. Gli articoli 13 e 14 stabiliscono norme in
materia di durata in carica e di eleggibilità dei componenti
dei consigli provinciali e di quello nazionale.
L'articolo 15 istituisce l'albo degli informatori
scientifici del farmaco.
Gli elementi che devono essere indicati nell'albo sono
individuati all'articolo 16, mentre l'articolo 17 fissa i
requisiti per l'iscrizione e l'articolo 18 individua le cause
di cancellazione dall'albo, tra cui si segnala la cessazione
dell'attività da almeno cinque anni.
L'articolo 19 regola la riammissione all'albo. L'articolo
20 prevede che copie di ciascun albo siano depositate presso
la cancelleria della corte d'appello, presso il Consiglio
nazionale nonché presso il Ministero della giustizia ed il
Ministero della sanità, soggetti cui sono comunicate le
variazioni intervenute nell'albo stesso. Gli articoli da 21 a
23 trattano la materia delle sanzioni disciplinari. Esse
possono consistere nell'avvertimento, nella censura, nella
sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da
due mesi a un anno o nella radiazione dall'albo. Sono
pronunciate dal Consiglio del collegio provinciale nei
confronti degli informatori che si rendano colpevoli di fatti
non conformi al decoro ed alla dignità professionali o che
compromettano la propria reputazione o la dignità del
collegio.
L'articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase
di prima applicazione della legge, prevedendo che siano
considerati di diritto informatori scientifici del farmaco
tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo
continuativo per almeno due anni a decorre dalla data di
entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 541 del
1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso
umano.
Infine, l'articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti
dall'attuazione della legge siano a carico delle quote versate
dagli iscritti agli albi, e l'articolo 26 prevede
l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, di un regolamento di esecuzione della legge,
anche per dettare le norme relative alle assemblee degli
iscritti e alle elezioni dei consigli.
Come si è accennato, nelle passate legislature il
Parlamento ha tentato a più riprese, senza riuscirvi, di
approvare una disciplina specifica in materia di informatori
scientifici del farmaco. Nella XIII legislatura, dopo la
conclusione dell'esame in sede referente presso la Commissione
Igiene e Sanità, protrattosi dal luglio del 1996 all'ottobre
del 1999, l'Assemblea del Senato della Repubblica è giunta a
licenziare il provvedimento, in prima lettura, solo alla fine
di gennaio 2001.
I tempi per l'esame in sede referente presso la
Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ne sono
risultati conseguentemente compressi. Stante la prospettiva
dello scioglimento delle Camere, il dibattito in Commissione
si è concentrato essenzialmente sulla questione preliminare
dell'effettiva necessità e del grado di urgenza
dell'approvazione della nuova disciplina prima della fine
della legislatura. Strettamente connesso a questa questione
preliminare è stato il dibattito sull'opportunità di procedere
all'istituzione di un nuovo albo professionale, sia in
riferimento alla compatibilità di tale strumento rispetto ai
principi comunitari in materia di libera circolazione dei
lavoratori e dei professionisti, sia in relazione alla più
ampia riflessione in corso in questi anni su tale tipo di
istituto giuridico, prevalentemente orientata al suo
superamento. Su tale aspetto si sono concentrati anche diversi
dei pareri resi dalle Commissioni competenti in sede
consultiva. La Commissione Affari sociali della Camera dei
deputati, pur esprimendo una pluralità di posizioni, ha
ritenuto prevalente l'interesse ad approvare in tempi rapidi
una regolamentazione che desse certezza agli operatori del
settore e ai cittadini. Una volta operata tale scelta, la
questione dell'opportunità di istituire un nuovo albo è stata
risolta positivamente, sia perché la ristrettezza dei tempi a
disposizione avrebbe difficilmente reso possibile, in caso di
modifica del testo, un nuovo passaggio al Senato della
Repubblica, sia soprattutto nella considerazione che, fino a
quando non si sarà effettivamente giunti a un riordino
complessivo della materia, non sembravano esservi ragioni per
cui la tutela garantita da questo istituto giuridico alla
maggior parte delle categorie professionali dovesse essere
esclusa per gli informatori scientifici del farmaco.
Tra gli aspetti particolari che, nonostante la rapidità
dell'esame, sono stati approfonditi nel corso del dibattito
occorre segnalare in particolare la previsione che le aziende
possano associarsi per assumere uno stesso informatore. Di
contro all'opinione di alcuni gruppi, che hanno letto in tale
norma una possibile lesione della concorrenza tra le aziende,
è stato sottolineato che essa è volta in primo luogo ad
agevolare l'attività delle imprese di minori dimensioni, che
potrebbero avere difficoltà ad assumere da sole un soggetto di
alta qualificazione. Infine, utili elementi di riflessione
sono emersi anche dal confronto sulle norme transitorie. Anche
in questo caso, peraltro, ha prevalso l'opinione che fosse
opportuno non modificare il testo del Senato della
Repubblica.
Tale scelta, nonostante alcuni aspetti non pienamente
condivisibili, non è tuttavia valsa a giungere
all'approvazione definitiva del provvedimento. A tale
risultato negativo ha concorso certamente il fatto che i
gruppi di opposizione della scorsa legislatura non hanno
ritenuto opportuno esprimere il proprio assenso a discutere il
provvedimento in sede legislativa, come sarebbe stato forse
opportuno, data l'esigenza di giungere in tempi certi a
disciplinare questa delicata materia. Tuttavia,
l'impossibilità di approvare definitivamente il provvedimento
è certamente dipesa soprattutto dalla scarsità del tempo a
disposizione della Camera dei deputati per esaminarne
compiutamente i contenuti e giungere a definire un accordo
politico ampiamente condiviso.
Resta pertanto il rammarico che i ritardi accumulati
abbiano imposto un esame in tempi ristretti ed a ridosso dello
scioglimento delle Camere. L'auspicio è che il lavoro svolto
nella XIII legislatura, che ha portato all'approvazione del
provvedimento in uno dei due rami del Parlamento, ne agevoli
un più rapido esame da parte delle attuali Camere, nella
consapevolezza della necessità di intervenire quanto prima per
regolamentare in maniera adeguata la delicata e importante
attività professionale svolta dagli informatori scientifici
del farmaco.