XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 325




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1, comma 65, della legge n. 549 del 1995 si trova in contrasto con le norme della nostra Costituzione, nonché con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Infatti, tale norma dispone che il risarcimento del danno spettante al proprietario di un immobile illegittimamente espropriato deve essere determinato, in tutti i giudizi ancora pendenti, in misura pari all'indennizzo previsto per le espropriazioni per pubblica utilità dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, (corrispondente, come è noto, a circa il 30 per cento del valore venale del bene).
        Non si era infatti mai dubitato fino ad oggi - e soccorre in proposito la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale - che, solo per le espropriazioni condotte nel pieno rispetto delle relative leggi, dovesse corrispondersi agli espropriati l'indennizzo previsto in misura anche inferiore al sacrificio economico sopportato dai medesimi, mentre, invece, dovesse essere risarcito l'intero danno economico arrecato quando il sacrificio del diritto di proprietà fosse avvenuto in conseguenza di atti ablatori illegittimi della pubblica amministrazione.
        Il mancato rispetto di tale principio, provocato dalla citata disposizione legislativa, che equipara, ai fini indennitari, il fatto lecito (esproprio legittimo) al fatto illecito (esproprio illegittimo, occupazione illegittima), pone tale disposizione di legge in netta ed inconciliabile antitesi con i princìpi enunciati dagli articoli 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione.
        In particolare la disposizione legislativa de qua si pone in contrasto:

            a) con l'articolo 3 della Costituzione perché pone, in contrasto col fondamentale principio del neminem ledere, una identica disciplina indennitaria per due fatti, l'uno lecito e l'altro illecito, facendo scaturire in effetti le stesse conseguenze sia dal comportamento lecito dell'espropriante che si é comportato secondo la legge, sia dal comportamento illecito dell'espropriante che ha violato la legge, trattando ingiustamente allo stesso modo sia il soggetto assoggettato legittimamente ad un doveroso sacrifico, sia il soggetto che ha subito una illegittima violazione della propria sfera giuridica;

            b) con l'articolo 24 della Costituzione perché vanifica ogni tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi lesi in conseguenza di un esproprio illegittimo. Ed infatti, nel momento in cui si riconosce al proprietario il solo diritto all'indennizzo espropriativo, l'unica azione proponibile rimane quella dell'opposizione all'indennizzo non congruo, rimanendo di fatto preclusa, perché inutile sotto qualsiasi profilo economico, l'azione giudiziaria tendente ad ottenere la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo innanzi al giudice ordinario e l'annullamento dello stesso atto innanzi al giudice amministrativo;

            c) con l'articolo 42 della Costituzione perché lascia senza alcuna tutela la proprietà di fronte all'esproprio illegittimo, e viola espressamente il comma 3 dello stesso che prevede il pagamento di un indennizzo solo nel caso che la proprietà stessa venga espropriata per motivi di interesse generale, ma non certamente quando ciò avvenga illegittimamente, dovendosi in questo caso ritenere ingiusto il sacrificio arrecato e, quindi, doveroso il completo risarcimento del danno;

            d) con l'articolo 97 della Costituzione perché di fatto esenta da ogni responsabilità i funzionari della pubblica amministrazione addetti alla conduzione del procedimento espropriativo, che non sarebbero più tenuti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, bene fondamentale, questo, tutelato espressamente dal dettato costituzionale sia nell'interesse pubblico che dei privati cittadini;

            e) con l'articolo 113 della Costituzione per avere di fatto reso inoperante, ovvero del tutto inefficace, per gli espropri, il ricorso del cittadino al magistrato contro gli atti illegittimi della pubblica amministrazione, in quanto dall'annullamento o dalla disapplicazione degli stessi non deriverebbe alcuna seria tutela o utilità economica.

        L'incostituzionalità della legge in esame è apparsa subito palese e la reazione dei giudici ordinari si è già manifestata con apposite ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale. Né la legge in oggetto trova seria giustificazione nel risparmio delle finanze degli enti pubblici esproprianti perché inciderebbe minimamente sul costo delle opere pubbliche da realizzare con l'esproprio, laddove la sua applicazione comporterebbe la violazione del principio cardine del diritto: neminem ledere.
        La presente proposta di legge intende di conseguenza eliminare, con un unico articolo, la norma in questione.




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