XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 297




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di rendere il processo di integrazione scolastica più articolato e qualitativamente più rispondente alle esigenze degli alunni disabili. Tale proposta risponde alle giuste richieste di servizi ed operatori specializzati, avanzate dalle famiglie di alunni portatori di diverse tipologie di disabilità e dalle loro associazioni o federazioni e tende ad assicurare un miglioramento all'integrazione scolastica che consenta all'Italia di confrontarsi su un piano qualitativo con altri progetti comunitari concernenti i diritti delle persone handicappate.
        La proposta di legge, che fa seguito ad una analoga iniziativa della XIII legislatura (A.C. n. 2701), a suo tempo elaborata in collaborazione con la Federazione italiana per il superamento dell'handicap, è stata ripetutamente richiesta dalle associazioni di disabili, dai loro familiari, dalle federazioni e da numerosissimi operatori del mondo della scuola e dei sindacati.
        Essa è suggerita dalla necessità di rendere efficacemente operativa la legislazione statale in materia di integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap, ivi compresa la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        Tale necessità è stata rafforzata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987 ed è resa imperativa dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di pubblico impiego.
        L'articolo 1 prevede la priorità degli interventi finanziari per l'integrazione scolastica e l'obbligo per le regioni di fissare un rapporto numerico tra abitanti ed unità multidisciplinari delle aziende unità sanitarie locali. Prevede, altresì, due istituti largamente utilizzati dalla legislazione più recente, costituiti dalla obbligatorietà di stipula di convenzioni regolanti rapporti interistituzionali o da interventi sostitutivi in caso di mancato avvio della procedura di stipula.
        La legge quadro sui diritti delle persone handicappate, la citata legge n. 104 del 1992, affida alla buona volontà delle pubbliche amministrazioni la stipula degli accordi di programma fra amministrazione scolastica, enti locali e aziende unità sanitarie locali, per razionalizzare e coordinare i diversi interventi.
        La prassi applicativa della legislazione evidenzia la necessità che tale stipula sia invece resa obbligatoria, pena lo scadimento del processo di integrazione e del livello qualitativo del servizio scolastico. Gli istituti della obbligatorietà della stipula e dell'intervento sostitutivo del prefetto o del commissario del Governo sono oggi generalmente ritenuti legittimi dalla prevalente dottrina e dall'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale. L'autonomia negoziale delle regioni e degli enti locali, infatti, si svolge nell'ambito dei princìpi generali fissati dalla Costituzione (articoli 117-128). Il principio del necessario coordinamento di tutti i servizi occorrenti per una qualificata integrazione è contenuto nella Costituzione (articolo 34), come interpretata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 215 del 1987.
        L'articolo 2 prevede l'istituzione di un osservatorio nazionale per l'integrazione scolastica, che già opera sperimentalmente sulla base, però, di sole norme amministrative e si intende, pertanto, dare ad essa una definitiva stabilità e funzionalità.
        L'articolo 3, colmando il vuoto lasciato dalla frettolosa approvazione della legge quadro sui diritti delle persone handicappate, istituisce un osservatorio regionale relativo alle politiche sull'handicap che dovrà essere disciplinato dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; di esso costituirà articolazione interna l'osservatorio regionale per l'integrazione scolastica con funzioni di monitoraggio sulla qualità dell'integrazione scolastica, composto da esperti già operanti nei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali istituiti e finanziati dalla stessa legge quadro.
        L'articolo 4 ufficializza con atto legislativo i gruppi di lavoro già operanti all'interno degli uffici scolastici provinciali di cui vengono specificate le funzioni di consulenza didattica, anche itinerante, con riguardo alle specificità delle singole minorazioni, mutuando tali modelli da positive e verificate esperienze straniere.
        L'articolo 5 è dettato dalla necessità di colmare alcune lacune della precedente normativa primaria che hanno determinato conflitti e difficoltà applicative.
        Si prevede, infatti, la presenza dello psicologo all'interno delle unità multidisciplinari per la formulazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato dei singoli alunni disabili, che, invece, non è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 1994.
        Viene chiarito inoltre il ruolo professionale dell'insegnante per le attività di sostegno, quale docente facente parte a pieno titolo del consiglio di classe, consiglio cui compete la valutazione anche dell'alunno con handicap, evitando, così, deleghe al solo insegnante specializzato.
        L'articolo 6 concerne la copertura finanziaria che prevede, per ogni anno, un onere di cinque miliardi di lire per le spese riguardanti le attività specifiche previste dall'obbligatorietà della stipula degli accordi di programma.
        Solo nei modi previsti dalla presente proposta di legge si possono dare risposte razionali alle esigenze didattiche specifiche di alunni con diverse tipologie di minorazioni, senza alterare il disegno istituzionale tracciato dalla legge quadro n. 104 del 1992 sui diritti delle persone handicappate, che ha previsto il corretto equilibrio tra i ruoli delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, tra il pluralismo associativo ed istituzionale ed il coordinamento dei diversi interventi.




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