XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 318




        Onorevoli Colleghi! - Lo sport è senza alcun dubbio un'attività fondamentale per la salute, ma è opinione ormai largamente acquisita che ancor di più lo sport sia un mezzo di formazione e di arricchimento della persona umana, della quale contribuisce a rafforzare il carattere, la conoscenza di sè stessi, l'autocontrollo, la consapevolezza dei propri limiti, la resistenza, la determinazione e lo sforzo per superarli. Nello stesso tempo lo sport rafforza lo spirito di amicizia, di fraternità, di comunità. Col tempo lo sport si è arricchito anche di altre importanti accezioni: si parla, infatti, dello sport come di una vera e propria attività culturale, per l'educazione al senso di libertà, nei singoli individui e nella comunità; come un mezzo per conoscere l'ambiente ed amare la natura. Per questo insieme di ragioni lo sport risulta un'attività sociale fondamentale ed insostituibile non solo per i giovani ma anche per gli adulti, gli anziani, i portatori di handicap, gli emarginati, per la crescita armoniosa della società e il miglioramento della qualità della vita.
        In tal senso lo Stato da tempo sostiene con provvedimenti appositi le associazioni sportive, le società e gli enti di promozione sportiva che costituiscono in effetti la struttura portante dello sport nel nostro Paese. Inoltre con una serie di leggi varate soprattutto negli anni '80 e '90 ha provveduto a sostenere le iniziative di ammodernamento degli impianti sportivi e di realizzazione delle strutture di base diffuse su tutto il territorio nazionale (vedi il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65), a definire condizioni per il rispetto della correttezza nelle competizioni agonistiche (vedi la legge 13 dicembre 1989, n. 401), ad introdurre misure di agevolazioni tributarie per le associazioni sportive dilettantistiche (vedi la legge 16 dicembre 1991, n. 398), a garantire una maggiore funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (vedi la legge 31 gennaio 1992, n. 138). Ma lo Stato interviene di continuo, di intesa con le regioni e gli enti locali, per sostenere le società sportive dilettantistiche minori, che sono il vero tessuto connettivo dello sport popolare, per potenziare il credito sportivo, per organizzare una rete di efficace tutela sanitaria per tutti i cittadini impegnati a qualsiasi titolo nelle attività sportive, per favorire ed incrementare l'attività motoria e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado. Certo non mancano gravi carenze nel sistema sportivo italiano che, fra l'altro, è tuttora in attesa della tanto auspicata legge di riforma generale del settore come è in attesa di leggi specifiche fra cui si richiamano alcune di particolare significato sull'associazionismo dilettantistico, sulla promozione di una vera "cultura d'impresa" per le società sportive professionistiche. Ma il dato fondamentale è che esso coinvolge milioni di cittadini, ha riconosciuto e perseguito una linea di tutela, promozione, sostegno pur nel pieno rispetto della sua autonomia, voltando radicalmente pagina rispetto al precedente regime totalitario in cui lo sport era praticato ed esaltato come attività di Stato ed utilizzato ai fini della educazione e della propaganda fascista. E' in coerenza con l'orientamento della Repubblica democratica che si muove la presente proposta di legge costituzionale, la quale ha l'obiettivo di dare rilievo costituzionale allo sport, colmando con ciò una forte lacuna nella legge fondamentale dello Stato. Con la proposta di legge di riforma costituzionale si interviene sull'articolo 33 della Carta costituzionale, inserendo lo sport accanto all'arte e alla scienza, attività di cui lo Stato riconosce e tutela la libertà come diritto fondamentale; riconoscendo il valore formativo ed educativo della pratica sportiva, e rimuovendo gli ostacoli alla sua più ampia diffusione. La proposta di legge si sostanzia in un unico articolo, a carattere integrativo.




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