XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 314
Onorevoli Colleghi! - L'Italia è ancora tra quelle
pochissime nazioni del mondo occidentale nelle quali manca una
regolamentazione per la procreazione medicalmente assistita.
Ciò ha consentito l'espandersi di tale pratica in spregio dei
fondamentali diritti della persona. E' perciò opportuno
giungere al più presto ad una responsabile ed efficace
normazione su tale materia, che rappresenti il punto di
equilibrio tra i valori religiosi ed etici propri della grande
maggioranza degli italiani, che avverte l'urgenza di dare
regole certe ad un fenomeno sociale in costante espansione e
che coinvolge a vario titolo decine di migliaia di cittadini,
tanto da imporre la necessità di tutelare i diritti delle
persone più deboli. Tra queste, in primo luogo, sono da
considerare i bambini nati da fecondazione medicalmente
assistita di tipo eterologo e cioè realizzata con seme o con
ovociti non appartenenti alla coppia.
I recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza e la
sempre maggiore estensione di tale pratica impongono
quantomeno di assicurare al più presto certezza di status
ai bimbi figli della provetta.
Siamo consapevoli della profonda innovazione che il
divieto di disconoscimento, oggetto della presente proposta di
legge, rappresenta rispetto all'ordinamento giuridico
italiano, fondato, per la derivazione che esso ha dal diritto
romano, sul concetto dello ius sanguinis, con tutte le
conseguenti implicazioni. Ci sembra però necessario che a tale
principio debba aggiungersi anche quello del consenso
esplicitamente espresso, per iscritto od anche solo
verbalmente, e ciò in analogia con le norme del nostro codice
civile in tema di adozione. Tale criterio è stato adottato
dalla maggior parte dei Paesi europei, i quali hanno da tempo
legiferato in materia. Esso rappresenta la prima doverosa
risposta del legislatore in un settore che abbisogna quanto
prima, come già affermato all'inizio, di una normativa
efficace e responsabile.