XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 325
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1, comma 65, della
legge n. 549 del 1995 si trova in contrasto con le norme della
nostra Costituzione, nonché con i princìpi fondamentali del
nostro ordinamento giuridico. Infatti, tale norma dispone che
il risarcimento del danno spettante al proprietario di un
immobile illegittimamente espropriato deve essere determinato,
in tutti i giudizi ancora pendenti, in misura pari
all'indennizzo previsto per le espropriazioni per pubblica
utilità dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, (corrispondente, come è noto, a circa il
30 per cento del valore venale del bene).
Non si era infatti mai dubitato fino ad oggi - e soccorre
in proposito la pacifica giurisprudenza della Corte di
cassazione e della Corte costituzionale - che, solo per le
espropriazioni condotte nel pieno rispetto delle relative
leggi, dovesse corrispondersi agli espropriati l'indennizzo
previsto in misura anche inferiore al sacrificio economico
sopportato dai medesimi, mentre, invece, dovesse essere
risarcito l'intero danno economico arrecato quando il
sacrificio del diritto di proprietà fosse avvenuto in
conseguenza di atti ablatori illegittimi della pubblica
amministrazione.
Il mancato rispetto di tale principio, provocato dalla
citata disposizione legislativa, che equipara, ai fini
indennitari, il fatto lecito (esproprio legittimo) al fatto
illecito (esproprio illegittimo, occupazione illegittima),
pone tale disposizione di legge in netta ed inconciliabile
antitesi con i princìpi enunciati dagli articoli 3, 24, 42, 97
e 113 della Costituzione.
In particolare la disposizione legislativa de qua si
pone in contrasto:
a) con l'articolo 3 della Costituzione perché
pone, in contrasto col fondamentale principio del neminem
ledere, una identica disciplina indennitaria per due fatti,
l'uno lecito e l'altro illecito, facendo scaturire in effetti
le stesse conseguenze sia dal comportamento lecito
dell'espropriante che si é comportato secondo la legge, sia
dal comportamento illecito dell'espropriante che ha violato la
legge, trattando ingiustamente allo stesso modo sia il
soggetto assoggettato legittimamente ad un doveroso sacrifico,
sia il soggetto che ha subito una illegittima violazione della
propria sfera giuridica;
b) con l'articolo 24 della Costituzione perché
vanifica ogni tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi lesi in conseguenza di un esproprio
illegittimo. Ed infatti, nel momento in cui si riconosce al
proprietario il solo diritto all'indennizzo espropriativo,
l'unica azione proponibile rimane quella dell'opposizione
all'indennizzo non congruo, rimanendo di fatto preclusa,
perché inutile sotto qualsiasi profilo economico, l'azione
giudiziaria tendente ad ottenere la disapplicazione dell'atto
amministrativo illegittimo innanzi al giudice ordinario e
l'annullamento dello stesso atto innanzi al giudice
amministrativo;
c) con l'articolo 42 della Costituzione perché
lascia senza alcuna tutela la proprietà di fronte
all'esproprio illegittimo, e viola espressamente il comma 3
dello stesso che prevede il pagamento di un indennizzo solo
nel caso che la proprietà stessa venga espropriata per motivi
di interesse generale, ma non certamente quando ciò avvenga
illegittimamente, dovendosi in questo caso ritenere ingiusto
il sacrificio arrecato e, quindi, doveroso il completo
risarcimento del danno;
d) con l'articolo 97 della Costituzione perché di
fatto esenta da ogni responsabilità i funzionari della
pubblica amministrazione addetti alla conduzione del
procedimento espropriativo, che non sarebbero più tenuti ad
assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica
amministrazione, bene fondamentale, questo, tutelato
espressamente dal dettato costituzionale sia nell'interesse
pubblico che dei privati cittadini;
e) con l'articolo 113 della Costituzione per avere
di fatto reso inoperante, ovvero del tutto inefficace, per gli
espropri, il ricorso del cittadino al magistrato contro gli
atti illegittimi della pubblica amministrazione, in quanto
dall'annullamento o dalla disapplicazione degli stessi non
deriverebbe alcuna seria tutela o utilità economica.
L'incostituzionalità della legge in esame è apparsa subito
palese e la reazione dei giudici ordinari si è già manifestata
con apposite ordinanze di rimessione alla Corte
costituzionale. Né la legge in oggetto trova seria
giustificazione nel risparmio delle finanze degli enti
pubblici esproprianti perché inciderebbe minimamente sul costo
delle opere pubbliche da realizzare con l'esproprio, laddove
la sua applicazione comporterebbe la violazione del principio
cardine del diritto: neminem ledere.
La presente proposta di legge intende di conseguenza
eliminare, con un unico articolo, la norma in questione.