XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 318
Onorevoli Colleghi! - Lo sport è senza alcun dubbio
un'attività fondamentale per la salute, ma è opinione ormai
largamente acquisita che ancor di più lo sport sia un mezzo di
formazione e di arricchimento della persona umana, della quale
contribuisce a rafforzare il carattere, la conoscenza di sè
stessi, l'autocontrollo, la consapevolezza dei propri limiti,
la resistenza, la determinazione e lo sforzo per superarli.
Nello stesso tempo lo sport rafforza lo spirito di amicizia,
di fraternità, di comunità. Col tempo lo sport si è arricchito
anche di altre importanti accezioni: si parla, infatti, dello
sport come di una vera e propria attività culturale, per
l'educazione al senso di libertà, nei singoli individui e
nella comunità; come un mezzo per conoscere l'ambiente ed
amare la natura. Per questo insieme di ragioni lo sport
risulta un'attività sociale fondamentale ed insostituibile non
solo per i giovani ma anche per gli adulti, gli anziani, i
portatori di handicap, gli emarginati, per la crescita
armoniosa della società e il miglioramento della qualità della
vita.
In tal senso lo Stato da tempo sostiene con provvedimenti
appositi le associazioni sportive, le società e gli enti di
promozione sportiva che costituiscono in effetti la struttura
portante dello sport nel nostro Paese. Inoltre con una serie
di leggi varate soprattutto negli anni '80 e '90 ha provveduto
a sostenere le iniziative di ammodernamento degli impianti
sportivi e di realizzazione delle strutture di base diffuse su
tutto il territorio nazionale (vedi il decreto-legge 3 gennaio
1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
1987, n. 65), a definire condizioni per il rispetto della
correttezza nelle competizioni agonistiche (vedi la legge 13
dicembre 1989, n. 401), ad introdurre misure di agevolazioni
tributarie per le associazioni sportive dilettantistiche (vedi
la legge 16 dicembre 1991, n. 398), a garantire una maggiore
funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (vedi la
legge 31 gennaio 1992, n. 138). Ma lo Stato interviene di
continuo, di intesa con le regioni e gli enti locali, per
sostenere le società sportive dilettantistiche minori, che
sono il vero tessuto connettivo dello sport popolare, per
potenziare il credito sportivo, per organizzare una rete di
efficace tutela sanitaria per tutti i cittadini impegnati a
qualsiasi titolo nelle attività sportive, per favorire ed
incrementare l'attività motoria e sportiva nelle scuole di
ogni ordine e grado. Certo non mancano gravi carenze nel
sistema sportivo italiano che, fra l'altro, è tuttora in
attesa della tanto auspicata legge di riforma generale del
settore come è in attesa di leggi specifiche fra cui si
richiamano alcune di particolare significato
sull'associazionismo dilettantistico, sulla promozione di una
vera "cultura d'impresa" per le società sportive
professionistiche. Ma il dato fondamentale è che esso
coinvolge milioni di cittadini, ha riconosciuto e perseguito
una linea di tutela, promozione, sostegno pur nel pieno
rispetto della sua autonomia, voltando radicalmente pagina
rispetto al precedente regime totalitario in cui lo sport era
praticato ed esaltato come attività di Stato ed utilizzato ai
fini della educazione e della propaganda fascista. E' in
coerenza con l'orientamento della Repubblica democratica che
si muove la presente proposta di legge costituzionale, la
quale ha l'obiettivo di dare rilievo costituzionale allo
sport, colmando con ciò una forte lacuna nella legge
fondamentale dello Stato. Con la proposta di legge di riforma
costituzionale si interviene sull'articolo 33 della Carta
costituzionale, inserendo lo sport accanto all'arte e alla
scienza, attività di cui lo Stato riconosce e tutela la
libertà come diritto fondamentale; riconoscendo il valore
formativo ed educativo della pratica sportiva, e rimuovendo
gli ostacoli alla sua più ampia diffusione. La proposta di
legge si sostanzia in un unico articolo, a carattere
integrativo.