XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 297
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di rendere il processo di integrazione scolastica più
articolato e qualitativamente più rispondente alle esigenze
degli alunni disabili. Tale proposta risponde alle giuste
richieste di servizi ed operatori specializzati, avanzate
dalle famiglie di alunni portatori di diverse tipologie di
disabilità e dalle loro associazioni o federazioni e tende ad
assicurare un miglioramento all'integrazione scolastica che
consenta all'Italia di confrontarsi su un piano qualitativo
con altri progetti comunitari concernenti i diritti delle
persone handicappate.
La proposta di legge, che fa seguito ad una analoga
iniziativa della XIII legislatura (A.C. n. 2701), a suo tempo
elaborata in collaborazione con la Federazione italiana per il
superamento dell'handicap, è stata ripetutamente
richiesta dalle associazioni di disabili, dai loro familiari,
dalle federazioni e da numerosissimi operatori del mondo della
scuola e dei sindacati.
Essa è suggerita dalla necessità di rendere efficacemente
operativa la legislazione statale in materia di integrazione
scolastica di alunni in situazione di handicap, ivi
compresa la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tale necessità è stata rafforzata dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 215 del 1987 ed è resa imperativa dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di pubblico
impiego.
L'articolo 1 prevede la priorità degli interventi
finanziari per l'integrazione scolastica e l'obbligo per le
regioni di fissare un rapporto numerico tra abitanti ed unità
multidisciplinari delle aziende unità sanitarie locali.
Prevede, altresì, due istituti largamente utilizzati dalla
legislazione più recente, costituiti dalla obbligatorietà di
stipula di convenzioni regolanti rapporti interistituzionali o
da interventi sostitutivi in caso di mancato avvio della
procedura di stipula.
La legge quadro sui diritti delle persone handicappate, la
citata legge n. 104 del 1992, affida alla buona volontà delle
pubbliche amministrazioni la stipula degli accordi di
programma fra amministrazione scolastica, enti locali e
aziende unità sanitarie locali, per razionalizzare e
coordinare i diversi interventi.
La prassi applicativa della legislazione evidenzia la
necessità che tale stipula sia invece resa obbligatoria, pena
lo scadimento del processo di integrazione e del livello
qualitativo del servizio scolastico. Gli istituti della
obbligatorietà della stipula e dell'intervento sostitutivo del
prefetto o del commissario del Governo sono oggi generalmente
ritenuti legittimi dalla prevalente dottrina e
dall'orientamento giurisprudenziale della Corte
costituzionale. L'autonomia negoziale delle regioni e degli
enti locali, infatti, si svolge nell'ambito dei princìpi
generali fissati dalla Costituzione (articoli 117-128). Il
principio del necessario coordinamento di tutti i servizi
occorrenti per una qualificata integrazione è contenuto nella
Costituzione (articolo 34), come interpretata dalla Corte
costituzionale con la citata sentenza n. 215 del 1987.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di un osservatorio
nazionale per l'integrazione scolastica, che già opera
sperimentalmente sulla base, però, di sole norme
amministrative e si intende, pertanto, dare ad essa una
definitiva stabilità e funzionalità.
L'articolo 3, colmando il vuoto lasciato dalla frettolosa
approvazione della legge quadro sui diritti delle persone
handicappate, istituisce un osservatorio regionale relativo
alle politiche sull'handicap che dovrà essere
disciplinato dalle singole regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano; di esso costituirà articolazione
interna l'osservatorio regionale per l'integrazione scolastica
con funzioni di monitoraggio sulla qualità dell'integrazione
scolastica, composto da esperti già operanti nei gruppi di
lavoro interistituzionali provinciali istituiti e finanziati
dalla stessa legge quadro.
L'articolo 4 ufficializza con atto legislativo i gruppi di
lavoro già operanti all'interno degli uffici scolastici
provinciali di cui vengono specificate le funzioni di
consulenza didattica, anche itinerante, con riguardo alle
specificità delle singole minorazioni, mutuando tali modelli
da positive e verificate esperienze straniere.
L'articolo 5 è dettato dalla necessità di colmare alcune
lacune della precedente normativa primaria che hanno
determinato conflitti e difficoltà applicative.
Si prevede, infatti, la presenza dello psicologo
all'interno delle unità multidisciplinari per la formulazione
della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e
del piano educativo individualizzato dei singoli alunni
disabili, che, invece, non è prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 1994.
Viene chiarito inoltre il ruolo professionale
dell'insegnante per le attività di sostegno, quale docente
facente parte a pieno titolo del consiglio di classe,
consiglio cui compete la valutazione anche dell'alunno con
handicap, evitando, così, deleghe al solo insegnante
specializzato.
L'articolo 6 concerne la copertura finanziaria che
prevede, per ogni anno, un onere di cinque miliardi di lire
per le spese riguardanti le attività specifiche previste
dall'obbligatorietà della stipula degli accordi di
programma.
Solo nei modi previsti dalla presente proposta di legge si
possono dare risposte razionali alle esigenze didattiche
specifiche di alunni con diverse tipologie di minorazioni,
senza alterare il disegno istituzionale tracciato dalla legge
quadro n. 104 del 1992 sui diritti delle persone handicappate,
che ha previsto il corretto equilibrio tra i ruoli delle
istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, tra il
pluralismo associativo ed istituzionale ed il coordinamento
dei diversi interventi.